Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 118 Annessi agricoli di Tipologia 2 (necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che comprende anche agli annessi realizzabili dalle aziende agricole nei casi in cui queste non abbiano le superfici fondiarie minime di cui alla LR 1/2005 e s.m.i.

2. La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  2. b. nel caso di aziende agricole, oltre a quanto prescritto al precedente punto a), che queste non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.
  3. c. in ogni caso non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  4. d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare occorre riferirsi alle seguenti superfici minime:

a. per gli annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
Resede urbano orti privati in ambito urbano > 100 mq
> 200 mq
6 mq
9 mq
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq
bosco Castagneto da frutto > 5.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

b. per gli annessi per il ricovero di animali, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 20 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento n. max capi D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura 15 arnie
avicoltura 100 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini sono ammesse su tutto il territorio comunale, per ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

c. E' consentita la costruzione di annessi adibiti a ricovero per cani da caccia, esclusivamente a gruppi o associazioni di cacciatori, o a singoli appartenenti agli stessi residenti nel Comune di Vernio e di ricoveri per cani gestiti da Enti o associazioni di protezione animali e assistenziali, per i quali si deve osservare:

  • dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di mq. 5.000;
  • spazio vitale Sul di 10 mq/cane adulto, di cui almeno 4 mq coperti e con la restante parte dotata di sistemi per l'ombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • una superficie aggiuntiva massima di mq. 20 di Sul adibita per ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate;
  • adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a mq 1000.
  • i box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima m. 2,20 e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • eventuali locali da adibire gli usi di ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate, dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Sul consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno;
  • le recinzioni, con altezza massima di metri 1,30, dovranno essere realizzate in rete a maglia sciolta zincata e dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata), previa presentazione di specifico progetto contestuale alla richiesta del Permesso di Costruire. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori ad 5.000 mq.

Distanze da osservare per gli annessi per il ricovero dei cani da caccia:

  • da abitazioni e case sparse distanza, inferiore a 150 metri,
  • da centri abitati e strutture turistico ricettive, non inferiore a 150 metri
  • da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani, non inferiore a 50 metri (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando i rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente ed è inoltre consentita a condizione che tali annessi:

  1. a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, purché naturali e di origine vegetale e compatibili co la tradizione costruttiva locale;
  2. b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione;
  3. c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) nel caso di depositi e rimesse, non debbano essere collocati a distanze inferiori di:
    • * 5 metri dalle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 10 metri da tutte le altre abitazioni, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 3 metri dal confine, salvo i casi di costruzione sul confine stesso;
    • * distanze minime da strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi è comunque subordinata ad un corretto smaltimento delle acque piovane e alla posa in opera di un serbatoio interrato, o integrato paesaggisticamente, per il loro recupero, da dimensionare in base alle esigenza di utilizzo.