Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi
1. Il Regolamento urbanistico individua i tipi d'intervento ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti, coerentemente a quelli definiti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.
2. I tipi di intervento definiti dal presente RU sono:
- manutenzione ordinaria (mo)
- manutenzione straordinaria (ms)
- restauro e risanamento conservativo (re, rc)
- ristrutturazione edilizia (ri)
- sostituzione edilizia (se)
- nuova costruzione (ne)
- ristrutturazione urbanistica (ru)
3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità degli interventi previsti dai tipi che lo precedono, mentre le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi l'organismo edilizio per il risanamento conservativo, sono da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il RU prescrive l'intervento di restauro - re o risanamento conservativo rc. Questo perché gli interventi di restauro non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative, con cui intervenire sugli edifici di interesse storico-architettonico.
4. Le tavole "Disciplina del territorio: le aree urbane", riportano, con specifica sigla posta in alto a destra del simbolo a croce, il tipo d'intervento ammesso nell'ambito perimetrato, sia questo edificio o tessuto.
5. Per tutti gli edifici esistenti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria e, con le prescrizioni e limitazioni definite ai successivi articoli, quelli per il superamento delle barriere architettoniche.