Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 Condizioni di fattibilità idraulica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica limitata sono attuabili soltanto a seguito della realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica, così come definite al successivo comma 5, accompagnate dalle necessarie opere di compensazione per il non aumento del rischio idraulico nelle aree circostanti, così come definite al successivo comma 7.

Non sono necessarie opere di messa in sicurezza idraulica e/o opere di compensazione per i casi particolari definiti ai punti 3.2.2.1.b), g), l), m) e 3.2.2.2 a), b), c), e) delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica condizionata sono attuabili soltanto a seguito di approfondimenti di indagine, finalizzati a individuare le condizioni di compatibilità degli interventi con la pericolosità locale, da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizone dei progetti edilizi.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

Fatte salve eventuali varianti successive, in questo RU non sono presenti interventi classificati a fattibilità idraulica condizionata.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Per le previsioni soggette a fattibilità idraulica con normali vincoli, è necessario rispettare quanto prescritto all'art.68 relativamente alla mitigazione degli effetti della impermeabilizzazione del suolo.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità idraulica senza particolari limitazioni non necessita di alcun accorgimento di carattere idraulico.

5. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si intendono:

  • le opere strutturali di regimazione idraulica sui corsi d'acqua (casse di espansione/laminazione, arginature e opere in alveo) che salvaguardano il territorio dalle alluvioni relative ad eventi di piena duecentennali. Tali opere sono preliminari alla realizzazione degli interventi in aree esterne a quelle edificate e non devono aumentare il livello di rischio in altre aree, con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena verso valle. Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la ralizzazione ed il collaudo delle suddette opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non potrà essere certificata l'abitabilità o l'agibilità delle strutture edilizie.
    Della sussistenza delle condizioni di assenza e/o eliminazione del pericolo e del non aumento della pericolsoità idraulica deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • il rialzamento, nell'ambito di aree edificate, di locali interni o limitrofi all'area di intervento che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze al di sopra della quota dell'altezza d'acqua del battente idraulico atteso per eventi di piena duecentennale aumentata di un franco di sicurezza pari a 30 cm. Per tali soluzioni oltre a dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni si dovrà dimostrare il non aumento della pericolosità in altre aree anche mediante la realizzazione di eventuali opere di compensazione di cui al successivo comma 7;
  • l'adozione di porte e/o finestre a tenuta stagna, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente che assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente d'acqua atteso, aumentato di 30 cm., per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Tali soluzioni sono considerati sistemi di autosicurezza e valgono per gli interventi inseriti nell'ambito di aree edificate. Anche per questi casi si dovrà dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni oltre a dimostrare che non determinano aumento della pericolosità idraulica in altre aree.

6. Per la definizione del battente idraulico atteso relativamente alla messa in sicurezza duecentennale per i corsi d'acqua affluenti del fiume Bisenzio si dovrà fare riferimento allo specifico studio idrologico-idraulico che definisce le altezze d'acqua raggiunte durante gli eventi di piena duecentennali ("Studio idrologico-idraulico del reticolo fluviale di supporto al Piano Strutturale - A4Ingegneria Prato - Settembre 2010").

Per la definizione del battente idraulico atteso lungo il fiume Bisenzio si dovrà elaborare uno specifico approfondimento relativamente all'area di interesse a partire dallo studio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con cui sono state definite le perimetrazioni del P.A.I. a livello di dettaglio.

7. Per interventi di compensazione idraulica si intendono tutte quelle soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto del rialzamento del piano di campagna per il raggiungimento della sicurezza idraulica. Tali interventi consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna in modo da contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo rilevato. Il volume d'acqua da compensare sarà determinato dall'area della superficie del rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al battente idraulico atteso per gli eventi di piena duecentennali. La stessa finalità può essere raggiunta mediante specifici manufatti, anche interrati, opportunamente dimensionati per contenere il volume d'acqua da compensare.

8. Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni (pericolosità I.4), sia per le acque di transito che di accumulo, si applicano le norme di cui alla L.R.n.21/12 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" che definisce gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.