Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 110 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi funzionali alle attività agricole di cui alla LR 1/05 e s.m.i., nei limiti definiti dai successivi commi.

2. Salvo che per gli edifici di valore di cui alle Schede dell'edificato sparso, Allegato 2, per i quali prevalgono le limitazioni lì definite, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed interventi di sostituzione edilizia, comprendente trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito, con un'altezza massima non superiore a quella del fabbricato principale.

3. Per gli edifici già esistenti all'entrata in vigore della LR 64/95 ed in riferimento all'art. 43 della LR 1/2005, sono consentiti i seguenti ampliamenti una tantum:

  • per le residenze rurali, sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 100 mc, purché non compresi negli edifici di valore, di cui alle Classi I, II e III (Allegato 2). Sono ammessi inoltre gli adeguamenti igienico-sanitari e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso il recupero e/o la traslazione, con accorpamento agli edifici principali di volumetrie accessorie esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici stessi;
  • per gli annessi agricoli sono ammessi inoltre ampliamenti del 10% del volume esistente, fino ad un massimo di 300 mc.

Per i caratteri e la collocazione degli ampliamenti di cui al presente comma, si deve comunque osservare quanto prescritto al successivo art. 113.

4. Le Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2, costituiscono parte integrante delle presenti norme, le cui prescrizioni sono da considerare prevalenti ai fini della determinazione degli interventi ammissibili nel patrimonio edilizio esistente.