Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi

1. Il Regolamento urbanistico individua i tipi d'intervento ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti, coerentemente a quelli definiti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

2. I tipi di intervento definiti dal presente RU sono:

  • manutenzione ordinaria (mo)
  • manutenzione straordinaria (ms)
  • restauro e risanamento conservativo (re, rc)
  • ristrutturazione edilizia (ri)
  • sostituzione edilizia (se)
  • nuova costruzione (ne)
  • ristrutturazione urbanistica (ru)

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità degli interventi previsti dai tipi che lo precedono, mentre le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi l'organismo edilizio per il risanamento conservativo, sono da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il RU prescrive l'intervento di restauro - re o risanamento conservativo rc. Questo perché gli interventi di restauro non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative, con cui intervenire sugli edifici di interesse storico-architettonico.

4. Le tavole "Disciplina del territorio: le aree urbane", riportano, con specifica sigla posta in alto a destra del simbolo a croce, il tipo d'intervento ammesso nell'ambito perimetrato, sia questo edificio o tessuto.

5. Per tutti gli edifici esistenti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria e, con le prescrizioni e limitazioni definite ai successivi articoli, quelli per il superamento delle barriere architettoniche.