Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni e la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 58 della LR 1/2005, le disposizioni di cui al presente RU costituiscono la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" con validità quinquennale e regolano i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Il Comune potrà successivamente integrare la disciplina di cui al comma 1, nei modi di cui all'art. 69 della LR 1/2005, con le disposizioni relative all'organizzazione dell'accessibilità dei servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, al fine di rendere il più possibile congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture.

3. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si riconoscono ambiti omogenei all'interno dei centri abitati, di cui al successivo Capo I del Titolo V delle presenti NTA.

4. Nelle presenti norme e nelle tavole della "Disciplina del territorio" (Le aree urbane e Le aree extraurbane), con riferimento a ciascun ambito, il RU individua e definisce:

  • a) le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
  • b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
  • c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, di cui al successivo articolo, senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.