Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 108 Le zone a funzione agricola

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente RU riconosce le zone a funzione agricola, quali ambiti soggetti all'applicazione del Capo III della L.R. 01/05 e delle sue successive modifiche e integrazioni e per le quali specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Prato.

2. Sono attività agricole, anche ai sensi dell'art. 2135 del C.C.:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
  • la silvicoltura;
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
  • il vivaismo forestale in campi coltivati;
  • gli allevamenti zootecnici;
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Sono attività integrative, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti:

  • attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • attività faunistico-venatorie;
  • attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

5. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, comunque a condizione che venga garantita la tutela dell'integrità fisica e paesaggistica del contesto rurale e la valorizzazione del patrimonio territoriale, le seguenti attività:

  • attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • attività di manutenzione del territorio e servizi ambientali;
  • attività turistico ricettive e di ristorazione;
  • attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Prato;
  • produzione di energia, secondo quanto stabilito dal PTCP e dal piano di settore provinciale;
  • vivaismo;
  • attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • attività ortive per autoconsumo;
  • residenziali civili.

6. In coerenza con il Piano Strutturale e ai fini della conservazione delle relative invarianti strutturali, nei successivi articoli del presente Titolo, sono specificate le seguenti disposizioni:

  • prescrizioni quantitative e qualitative e criteri progettuali per la redazione del programma aziendale, per il quale dovrà essere prioritariamente tenuto conto delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, definite da PTC della Provincia di Prato (NTA_ALL_02 Criteri per il governo del territorio rurale con riferimento alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola);
  • prescrizioni e criteri progettuali per l'insediamento delle attività non agricole e per le trasformazioni diffuse, oppure riguardanti specifici elementi (edifici, pertinenze, ecc.), individuati o meno dagli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico.