Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato pertinenziali, nella misura minima di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) sostituzione edilizia;
  • d) addizioni volumetriche di edifici esistenti, comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul) e del numero delle unità immobiliari;
  • e) ristrutturazione edilizia comportante aumento di carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso).

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio, ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • per la nuova edificazione e per la ristrutturazione urbanistica, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
  • per le ristrutturazioni edilizie comportanti aumento del carico urbanistico, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume e comunque in misura non inferiore a:
    • * in caso di destinazione d'uso residenziale, un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista negli interventi di addizione volumetrica e di ristrutturazione edilizia;
    • * in caso di destinazione d'uso direzionale e commerciale, tre posti auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso turistico ricettiva, due posti auto ogni 100 mq di Sul;

per le addizioni funzionali e solo nel caso che queste superino i 40 mq di Sul, nella misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume aggiunto e comunque nella misura minima di un posto auto;

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiamo una superficie maggiore di quella richiesta dalla L. 122/89 e s.m.i., in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml 150 dall'edificio interessato dal progetto.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale.