Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 Intervento diretto

1. Gli interventi edilizi diretti sono disciplinati dai Tipi di intervento definiti al precedente Capo I del Titolo II.

2. In tutto il territorio comunale dove non sia prescritta una modalità d'attuazione diversa, il RU si attua per intervento diretto, secondo le disposizioni e le procedure di cui al Titolo IV, Capo II della LR 1/2005 e s.m.i.. Nelle aree in cui l'attuazione del RU è sottoposta a uno dei piani attuativi, di cui al successivo Art. 24, una volta completata la procedura dello stesso strumento urbanistico di dettaglio, si procede per intervento diretto, secondo quanto prescritto dalla relativa convenzione.