Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia (se) quelli che comportano la demolizione di volumi esistenti e ricostruzione nel lotto fondiario di pertinenza, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, e quindi anche con diversa articolazione e destinazione d'uso, ma che non comportano modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso residenziale, questi potranno essere ricostruiti con una Sul totale incrementata del 20%, nelle stesse modalità specificate al precedente Art. 17, comma 3, lettera d), mentre le superfici accessorie esistenti possono essere riutilizzate solo se si mantiene la destinazione accessoria. In ogni caso, nel caso di sostituzione edilizia, deve essere prevista la realizzazione di una superficie di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.

3. Negli interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso, la ricostruzione nel lotto fondiario di pertinenza fa riferimento ai volumi esistenti, senza possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.