Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)

1. Il Piano Strutturale, per la definizione dell'entità delle trasformazioni fisiche e funzionali, ha previsto due Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E), che vengono recepite dal presente RU:

  • UTOE 1- La valle ed i versanti del Bisenzio
  • UTOE 2 - Le frazioni ed i nuclei dell'alta valle
  • UTOE 3 - La conca di Montepiano

2. Per ciascuna U.T.O.E. il R.U provvede inoltre a delineare e definire:

  • il perimetro dei centri abitati;
  • le zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree verdi, le infrastrutture ed i servizi pubblici e di interesse pubblico;
  • le aree sottoposte obbligatoriamente a progettazione unitaria (P.A. o I.C.).

3. In relazione al disposto del comma 5 dell'art. 55 della L.R. 1/05, gli interventi di trasformazione ed i conseguenti vincoli espropriativi sono dimensionati nel R.U., in riferimento alle U.T.O.E., per il quinquennio successivo alla sua approvazione; pertanto il diritto ad edificare assume efficacia solo per gli ambiti interessati da trasformazione appositamente individuati nel presente R.U..