Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 Strumenti di attuazione.

1. Le previsioni del R.U. si attuano mediante:

  • progetti di opere pubbliche
  • interventi edilizi diretti, convenzionati e no;
  • Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.

2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni d'uso e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme del Regolamento Urbanistico.