Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 21 Strumenti di attuazione.
1. Le previsioni del R.U. si attuano mediante:
- progetti di opere pubbliche
- interventi edilizi diretti, convenzionati e no;
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni d'uso e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme del Regolamento Urbanistico.