Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 70 Tutela delle acque sotterranee

1. In relazione alla classificazione della vulnerabilità degli acquiferi, riportata nella carta delle problematiche idrogeologiche (P05) ed ai sensi dell'art.24 del PTC, sono individuati gli areali di tutela per le acque sotterranee.

2. Nelle aree ricadenti in classe di vulnerabilità elevata, nelle zone di ricarica della falda e nelle aree di ricarica delle sorgenti non si dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolar modo quelli comportanti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per lʼambiente quali:

  • attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  • impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui, o materie prime inquinanti;
  • produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture di granturco, colture filari ed ortaggi.

3. Allʼinterno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile si applicano le prescrizioni previste dallʼart. 94 D.Lgs. 152/2006, le quali vietano l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  • aree cimiteriali;
  • apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
  • gestione di rifiuti;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • pozzi perdenti;
  • pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.