Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 122 Classificazione degli edifici

1. Sulla base della schedatura nel territorio rurale dal PS, di cui alle Schede dell'edificato sparso, Allegato 2, il RU attribuisce le classi di valore sulla base delle specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, ed individua i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti.

2. Le classi di valore attribuite agli edifici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola sono:

  1. Classe I: Edifici o complessi di valore architettonico. Corrispondono agli edifici che per conservazione di elementi decorativi o costruttivi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio, sono riconosciuti "di notevole valore". Sono qui ricompresi anche gli edifici notificati di interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. 42/04;
  2. Classe II: Edifici di valore tipologico. Corrispondono agli edifici o complessi di edifici, di valore architettonico minore o con singoli elementi architettonici di pregio, ma comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale; edifici significativi per la loro tipologia ed il loro inserimento nel contesto paesaggistico.
  3. Classe III: Edifici di medio valore o alterati: edifici o complessi di edifici, di valore architettonico modesto o alterati rispetto alle caratteristiche originarie.
  4. Classe IV
    Alle tre classi di valore seguono poi gli Edifici non schedati, ovvero quelli di valore architettonico e tipologico nullo, che corrispondono agli edifici di recente costruzione privi di valore oppure di impianto storico, ma profondamente alterati.

3. Per l'eventuale classificazione di annessi agli edifici schedati, per gli edifici non schedati e per la nuova classificazione di edifici già erroneamente classificati, provvederà l'A.C., attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, a cui dovrà seguire Delibera di presa d'Atto da parte del Consiglio Comunale.

4. Per gli edifici allo stato di rudere o i manufatti demoliti o parzialmente demoliti, identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), anche se non classificati, è ammessa la ricostruzione sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originale, secondo le modalità procedurali, le prescrizioni tipologiche e dimensionali disciplinate al successivo Art. 127.