Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 13 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che si limitano alle opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture degli edifici (quali intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, etc.) e quelle necessarie all'integrazione e al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti, ivi comprese quelle necessarie alla installazione di nuovi impianti accessori, se effettuata senza opere edilizie.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria:

  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici e loro pertinenze. Tali interventi possono modificare l'aspetto esteriore e le caratteristiche architettoniche degli edifici e degli spazi aperti a seguito dell'utilizzo di materiali e tecniche di posa diverse da quelle esistenti, ma comunque compatibili per tipi, materiali e colori con l'edificio ed il contesto. Sono tali ad esempio la tinteggiatura, la riparazione e la sostituzione degli infissi e dei serramenti e delle recinzioni, in quest'ultimo caso senza modificarne i materiali, la forma e la dimensione;
  • - la riparazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari che non comportino la sostituzione degli impianti di trattamento dei liquami o la realizzazione ex novo dei medesimi;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione parziale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini), senza modificare materiali e modalità di posa; le opere di rinnovo, rifacimento o installazione di dispositivi isolanti o impermeabilizzanti che non comportano alterazioni dell'aspetto esterno dell'edificio;
  • - le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche senza alterazione della sagoma degli edifici e senza inserimento di elementi esterni.

3. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo non potrà essere effettuato il rifacimento degli intonaci con tecniche diverse da quelle originarie e/o tinteggiature con coloriture e tonalità cromatiche contrastanti con l'immagine preesistente o consolidata;

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono interessare gli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare modifiche o alterazione agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.