Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 61 della L.R. n. 1/2005 ed all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
  • per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 64 e 66, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste.

3. Sono esclusi dalle presenti salvaguardie i titoli abilitativi che discendono da P.A. già approvati e convenzionati alla data di adozione del RU.

4. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire ed alle SCIA, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa previgente allo stesso RU, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo già rilasciato.

5. Le presenti misure di salvaguardia operano fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.