Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 123 Interventi sugli edifici

1. Il RU, sulla base delle classi di valore attribuite nelle schede di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso, specifica i tipi di intervento ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale, che sono:

  1. Classe I, Edifici o complessi di valore architettonico: tipo d'intervento re, rc
  2. Classe II, Edifici di valore tipologico: tipo d'intervento rc, ri1
  3. Classe III, Edifici di medio valore o alterati: tipo d'intervento ri1, ri2
  4. Classe IV vedi art. 121

Edifici non schedati, di valore nullo: per quelli a destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui all'art. 43 della LR 1/2005; per quelli a destinazioni d'uso non agricole è consentito il tipo d'intervento ri2, con ammesse le destinazioni d'uso specificate nel successivo comma 5. Per gli edifici di civile abitazione, che risultano essere costruiti dopo il 1939 e che non presentano alcuna qualità edilizia o che comunque risultano incongrui, per migliorare il contesto e per la riqualificazione paesaggistica, può essere anche ammessa la sostituzione edilizia, a condizione del miglioramento estetico, energetico e ambientale dell'edificio, con la contestuale realizzazione di quanto disposto nel TitoloII - Capo VI - Sostenibilità degli interventi - del presente RU.

Quando non diversamente specificato nelle schede, negli edifici di pertinenza e nei locali accessori, fatta eccezione per le aziende agricole e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 122, comma 3, sono ammessi gli interventi di recupero o riordino specificati nel tipo di intervento attribuito all'edificio principale. Sono fatte salve le limitazioni, le prescrizioni e le eventuali diverse disposizioni e/o precisazioni di dettaglio contenute nelle suddette schede.

Per tutti gli edifici schedati in Classe I e II, negli interventi edilizi, anche solo di manutenzione, si devono osservare le norme riferite agli edifici e complessi edilizi schedati di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso.

2. Per gli edifici non schedati e destinati ad attività specialistiche non agricole, quali ad esempio le attività artigianali o di deposito (Md), sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia senza cambio di destinazione d'uso, con ricostruzione di un volume non superiore al volume legittimo esistente, a condizione che sia garantita e dimostrata, tramite adeguata documentazione estesa al contesto di riferimento, la riqualificazione paesaggistica e ambientale dei luoghi.

3. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà comunque garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

5. Ai fini del riuso del patrimonio edilizio esistente sono da considerare compatibili tutti quegli usi e funzioni che non contrastino con la classe di valore attribuita agli edifici.

Nel rispetto di tale condizione le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

  • a) per gli edifici a destinazione agricola, gli usi consentiti (abitazioni agricole, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole, agriturismo) e gli interventi di cui all'art. 43 della LR 1/2005, nei limiti posti dalla classificazione di valore del presente RU;
  • b) per gli edifici residenziali ad uso civile, oltre a questo, sono ammesse anche le strutture turistiche extra alberghiere e gli studi per professionisti che operano nel settore agricolo, veterinario e della tutela ambientale, le strutture associative e culturali, i servizi scolastici, prescolastici e sociali; gli edifici di pertinenza ed i locali accessori devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, ma possono essere anche utilizzati per laboratori di artigianato tipico e compatibile, ad eccezione che negli edifici classificati quando specificato diversamente nelle schede di cui all'Allegato 2- Schede dell'edificato sparso.
  • c) per gli edifici di pertinenza alle civili abitazioni, o comunque con uso di rimessa, quando classificati nelle schede dell'Allegato 2, nel rispetto di quanto disciplinato al successivo Art.124 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, per il particolare pregio o significatività dell'edificio, sono ammesse anche le destinazioni d'uso del precedente punto b);
  • d) per gli annessi ex agricoli con caratteristiche non compatibili con i caratteri del territorio rurale e gli edifici a destinazione artigianale e industriale sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia per attività di:
    • • informazione e formazione ambientale;
    • • studi per professionisti che operano nel settore agricolo, veterinario e della tutela ambientale;
    • • laboratori per gli antichi mestieri di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di cui alla L.R. 5/3/1997 n. 15 e quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e di allevamento;
    • • attività di servizi per l'agricoltura e manutenzioni ambientali, depositi materiali edili e altro, a condizione che venga posta particolare attenzione alla sistemazione dell'area, per evitare impatti visivi e condizioni di degrado ambientale: si prescrive per questo che l'area di pertinenza sia recintata con rete a maglia sciolta, con siepe sempreverde di altezza minima di ml 2 e che il lotto venga piantumato in ragione di un albero di alto fusto ogni 100 mq di superficie, con specie coerenti con il contesto rurale;
    • • attività di trasformazione dei prodotti agricoli (caseifici, cantine, etc.), anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse e simili), quando non effettuate dall'azienda agricola.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia saranno orientati al conseguimento di una nuova configurazione spaziale e architettonica adeguata al contesto rurale e per questo la progettazione dovrà includere le sistemazioni esterne, gli accessi e tutte le opere d'infrastrutturazione necessarie. Il recupero potrà essere effettuato con i seguenti limiti di superficie utile lorda (Sul):

  • • 100% per i primi 200 mq
  • • 50% fino a 1.000 mq;
  • • 25% oltre i 1.000 mq;

sempre con l'obbligo della demolizione della restante parte. Per superfici superiori a 200 mq è sempre obbligatoria la redazione del Piano di Recupero. E' prescritto l'uso di materiali tradizionali, così come definiti per le gli annessi e le abitazioni rurali):

6. Il cambio d'uso sul patrimonio edilizio esistente ad uso agricolo è consentito per gli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel Piano Territoriale di Coordinamento; tali edifici dovranno essere computati ai fini del dimensionamento del presente RU.