Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 La perequazione urbanistica

1. Il presente Regolamento Urbanistico individua la perequazione urbanistica quale strumento per l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione all'interno dei PA e degli IC.

2. All'interno dei Piani urbanistici Attuativi (PA) o Interventi diretti Convenzionati (IC), gli interventi si attuano attraverso Comparti di Attuazione. I Comparti di attuazione comprendono, oltre alle aree di sedime dei tessuti insediativi di progetto, anche le aree da cedere al Comune e/o da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, nonché ad interventi di riqualificazione ambientale.

3. Al termine quinquennale di validità del Regolamento Urbanistico le aree di trasformazione assoggettate a PA e IC in esso previste e non pervenute al convenzionamento, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti. Successivamente alla decorrenza del termine citato, in tali aree si applica l'art. 63 - Aree non pianificate - della L.R. n° 1/2005 e successive modifiche e integrazioni.