Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Comune di Vernio favorisce il risparmio energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto delle vocazioni del territorio e nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e architettonici, che lo caratterizzano.

2. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • a. gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici; i pannelli potranno altresì essere ubicati su supporti a fianco degli edifici, esclusivamente quando questi siano dotati di una idonea area di pertinenza, allo scopo di minimizzarne la visibilità.
  • b. nelle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione su corpi edilizi minori secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo principale o a terra, nelle aree di pertinenza dei fabbricati, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che questo garantisca un minor impatto nel paesaggio, valutando comunque il corretto inserimento ambientale e privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni naturali già presenti sul territorio (siepi, alberature, salti di quota del terreno, ecc..). Negli edifici specialistici e nell'edilizia rurale classificata nelle Classe I e II, dal presente RU, l'installazione di tali impianti non potrà comunque interessare le coperture degli edifici principali.
  • c. In ambito urbano, è da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando l'opportunità di utilizzare quelle dei corpi edilizi secondari e poco visibili, alle seguenti condizioni:
    • gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari. In particolare:
      • * negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati in appoggio alla falda, a filo tetto, sul manto di copertura, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non risultino visibili dal piano stradale sottostante;
      • * i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
      • * per gli edifici di nuova costruzione o per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura;
      • * per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi.
  • e. Sono consentiti e favoriti gli impianti fotovoltaici negli ambiti estrattivi dismessi nel territorio aperto e nelle aree ex discarica.

3. Per gli impianti mini eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • si dovrà tener conto dell'impatto visivo rispetto alle aree di maggior pregio, sottoposte a tutela; sono comunque escluse dalla possibilità di installazione le aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004) e quelle di pertinenza riferite agli edifici per i quali il presente RU prevede interventi di restauro (re) e di risanamento conservativo (rc).

4. La produzione di energia da biomasse è indirizzata verso lo sfruttamento termico di impianti di piccola taglia, che assicurano un più stretto rapporto tra bacino di approvvigionamento e luogo di utilizzo; si dovrà incentivare per questo gli impianti di potenza inferiore ad un megawatt e favorire lo sviluppo della cosiddetta filiera corta, assicurando l'impiego di biomasse prodotte in loco, in particolare:

  • a) gli impianti connessi e complementari alle attività delle aziende agricole, sono ammessi nel territorio rurale, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e delle aree SIC-SIR, come definite dalla normativa di settore;
  • b) gli impianti sono prioritariamente ammessi nelle aree per la produzione.

5. Per tutti gli impianti la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrate, salvo che sia dimostrata l'effettiva impossibilità tecnica; per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica e SCIA dovrà essere prevista la stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione comunale e di atto d'obbligo per disciplinare:

  • gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
  • le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
  • le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.