Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 117 Annessi agricoli di Tipologia 1 (non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali)

1. Nelle zone ad esclusiva e prevalente destinazione agricola, la costruzione di nuovi annessi agricoli, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della LR 1/2005 e s.m.i., come regolato dall'art. 5 del regolamento V/R, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile,

2. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di durata decennale, da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • mantenere la destinazione d'uso di tale annesso per un tempo illimitato finché esisterà l'azienda;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto comunale.

4. Gli annessi di cui al presente articolo e gli annessi della Tipologia 2 delle presenti NTA sono tra loro alternativi: la richiesta dell'uno implica la rinuncia dell'altro fino al decadere della validità dei relativi atti d'obbligo. Gli annessi di cui al presente articolo, inoltre, non possono essere cumulati con gli ampliamenti una tantum previsti per gli annessi agricoli.

5. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 1 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, per cui di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive:

> per i casi riferibili alla lettere a) allevamento intensivo, senza nesso di causalità con la superficie agricola utilizzata (Sau), secondo i seguenti rapporti:

tipo di allevamento Sup. max. per capo n. max. capi
BOVINI Capo adulto 12 mq/capo 50
Vitellone o manza 10 mq/capo
Vitello o manzetta 5 mq/capo
EQUINI* Fattrice o stallone 10 mq/capo 50
Puledro 10 mq/capo
OVINI Pecora o capra 1,2 mq/capo 50
Agnellone 1,0 mq/capo
SUINI Capo adulto 1,2 mq/capo 50
Verro o scrofa 3,0 mq/capo
Magrone 0,6 mq/capo
Lattonzolo 0,3 mq/capo
CUNICOLI Coniglio riproduttore 0,3 mq/capo 100
Coniglio da ingrasso 0,3 mq/capo
AVICOLI Ovaiola 0,3 mq/capo 200
Pollo da ingrasso 0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

> per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

  • * per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:
    numero di alveari Superficie massima
    Da 1 a 50 40 mq
    Oltre 50 + 0,8 ad alveare, fino ad un massimo di 100 mq
  • * per la lavorazione del latte (caseificio):
    latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie massima
    Fino a 1 q 60 mq
    Oltre 1 q, fino a 10 q + 20 mq/q
    Oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q
  • * per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 1000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito;

> per i casi riferibili alla lettera c), acquacultura, gli impianti non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) dimensione massima degli impianti: mq 10.000, essendo da considerarsi superficie degli impianti quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell'area indica, con apposito atto d'obbligo, come asservita all'attività di acquacoltura;
  2. b) rapporto tra superficie complessiva dell'impianto e superficie delle vasche di allevamento: determinato in base alla valutazione dello stato dei luoghi in relazione alle esigenze produttive, ferma restando una superficie massima delle vasche di allevamento pari a mq 5.000;
  3. c) superficie minima delle vasche di decantazione: pari ad almeno il 10 per cento della superficie delle vasche di allevamento;
  4. d) altezza massima di emersione delle vasche dal piano di campagna originario: m 1,50;
  5. e) superficie utile massima dei locali di servizio dell'impianto da destinare esclusivamente ad uffici, laboratori, spogliatoi, mensa, servizi igienici, ricovero mezzi meccanici, officina, magazzini e celle frigorifero: mq 100; sono esclusi da questo dimensionamento i volumi tecnici per la distribuzione dell'energia elettrica, per il ricovero degli impianti tecnologici, per i silos dei mangimi e per i serbatoi per l'ossigenazione;
  6. f) superficie utile abitabile o agibile massima dei locali per la sorveglianza: mq 10;
  7. g) percentuale massima della superficie dell'impianto interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame: 20% della superficie dell'azienda;
  8. h) percentuale massima della superficie delle vasche interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti che integrino il ciclo produttivo con la produzione di novellame (nursery): 10 per cento;
  9. i) distanza minima tra gli impianti: m 10 per ogni 500 mq di superficie delle vasche di allevamento;

> per i casi riferibili alla lettera d), del comma1, deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNA superficie PER CAPO MQ/CAPO
FAGIANO Dai 30 ai 60 giorni 0,5
Oltre 60 giorni 1
PERNICI Dai 30 ai 60 giorni 0,25
Oltre 60 giorni 1
LEPRI 100 mq all'aperto
UNGULATI 5000 mq all'aperto

> per i casi riferibili alla lettera e), l'installazione di annessi per la cinotecnica è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalle l.r. n. 43 dell'8/04/95 e l.r. 59/09 e s.m.. Nel territorio comunale sono pertanto ammesse le attività di allevamento, custodia a pagamento, selezione e addestramento cani;
    per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    1. I. da abitazioni e case sparse m 150;
    2. II. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m 250;
    3. III. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria) m. 50.
    Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • il canile deve avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire una standard minimo di mq. 100 per cane;
  • i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla l.r. 43/95 e s.m. e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente;
  • i box devono essere realizzati in materiale precario smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Sul max. mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • * H. max in gronda ml. 2,70;
    • * tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • * la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza;
  • in caso di cessazione di attività dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi; a tal fine dovrà essere stipulato idoneo atto d'obbligo con coperta da polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti di cui sopra ed in particolare l'obbligo a non modificare la destinazione d'uso per la durata dell'attività.

6. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

7. Le caratteristiche tipologiche, costruttive ed i materiali ammissibili, per gli annessi e manufatti agricoli di Tipologia 1 sono quelli di cui al manuale ARSIA "costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli", eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricola. Un riferimento tipologico alternativo è rappresentato dalle tradizionali capanne documentate storicamente nell'area.