Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35 Criteri per l'insediamento di attività commerciali

1. Le attività commerciali, fatti salvi i criteri di cui al presente articolo e nel rispetto di ogni norma e disciplina vigente in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale o in altri in cui, per la relativa destinazione, siano specificatamente previste le funzioni commerciali, che abbiano altresì:

  • accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
  • disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico;
  • compatibilità territoriali e ambientali in relazione all'attività svolta, con particolare riguardo al centro storico.

In particolare l'insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita dovrà essere valutato in relazione al grado di congestione delle infrastrutture stradali esistenti, ad eventuali adeguamenti infrastrutturali, al livello delle emissioni inquinanti ed alla presenza di aree da preservare ai fini dell'equilibrio ecologico e paesaggistico.

2. Nell'ambito di tali previsioni, nel rispetto della normativa di settore e delle specifiche procedure insediative, in funzione della consistenza, nel territorio comunale di Vernio possono essere collocate le seguenti tipologie di esercizi di vendita in sede fissa:

  • * esercizi di vicinato, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq;
  • * medie strutture di vendita, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
  • * grandi strutture di vendita di tipologia "C", ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 5.000 mq e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);

Per le nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, dovrà essere garantito, oltre al rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/68 di cui al precedente Art. 33, laddove richiesti dalle discipline delle presenti NTA, la dotazione minima di parcheggi previsti dalla D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., ovvero:

  • a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso e devono soddisfare i seguenti rapporti dimensionali, in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale:

  • a. esercizi di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1 mq / 1 mq di superficie di vendita;
  • b. medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1,5 mq / 1 mq di superficie di vendita oltre a 1 mq / 1 mq di superficie utile coperta destinata ad altre attività complementari a quella di vendita aperte al pubblico; le medie strutture di vendita devono altresì assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso e gestione di servizi unitaria, risulti uguale o superiore a mq. 300; le quantità di cui al presente comma devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie strutture di vendita in locali commerciali esistenti;
  • c. grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 2mq / 1 mq di superficie di vendita e quanto altro previsto ai sensi della legislazione regionale.

Il Comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

  • a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
  • b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
  • c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
  • d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
  • e) collocazione dell'esercizio in aree interessate dall'operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;
  • f) gallerie d'arte.

3. I Tessuti urbani di cui al successivo Capo I del Titolo V, costituiscono il riferimento per la definizione:

  • della tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico e le eventuali soglie dimensionali da rispettare;
  • della dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali;
  • del rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio;
  • della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma della legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • della dotazione di parcheggi di relazione.

4. All'interno di ciascun Tessuto urbano, individuato in ragione delle caratteristiche morfologico-insediative dei diversi contesti, fermo restando le prescrizioni di cui all'Art. 32 - Standard relativi alla destinazione d'uso, sono di seguito definite le caratteristiche degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione):

  • 1) Negli Ambiti Storici o storicizzati AS e negli Ambiti ad Assetto Consolidato AC sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, con interventi edilizi coerenti con i caratteri degli edifici e dei tessuti urbani interessati e per i quali non sarà richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo;
  • 2) negli Insediamenti Residenziali Recenti Singolari ed Unitari IRS e IRU, sono ammessi:
    • a) gli esercizi di vicinato, per i quali:
      • la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • la verifica delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
    • b) le medie superfici di vendita; il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare a servizio dei nuovi esercizi commerciali di media superficie dovrà osservare le seguenti disposizioni:
      • i parcheggi per la sosta stanziale non dovranno essere inferiori a 1 mq ogni 10 mc, maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci e potranno essere reperiti, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • i parcheggi per la sosta di relazione, realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia o di nuova edificazione: 1,5 mq/mq di superficie di vendita, reperibili anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
  • 3) nei Nuclei Storici minori del territorio, non è consentita l'attività di vendita, mentre sono consentite le attività di pubblico esercizio e somministrazione;
  • 4) negli Insediamenti Produttivi Recenti IPR, oltre a quanto previsto negli altri Insediamenti Recenti, ai punti a) e b) e per i quali si dovrà osservare le disposizioni già definite per il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare, è anche ammesso:
    • a) l'insediamento di attività di vendita all'ingrosso; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio, è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
      • * macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
      • * materiale elettrico;
      • * colori e vernici, carte da parati;
      • * ferramenta ed utensileria;
      • * articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      • * articoli per riscaldamento
      • * strumenti scientifici e di misura;
      • * macchine per ufficio;
      • * auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
      • * combustibili;
      • * materiali per l'edilizia;
      • * legnami.
    • b) l'insediamento di grandi superfici di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);
    • c) per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione.

5. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa

6. I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

7. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

8. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.