Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46 Altre aree per strutture private di uso pubblico e collettivo

1. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sanitario, sociale e assistenziale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico, pur non rientrando fra quelle computate ai fini del calcolo degli standard urbanistici.

2. Nel territorio comunale sono ammesse le seguenti attività, anche gestite da privati, di interesse pubblico e/o collettivo:

  • circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
  • centri e/o attrezzature sociali;
  • centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
  • strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
  • sedi di associazioni onlus;
  • attrezzature sportive di quartiere;
  • residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
  • attrezzature per l'infanzia (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
  • parcheggi.

3. Potranno inoltre essere consentiti interventi ulteriori a quanto già esistente, per la realizzazione di attrezzature di uso pubblico da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione comunale sulla base di un progetto organico di utilizzazione dell'area sulla quale si intende realizzare l'intervento e le modalità di gestione del servizio nell'interesse comune. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere convenzione con la quale si impegnino a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e della modalità dell'uso pubblico.

4. Gli interventi per queste specifiche attività sono generalmente quelli ammessi dal RU, ed indicati nella cartografia. Agli scopi del precedente comma 3, per quanto riguarda fabbricati esistenti con caratteristiche tipologiche e/o dimensionali non rispondenti alle attività di servizio che dovranno accogliere, o comunque non adeguati alle esigenze dei servizi afferenti, sono consentiti il cambio di destinazione d'uso a servizi di uso pubblico e aumenti delle Sul non superiori al 20% di quelle legittime esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, nel rispetto di un rapporto di copertura (Rc) non superiore al 50% e di un'altezza massima (Hmax) di 7,50 ml, sempre fatte salve le limitazioni sugli edifici schedati. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi che prevedono aumenti di Sul superiori al 20% sono comunque subordinati alla redazione di un P.d.R..