Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 116 Nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA

1. Al fine di agevolare il mantenimento delle tradizionali produzioni agro-silvo-pastorali e più in generale per il potenziamento del presidio ambientale del territorio, è consentita la realizzazione delle tipologie di annessi e manufatti di cui al successivo comma, che non sono soggetti alla presentazione di programma aziendale e che comunque non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2. Per annesso agricolo si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli. In tutto il territorio comunale di Vernio è consentita l'installazione e la realizzazione dei seguenti annessi e manufatti:

  1. Tipologia 1 - Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali;
  2. Tipologia 2 - Annessi necessari per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole;
  3. Manufatti precari - Annessi precari aventi impiego temporaneo da parte delle aziende agricole.

3. E' consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni fondo, quale che sia delle tipologie di cui al precedente comma, solo a condizione che nel fondo stesso non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando gli eventuali rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente.