Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 68 Permeabilità del suolo

1. Tutti i tipi di impianti che presuppongono lʼimpermeabilizzazione del suolo dovranno essere realizzati con modalità atte a:

  • consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, limitando lʼimpermeabilizzazione del suolo; in particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni, nelle aree non soggette alla salvaguardia delle acque sotterranee, dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche;
  • non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale;
  • non interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

2. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPGR.n.2/R del 9/2/09, al fine di mitigare gli effetti negativi dellʼimpermeabilizzazione del suolo nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti, comportanti incremento di superficie coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

3. Nella realizzazione dei nuovi interventi comportanti incremento della superficie impermeabile per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per lʼimmagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla variazione del coefficiente di deflusso (C) prodotta dalle nuove superfici impermeabili e/o semipermeabili (nuove superfici coperte, piazzali, strade, parcheggi) rispetto all'uso del suolo esistente. In particolare si assumerà un'altezza di pioggia pari a 70 mm per ogni metro quadrato di nuova superficie impermeabile ed un coefficiente di deflusso C=0,4 per le aree semipermeabili, e C=1 per le aree impermeabili e un coefficiente C=0,1 per le aree permeabili.

4. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire lʼinfiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

5. Nelle aree soggette a ristagno delle acque si potrà costruire in rilevato a condizione di non aumentare il carico idraulico nelle aree limitrofe adottando opportuni sistemi di compensazione.

6. I terrazzamenti dei versanti collinari dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel manutenzione delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

7. Nel caso si prevedano operazioni di recupero e/o di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.