Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 111 Nuovi edifici rurali
1. I nuovi edifici rurali possono essere distinti in due categorie principali:
- a) Nuovi edifici rurali, realizzabili a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), ovvero:
- nuovi annessi agricoli, strumentali alla conduzione di fondi agricoli e all'esercizio delle altre attività agricole;
- nuovi edifici ad uso abitativo, per l'imprenditore agricolo, per i familiari coadiuvanti o per gli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
- b) Piccoli annessi e manufatti per i quali non è richiesto il PAPMAA.
2. Il Regolamento Urbanistico, laddove consentiti in coerenza alle discipline delle invarianti strutturali, individua le condizioni e le modalità per la realizzazione degli edifici e manufatti di cui al precedente comma.