Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 109 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsti dall'art. 42 della LR n.1/2005. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • a) la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • b) la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • c) interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d'uso agricola;
  • d) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici oltre il 10% delle volumetrie esistenti, oppure superiori a 600 mc;
  • e) interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • f) interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l'apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo.
  • g) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti e le finalità del piano aziendale sono quelli definiti dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della LR n.1/2005 e s.m.i.. In particolare il PAPMAA contiene:

  • descrizione della situazione attuale dell'azienda agricola;
  • descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e dell'attività connesse nonché interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale;
  • descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
  • individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle superfici fondiarie collegate;
  • individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte nel programma;
  • verifica di conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare del Comune di Vernio;
  • valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
  • indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • * formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • * alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • * individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • * formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • * corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • * rete scolante artificiale principale;
  • * particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • * manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • * viabilità rurale esistente.

I PAPMAA che comportino modifiche delle sistemazioni agrarie tradizionali, devono contenere, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, uno studio sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda uno o più dei seguenti interventi:

  • realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc;
  • realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, anche derivanti da trasferimento dei diritti volumetrici, per un volume complessivo uguale o superiore ai 5.000 mc fuori terra e ai 6.000 mc di volume compreso interrati e seminterrati;

Nei casi in cui il programma aziendale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio, di cui al precedente Art. 24.

6. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli, fuori dai programmi aziendali, a titolo di compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento del titolo abitativo, su tutti i terreni risultanti, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, annessi agricoli e manufatti precari, per i dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nel caso in cui non siano superati i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, così come stabiliti dal PTC della Provincia di Prato, o dagli atti ad esso correlati, in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 51 c.2 lettera e) Legge 1/2005. Le stesse disposizioni si applicano anche agli affitti di fondo rustico per tutta la loro durata, fino a un massimo di 10 anni.

7. Le limitazioni e i vincoli di cui al comma precedente non si applicano nel caso di:

  • • Trasferimenti in sede di permuta o aggiustamenti di confine
  • • Trasferimenti divenuti obbligatori per l'applicazione di norme comunitarie o nazionali
  • • Risoluzione di contratti di mezzadria o altri contratti agrari
  • • Estinzione di enfiteusi o servitù prediali
  • • Procedure espropriative
  • • Successioni ereditarie
  • • Divisioni ereditarie quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29.4.1995
  • • Cessazione per raggiunti limiti di età di Imprenditori agricoli professionali

8. Costituiscono aggiustamento di confine aumenti o diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali variazioni di superficie devono essere contenute entro il 5% della superficie aziendale e non eccedere i due ettari di superficie agricola utilizzata.