Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Definizione di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. La fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo il seguente schema a matrice:

Tipi d'intervento ammessi Pericolosità
Geologica Idraulica Sismica
G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria con interventi strutturali F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Restauro e risanamento conservativo F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri1 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 con addizioni volumetriche F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Sostituzione edilizia F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione urbanistica F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova edificazione F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova viabilità, parcheggi e piazze F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3

3. Nelle tavole della fattibilità geologica, idraulica e sismica (Tavv.01-09) in scala 1:2.000, si riporta la classificazione della fattibilità degli interventi ammessi dal R.U. riferita alla tipologia massima prevista all'interno di ciascun ambito perimetrato. Nel caso si debba attuare una tipologia di intervento di grado inferiore si definirà la fattibilità dello stesso mediante la matrice di cui al precedente comma 2.

4. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi e Interventi Convenzionati di iniziativa pubblica e/o privata (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani di Recupero, ecc.) le condizioni di fattibilità sono definite nelle specifiche Schede di Fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui all'Allegato 3 delle presenti norme.

5. Per la definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi nel territorio rurale si dovrà fare riferimento alla matrice di cui al precedente comma 2.

6. Fermo restando il rispetto delle Direttive di cui al DPGR.n.53/R/11, nel caso di varianti al RU la classe di fattibilità dei nuovi interventi sarà ottenuta in riferimento alla classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica dell'area oggetto di variante secondo lo stesso schema a matrice di cui al precedente comma 2.