Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 Ristrutturazione edilizia di tipo ri2

1. La ristrutturazione edilizia di tipo ri2 consente la riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, che possono comportare anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali, con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso dall'esistente.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo di intervento ri1, la ri2 può comportare:

  • modifiche ai collegamenti verticali, sia interni, che esterni e/o inserimento di nuovi;
  • modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, compreso le relative quote d'imposta, con opere che comunque possono prevedere anche l'inserimento di tecnologie diverse da quelle esistenti;
  • una nuova impaginazione dei prospetti;
  • modifiche della sagoma dell'edificio e la realizzazione di terrazze e balconi, anche in aggetto, ad esclusione che negli edifici appartenenti ai Ambiti e Nuclei Storici;
  • lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale;
  • interventi di demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio esistente, nella stessa collocazione, realizzata con materiali e tecniche costruttive simili all'edificio demolito e con le innovazioni necessarie al miglioramento delle prestazioni energetiche e antisismiche e per una maggiore sostenibilità ambientale del ciclo edilizio, da effettuarsi comunque nel rispetto del volume e della Sul esistente, fatte salve le eventuali addizioni funzionali e volumetriche, di cui al successivo comma 3, lettera d).
  • gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Eventuali volumi accessori già esistenti nel resede concorrono al dimensionamento del volume aggiuntivo consentito.

3. La ri2 comprende inoltre le seguenti addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia:

  1. a) per tutte le tipologie edilizie residenziali è consentita la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,00 m, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari:
    1. a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile;
    2. a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, non modifichino la tipologia della copertura e che l'intervento sia realizzato contemporaneamente in ogni sua parte. In particolare, per le case bi-familiari con tipologia a terra-tetto, l'intervento è subordinato ad un progetto che coinvolga tutte le proprietà in modo da non creare discontinuità della copertura.
  2. b) per le case unifamiliari/bifamiliari o altre tipologie con giardino di max. due piani, sono consentiti gli ampliamenti una tantum, fino ad un massimo di 25 mq complessivi, di superficie utile abitabile (Sua) e/o accessoria (Snr) o 60 mc di volume, per ogni unità immobiliare. Gli interventi devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto dell'ampliamento e preferibilmente essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine sia anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.
  3. c) Per gli edifici residenziali ad un solo piano abitabile fuori terra, per i quali si ammettono i tipi d'intervento ri2, è ammessa la soprelevazione, purché riguardi l'intera copertura dell'edificio e non ne modifichi la tipologia, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50 e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
    • l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva;
  4. d) per gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso residenziale che deve rimanere tale, è consentito l'incremento della Sul, fino ad un massimo del 20% di quella originaria, riferita all'intero edificio principale, e comunque non oltre i 70 mq, purché sia garantito:
    1. I. l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da fargli raggiungere almeno la Classe energetica B;
    2. II. il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
    3. III. il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  5. e) per gli edifici residenziali che al piano terra presentano una struttura a pilotis, è consentita la chiusura parziale o totale delle corrispondenti superfici non residenziali, che devono comunque rimanere tali.
    Le addizioni volumetriche sono assimilate alla nuova costruzione, precludono la possibilità di incrementi di superficie utile lorda rientranti nella ristrutturazione edilizia, o comunque di ulteriori addizioni funzionali
  6. f) Nei casi in cui gli edifici esistenti ricadano all'interno delle fasce di rispetto stradali e/o dei corsi d'acqua, per gli edifici per i quali il RU ammette il tipo d'intervento ri2, è consentita anche la sostituzione edilizia, ovvero la loro demolizione e ricostruzione nel lotto di pertinenza, in una collocazione diversa, esterna alle dette fasce di rispetto.