Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 Ristrutturazione edilizia di tipo ri1

1. Allo scopo di salvaguardare il valore tipologico e/o testimoniale ed eventuali elementi architettonici o caratteri riconosciuti di rilievo, la ristrutturazione di tipo ri1 consente la riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e delle singole unità immobiliari, con limitate modifiche a singoli elementi del sistema strutturale e dei collegamenti verticali, eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. i. modificazioni sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni, se non in porzioni limitate del fabbricato;
  2. ii. modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e la modifica della quota del pavimento del piano terra per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie;
  3. iii. modifiche alla sagoma dell'edificio, fatti salvi gli interventi che possono interessare la copertura per il risparmio energetico, con l'introduzione di elementi di isolamento, l'adeguamento del sistema statico alle vigenti norme antisismiche, con la formazione di cordoli perimetrali e fatta salva la realizzazione di volumi tecnici necessari per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. La ristrutturazione di tipo ri1 può comportare:

  • modifiche distributive interne, anche con variazione del numero delle unità immobiliari, comunque senza significative modifiche agli elementi strutturali;
  • il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei solai, dei collegamenti verticali e della copertura; la eventuale realizzazione di un cordolo strutturale perimetrale in occasione del rifacimento della copertura dell'edificio, è da ricavarsi all'interno dello spessore della muratura, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
  • modifica dei collegamenti verticali interni e l'inserimento di nuovi all'interno delle singole unità immobiliari, che comunque non dovranno interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • incrementi di superficie utile abitabile o accessoria all'interno dell'involucro edilizio esistente;
  • gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  • limitate modifiche ai prospetti dell'edificio, rispettandone il sistema strutturale; possono essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne, conservando forma, dimensioni e posizione originarie; eventuali e limitate nuove aperture, che si dovessero rendere necessarie per le funzioni previste, possono essere consentite purché venga salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche della facciata e purché diano luogo ad una soluzione coerente con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio, secondo moduli di partitura analoghi a quelli dello stesso edificio o agli edifici di interesse storico-testimoniale dello stesso contesto di riferimento;
  • l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  • la demolizione dei locali accessori, se di nessun valore, facenti parte di un medesimo organismo edilizio residenziale e la ricostruzione delle relative superfici non residenziali (Snr) nel lotto di pertinenza, anche in diversa collocazione, finalizzata alla razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali;

3. Per gli edifici ri1, dotati di compiutezza formale e per quelli di interesse tipologico-ambientale, valgono le prescrizioni riguardanti gli elementi costitutivi l'organismo edilizio di cui all'Allegato 2 - Schede d'intervento per l'edificato sparso. Si dovranno altresì tutelare le caratteristiche degli spazi aperti di pertinenza e per questo nelle pavimentazioni di nuova realizzazione si dovranno impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni o altre opere che frazionino le aree di pertinenza originariamente unitarie.

4. Nel caso di complessi edilizi recenti, per i quali è ammesso il tipo di intervento ri1, privi di particolare valore o di eventuali caratteri riconosciuti di rilievo, ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio.

5. Sono interventi di ristrutturazione edilizia sempre ammessi:

  • le modifiche alle strutture di fondazione;
  • la demolizione senza ricostruzione di parti dell'edificio o dell'intero fabbricato;
  • interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti, in deroga agli indici di edificabilità;
  • la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto;
  • la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  • la fedele ricostruzione di edifici crollati per cause di forza maggiore, entro dieci anni dall'evento calamitoso.

6. Per tutti gli edifici per i quali il RU ammette il tipo di intervento ri1 sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di risanamento conservativo rc.