Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 15 Restauro e Risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio, ancorché recente e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Il RU, ai fini delle presenti norme, distingue il tipo di intervento di restauro da quello di risanamento conservativo, in particolare si definisce:

re - restauro: per restauro si intende l'intervento diretto sull'immobile attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

L'intervento di restauro, previo giudizio storico-critico, deve rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche e dovrà utilizzare materiali e tecnologie compatibili, documentando e dimostrando in modo puntuale, in fase di progettazione, tali principi guida.

Sono interventi di restauro:

  • il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino di parti alterate (restauro o ripristino dei fronti esterni e interni e degli ambienti interni, ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente mancanti, conservazione o ripristino dell'impianto distributivo e organizzativo originale, conservazione o ripristino degli spazi liberi pertinenziali quali corti, orti, giardini);
  • il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota di murature portanti, solai e volte, scale, tetti (con ripristino del manto di copertura originale);
  • l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle precedenti indicazioni;
  • interventi sulle strutture interne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratteristici;
  • eliminazione di elementi o parti che alterino l'organismo edilizio nella sua integrità statica ed architettonica;
  • ricostruzioni di parti di edificio crollate o demolite, possibile comunque solo in presenza di esauriente documentazione;
  • conservazione e ripristino di spazi liberi.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di miglioramento strutturale.

Facendo salve le specifiche caratteristiche costruttive e storiche degli edifici sottoposti a tale tipo d'intervento e facendo salve prescrizioni più restrittive delle commissioni comunali e/o della competente Sovrintendenza, valgono comunque le seguenti prescrizioni:

  • per il consolidamento strutturale, compresa la sostituzione di singoli elementi dei solai e delle coperture, nei casi di irreversibile degrado e senza modifica di nessuna quota, si devono utilizzare tecnologie la cui l'efficacia, durabilità e compatibilità chimico-fisica e meccanica con i materiali originari sia preventivamente comprovata e che non comportino aumento sostanziale dei carichi, evitando altresì la modifica delle strutture portanti mediante interventi sulle strutture stesse o l'inserimento di nuovi elementi che alterino lo schema statico;
  • le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità; localizzati rifacimenti saranno possibili solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla conservazione e dovrà avvenire con materiali e tecnologie compatibili.

Valgono inoltre le prescrizioni di non ammissibilità relative al successivo tipo d'intervento, rc - risanamento conservativo.

rc - risanamento conservativo: oltre a quanto specificato per il re - restauro, il tipo di intervento comprende:

  • la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, etc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento;
  • il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura, senza modifiche delle relative quote;
  • la limitata possibilità di introdurre nuovi elementi strutturali e distributivi (solai, soppalchi, scale, etc.), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
  • che se ne documenti la presenza nell'organismo originario (elementi demoliti);
  • che, in edifici che ne offrono la possibilità, eventuali nuovi solai, soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio (annesso rustico, fienile, opificio, ecc.) e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in altri materiali moderni, comunque leggeri e non invasivi; il soppalco e le nuove scale dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
  • che l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • modifiche alle facciate degli edifici, adeguando le aperture in contrasto e con l'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario; limitatamente ai piani terra, negli ambiti storici e storicizzati (AS) ) e negli Ambiti ad Assetto Consolidato (AC), adeguamento e modifiche alle aperture esistenti, per l'inserimento di attività commerciali, comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e della riconoscibilità tipologica dell'edificio;
  • per le facciate secondarie e non unitarie si potranno inserire limitate nuove aperture, che dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti (per forme, ovvero per difformità dell'una con le altre, quando conviene, o allineando le une alle altre quando è appropriato), comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e della riconoscibilità tipologica dell'edificio.
  • l'eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio, la demolizione delle eventuali superfetazioni e di altri volumi incongrui e la loro ricostruzione più appropriata, che non potrà superare la superficie demolita. Detti interventi sono ammissibili solo se finalizzati al reinserimento del manufatto nel contesto storico e ambientale di appartenenza.

È ammessa la realizzazione di volumi tecnici interrati, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente, all'interno della sagoma dell'edificio.

Per gli elementi costitutivi l'organismo edilizio valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

non dovrà essere alterato l'assetto delle strutture murarie verticali;

non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo;

non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ecc.), fatta eccezione per piccoli lucernari piani con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte;

non dovranno essere modificate le caratteristiche e le tecniche costruttive e le quote dei solai interni;

nelle modifiche alle facciate, quando consentite, le aperture dovranno comunque avere dimensioni, moduli di partitura e proporzioni analoghi a quelli esistenti (es. altezza che prevale sulla larghezza), rilevabili nello stesso edificio. Non è ammesso rimuovere la porzione di muratura tra architrave ed arco di scarico per ottenere aperture ad arco ribassato, né sono consentiti elementi "finto rustico" a vista, quali archetti in laterizio o pietra ad opus incertum.

per gli edifici tradizionali, nei sistemi di oscuramento, deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni, mentre altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento; gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse.

3. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono essere volti alla conservazione non solo della struttura, ma anche dei caratteri dell'edificio, di cui si deve poter leggere l'organismo e la struttura originaria e quindi le principali articolazioni volumetriche.

4. La suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali e della tipologia distributiva dell'edificio. Non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari.

5. La possibilità di cambio di destinazione degli edifici dovrà comunque assicurare la conservazione dei caratteri architettonici originari, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con la conservazione. Pertanto i lavori di adattamento dovranno essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente i caratteri formali e decorativi ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, all'organismo spaziale, agli elementi strutturali e costruttivi ed alle caratteristiche distributive.

6. Dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che fanno parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, ecc.).

7. Il Regolamento Edilizio comunale potrà prevedere di derogare parzialmente alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal R.U.

8. Non sono ammessi interventi che riguardino solo una parte dell'organismo edilizio, tranne che un'analisi storico-critico-stilistica dimostri la compatibilità dell'intervento con i caratteri storici, artistici, architettonici e ambientali dell'edificio ed il conseguimento del fine ultimo dato dalla sua conservazione e valorizzazione. Il rispetto dell'organismo edilizio come unità minima d'intervento è comunque necessario per quanto riguarda gli interventi sui caratteri architettonici chiaramente unitari (assetto delle facciate, coperture, decorazioni, coloriture), compreso infissi e sistemi di oscuramento.

Per gli edifici per i quali il presente RU prevede il tipo d'intervento re o rc, anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si devono osservare anche le norme riferite agli elementi costitutivi l'organismo edilizio di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso delle presenti NTA.