Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 101 Discipline generali di tutela

1. Il territorio rurale comprende le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola, che sono soggette all'applicazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05 e s.m.i. e per le quali il presente RU specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse.

2. In coerenza con il Piano Strutturale, le trasformazioni e le utilizzazioni nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • delle aree di rilevante valore paesaggistico;
  • degli assetti poderali; dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
  • delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino precedenti assetti morfologici e di proprietà;
  • delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • degli individui vegetali, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

3. All'interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:

  • le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
  • i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra, murati o a secco, nel loro stato di consistenza formale e funzionale ed i ciglionamenti;
  • la viabilità storica, campestre, i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
  • le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • caratteristiche planoaltimetriche generali delle sistemazioni;
  • le siepi e le alberature segnaletiche.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A., dovrà esserne data dettagliata descrizione.

Art. 102 Pratiche agricole, difesa del suolo, tutela delle acque e degli ecosistemi

1. Le pratiche agricole sono ispirate ai principi di buona pratica e, salvo norme più restrittive dove ricorrono, sono improntate alla difesa del suolo, degli ecosistemi, delle specie protette e delle acque superficiali e profonde.

2. In tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione e delle disposizioni relative alle invarianti strutturali del PS. Le altre opere di difesa del suolo e di difesa idraulica, di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili, dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

Si prescrive la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei P.A.P.M.A.A. di cui alla LR 1/05 e successive modificazioni.

3. I canali, i fossi, i corsi d'acqua in genere devono, prioritariamente, mantenere inalterate le loro caratteristiche originarie nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, la dimensione.

E' vietato il tombamento dei tratti dei canali e fossi che sono a cielo aperto alla data di adozione del presente RU; sono consentiti tombamenti (purché sufficientemente dimensionati per il deflusso delle acque), per passi carrai di ampiezza non superiore a m. 10,00.

Per i tratti tombati è ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche formali documentate, o riconoscibili come originarie.

4. La realizzazione di modesti invasi o laghetti (fontoni) è consentita solo se oltre ad assicurare l'accumulo delle risorse è finalizzata alla bonifica idraulica e se prevede una sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico; la loro realizzazione per capacità d'invaso superiori a 500 mc potrà avvenire solo a fronte di PAPMAA, che ne evidenzi la necessità aziendale e la non possibilità di procedere a soluzioni alternative.

5. Deve essere assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma, ivi comprese le aree di collegamento ecologico, ai sensi della L.R. 56/2000: nelle Tavv. "Disciplina del territorio extraurbano" in scala 1:10.000 sono individuate le formazioni vegetali puntuali e le emergenze forestali sottoposte a tutela; sono comprese le forme colturali passate ed i manufatti associati ancora riconoscibili (sistemazioni idrauliche ed altre opere accessorie alle colture agrarie) e le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui, alberi isolati, da mantenere.

6. Le pratiche agricole si svolgono nel rispetto delle norme di tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, degli ecosistemi, della qualità dei suoli secondo quanto previsto:

  • * nel Codice di buona pratica agricola di cui al DM 19.4.1999
  • * dai criteri di gestione obbligatoria fissati dalla nuova PAC agricola ed in particolare:
    • tutela delle aree rete natura 2000 (dir. 79/409/CEE uccelli selvatici) e conservazione habitat naturali o seminaturali, flora o fauna selvatica (dir. 92/43/cee)
    • protezione acque sotterranee da sostanze pericolose (dir. 80/68/cee);
    • protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione (dir. 86/278/CEE);
    • protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (dir. 91/676/CEE), nelle zone a riconosciuta vulnerabilità da nitrati.

Art. 103 Interventi sui corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del Genio Civile e degli altri Enti preposti. Indirizzi e prescrizioni riguardano, in particolare:

  • a. Fascia di rispetto

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua la fascia di rispetto dei 10 metri, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, assicura la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche facilitandone le operazioni di manutenzione.

* All'interno della fascia di rispetto che comprende anche le sponde interne e l'alveo:

  • è vietato qualsiasi tipo di edificazione comprese le recinzioni; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse;
  • è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e/o ippici e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • è vietata qualunque trasformazione, manomissione e/o immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Sono fatti salvi gli interventi previsti all'interno di eventuali PRI - Piani di Risanamento Idraulico, di cui al precedente art. 69.

  • b. Regimazione delle acque superficiali incanalate

* Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed alla agevolazione della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

  • c. Canalizzazioni agricole

* Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

* Non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria.

* I proprietari ed i conduttori dei terreni utilizzati per le attività agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l'azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso.

  • d. Intubamenti

* Sono vietati gli intubamenti, ad eccezione che per i passi carrai, e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque di deflusso.

Art. 104 Impianti a rete e puntuali

1. Ferme restando le limitazioni e le specificazioni di cui ai successivi commi, nel territorio rurale sono ammissibili, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia.

2. Non sono ammissibili l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione degli impianti puntuali, di cui al comma 1, per lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, nelle zone circostanti le aste fluviali. Nelle stesse zone degli impianti a rete di cui al comma 1, nei casi di nuova realizzazione, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale. Sono comunque consentiti gli interventi di razionalizzazione e miglioramento, anche ai fini della riduzione degli impatti paesaggistici, delle reti per il trasporto dell'energia.

3. Gli impianti a rete di cui al comma 1, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale, preferibilmente interrati. Si dovrà comunque:

  • localizzarli nei corridoi già presenti, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alla conservazione dell'ambiente rurale e alla immagine paesaggistica complessiva;
  • evitare che vengano localizzati in posizione visivamente dominante ed è vietato disporli lungo i crinali.

4. Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l'impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l'efficienza degli impianti medesimi, di mascherature vegetali con specie tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. In tutto il territorio rurale, eccettuati, i boschi in genere, sono inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili. Le cabine elettriche devono essere del tipo a basso fusto e seminterrate. In ogni altro caso i piccoli impianti tecnici predetti devono essere preferibilmente seminterrati e comunque, salve insopprimibili esigenze di carattere tecnologico, avere superficie coperta non superiore a 4 metri quadrati, e altezza non superiore a 2,20 metri. Qualora i suddetti impianti debbano o possano essere tinteggiati, lo devono essere con colori chiari e tipici del territorio interessato, quali il giallo, l'ocra, altre tonalità comunque tendenti alle terre. Essi devono in ogni caso essere opportunamente mascherati con specie vegetali tipiche, autoctone o naturalizzate.

Art. 105 Le sistemazioni agrarie tradizionali

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Per tessitura agraria e sistemazioni tradizionali si intendono quegli elementi fisici e vegetazionali che nel loro insieme determinano il disegno, storicamente ed ambientalmente significativo dei campi. Tale insieme di elementi è costituito da:

  • le sistemazioni idraulico-agrarie
  • la rete scolante e le solcature;
  • le colture arboree;
  • le piante arboree non colturali e le siepi vive;
  • la viabilità campestre.

2. Il RU, in coerenza con il PS, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, etc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

3. Le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade), indipendentemente dalla loro collocazione (maglia fitta, media o larga) ed anche se non censite specificamente dal RU, sono da conservare integralmente, anche attraverso il risarcimento nelle parti crollate, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché compatibili, sia per le tecniche costruttive, che per i materiali impiegati, ma comunque di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

4. I PMAA e tutti gli interventi che riguardano il territorio aperto, che comportino modifiche della tessitura agraria, devono contenere il rilievo degli elementi di cui al primo comma ed una relazione sulla condizione di efficacia della rete scolante, nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso PMAA, il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali è da considerare un miglioramento ambientale prioritario.

Art. 106 Viabilità storica, percorsi vicinali ed interpoderali

1. In coerenza con il piano strutturale, la viabilità storica costituita sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza, con il mantenimento ed il recupero delle condizioni di fruibilità e garantendone l'accessibilità.

2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:

  • la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

3. I percorsi possono essere adeguati alle necessità viarie sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.

4. Le variazioni ai tracciati non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare:

  • recuperare percorsi o tracce di essi enti;
  • allinearsi plano-altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza;
  • prevedere la sistemazione ed i materiali del fondo stradale coerenti con la preesistenza; è vietata l'asfaltatura delle strade bianche e sono consentiti esclusivamente interventi di modesta entità al fine di evitare il sollevamento di polveri in prossimità delle abitazioni private, o comunque per motivi legati all'accessibilità e la sicurezza, attraverso l'impiego di asfalti o altri materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario.

6. Nella presentazione dei progetti per l'intervento edilizio o nella predisposizione di un PAPMAA dovranno essere descritti gli elementi ricadenti in questa categoria presenti sul territorio interessato dallo stesso, in modo da prevederne la valorizzazione e tutelarne la permanenza d'uso.

7. E' consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in legno e/o in pietrame secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 107 Aree di corona agli ambiti urbani

1. Sono le aree che, sulla base di quanto indicato dal PS, sono da considerarsi intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani, per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici.

2. Sono considerate compatibili:

  • attività agricole in genere e coltivazioni ortive;
  • percorsi pubblici attrezzati;
  • verde attrezzato per attività ludiche;
  • verde privato di pertinenza dell'edificato.

3. In tali aree sono da conservare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, la rete scolante, le porzioni di agricoltura promiscua o residuali dell'attività agricola, la viabilità e le testimonianze storiche, i percorsi campestri ed i sentieri.

4. Sono le aree dove privilegiare la collocazione di nuovi annessi e manufatti che non richiedono PAPMAA, di cui al successivo Art. 118, che dovrà essere finalizzata a minimizzarne la visibilità e l'esposizione dalla campagna circostante e garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • si deve intervenire anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio, di cui al precedente comma 3;
  • deve essere prevista l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti, anche al fine di rafforzare il sistema eco-ambientale.

5. Al fine di salvaguardarne il ruolo, il Comune potrà specificare, attraverso apposite linee guida le modalità di intervento in tali aree, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che queste hanno instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, storiche, percettive, funzionali, ecc.).

CAPO II LA PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 108 Le zone a funzione agricola

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente RU riconosce le zone a funzione agricola, quali ambiti soggetti all'applicazione del Capo III della L.R. 01/05 e delle sue successive modifiche e integrazioni e per le quali specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Prato.

2. Sono attività agricole, anche ai sensi dell'art. 2135 del C.C.:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
  • la silvicoltura;
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
  • il vivaismo forestale in campi coltivati;
  • gli allevamenti zootecnici;
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Sono attività integrative, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti:

  • attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • attività faunistico-venatorie;
  • attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

5. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, comunque a condizione che venga garantita la tutela dell'integrità fisica e paesaggistica del contesto rurale e la valorizzazione del patrimonio territoriale, le seguenti attività:

  • attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • attività di manutenzione del territorio e servizi ambientali;
  • attività turistico ricettive e di ristorazione;
  • attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Prato;
  • produzione di energia, secondo quanto stabilito dal PTCP e dal piano di settore provinciale;
  • vivaismo;
  • attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • attività ortive per autoconsumo;
  • residenziali civili.

6. In coerenza con il Piano Strutturale e ai fini della conservazione delle relative invarianti strutturali, nei successivi articoli del presente Titolo, sono specificate le seguenti disposizioni:

  • prescrizioni quantitative e qualitative e criteri progettuali per la redazione del programma aziendale, per il quale dovrà essere prioritariamente tenuto conto delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, definite da PTC della Provincia di Prato (NTA_ALL_02 Criteri per il governo del territorio rurale con riferimento alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola);
  • prescrizioni e criteri progettuali per l'insediamento delle attività non agricole e per le trasformazioni diffuse, oppure riguardanti specifici elementi (edifici, pertinenze, ecc.), individuati o meno dagli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 109 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsti dall'art. 42 della LR n.1/2005. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • a) la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • b) la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • c) interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d'uso agricola;
  • d) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici oltre il 10% delle volumetrie esistenti, oppure superiori a 600 mc;
  • e) interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • f) interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l'apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo.
  • g) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti e le finalità del piano aziendale sono quelli definiti dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della LR n.1/2005 e s.m.i.. In particolare il PAPMAA contiene:

  • descrizione della situazione attuale dell'azienda agricola;
  • descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e dell'attività connesse nonché interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale;
  • descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
  • individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle superfici fondiarie collegate;
  • individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte nel programma;
  • verifica di conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare del Comune di Vernio;
  • valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
  • indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • * formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • * alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • * individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • * formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • * corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • * rete scolante artificiale principale;
  • * particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • * manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • * viabilità rurale esistente.

I PAPMAA che comportino modifiche delle sistemazioni agrarie tradizionali, devono contenere, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, uno studio sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda uno o più dei seguenti interventi:

  • realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc;
  • realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, anche derivanti da trasferimento dei diritti volumetrici, per un volume complessivo uguale o superiore ai 5.000 mc fuori terra e ai 6.000 mc di volume compreso interrati e seminterrati;

Nei casi in cui il programma aziendale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio, di cui al precedente Art. 24.

6. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli, fuori dai programmi aziendali, a titolo di compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento del titolo abitativo, su tutti i terreni risultanti, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, annessi agricoli e manufatti precari, per i dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nel caso in cui non siano superati i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, così come stabiliti dal PTC della Provincia di Prato, o dagli atti ad esso correlati, in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 51 c.2 lettera e) Legge 1/2005. Le stesse disposizioni si applicano anche agli affitti di fondo rustico per tutta la loro durata, fino a un massimo di 10 anni.

7. Le limitazioni e i vincoli di cui al comma precedente non si applicano nel caso di:

  • • Trasferimenti in sede di permuta o aggiustamenti di confine
  • • Trasferimenti divenuti obbligatori per l'applicazione di norme comunitarie o nazionali
  • • Risoluzione di contratti di mezzadria o altri contratti agrari
  • • Estinzione di enfiteusi o servitù prediali
  • • Procedure espropriative
  • • Successioni ereditarie
  • • Divisioni ereditarie quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29.4.1995
  • • Cessazione per raggiunti limiti di età di Imprenditori agricoli professionali

8. Costituiscono aggiustamento di confine aumenti o diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali variazioni di superficie devono essere contenute entro il 5% della superficie aziendale e non eccedere i due ettari di superficie agricola utilizzata.

Art. 110 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi funzionali alle attività agricole di cui alla LR 1/05 e s.m.i., nei limiti definiti dai successivi commi.

2. Salvo che per gli edifici di valore di cui alle Schede dell'edificato sparso, Allegato 2, per i quali prevalgono le limitazioni lì definite, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed interventi di sostituzione edilizia, comprendente trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito, con un'altezza massima non superiore a quella del fabbricato principale.

3. Per gli edifici già esistenti all'entrata in vigore della LR 64/95 ed in riferimento all'art. 43 della LR 1/2005, sono consentiti i seguenti ampliamenti una tantum:

  • per le residenze rurali, sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 100 mc, purché non compresi negli edifici di valore, di cui alle Classi I, II e III (Allegato 2). Sono ammessi inoltre gli adeguamenti igienico-sanitari e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso il recupero e/o la traslazione, con accorpamento agli edifici principali di volumetrie accessorie esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici stessi;
  • per gli annessi agricoli sono ammessi inoltre ampliamenti del 10% del volume esistente, fino ad un massimo di 300 mc.

Per i caratteri e la collocazione degli ampliamenti di cui al presente comma, si deve comunque osservare quanto prescritto al successivo art. 113.

4. Le Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2, costituiscono parte integrante delle presenti norme, le cui prescrizioni sono da considerare prevalenti ai fini della determinazione degli interventi ammissibili nel patrimonio edilizio esistente.

Art. 111 Nuovi edifici rurali

1. I nuovi edifici rurali possono essere distinti in due categorie principali:

  • a) Nuovi edifici rurali, realizzabili a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), ovvero:
    • nuovi annessi agricoli, strumentali alla conduzione di fondi agricoli e all'esercizio delle altre attività agricole;
    • nuovi edifici ad uso abitativo, per l'imprenditore agricolo, per i familiari coadiuvanti o per gli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
  • b) Piccoli annessi e manufatti per i quali non è richiesto il PAPMAA.

2. Il Regolamento Urbanistico, laddove consentiti in coerenza alle discipline delle invarianti strutturali, individua le condizioni e le modalità per la realizzazione degli edifici e manufatti di cui al precedente comma.

Art. 112 Nuovi edifici rurali tramite PAPMAA: condizioni

1. Nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola le trasformazioni legate all'edilizia rurale sono regolate da specifiche norme che tengono conto normalmente della potenzialità dell'azienda e del fabbisogno di volumi edilizi ad essa collegato. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti e atti di governo del territorio, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuovi annessi e/o di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La costruzione di nuovi edifici agricoli è consentita alle seguenti condizioni:

  • previa dimostrazione dell'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse e dell'impossibilità di soddisfare tali necessità aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente;
  • previo impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP di Prato.

3. Il PAPMAA deve essere presentato anche per gli interventi sotto elencati riferiti al patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola, fatte salve le più restrittive limitazioni dettate dagli atti di governo del territorio e dalle Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2 alle presenti norme. Sono consentiti così, previa approvazione del PAPMAA,:

  • a) le ristrutturazioni urbanistiche;
  • b) i trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie oltre il 10% delle volumetrie esistenti oppure superiori a 600 mc;
  • c) gli ampliamenti volumetrici di oltre il 10% delle volumetrie esistenti o comunque superiori a 600 mc;
  • d) il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumento o atti di governo del territorio.

3. Il PAPMAA dovrà prevedere miglioramenti ambientali coerenti con l'analisi delle risorse e con gli obiettivi di conservazione, miglioramento e riqualificazione di cui al precedente Capo I - Tutela del territorio rurale e con il successivo Art. 115.

Art. 113 Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali

1. Per i nuovi edifici agricoli, i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture dovranno assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio e si dovranno inoltre rispettare i seguenti criteri:

  • si dovranno individuare posizioni rispettose dell'andamento naturale del terreno, non sono ammessi movimenti di terra che alterino sostanzialmente l'orografia del sito dove andranno ad inserirsi i nuovi fabbricati o attrezzature e impianti;
  • si privilegerà l'edificazione in prossimità o in aderenza degli edifici esistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino con quelli esistenti complessi organici, coerenti con le regole insediative proprie del contesto storico ed ambientale, salvo che questo non arrechi pregiudizio alla percezione di edifici o di elementi di valore e nei limiti della disciplina delle aree di pertinenza e della tessitura agraria. In particolare si dovrà prevedere:
    1. a) nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata in adiacenza o nelle vicinanze di esso;
    2. b) nel caso di fondi già edificati, nei quali siano presenti più edifici, la nuova costruzione dovrà inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e quelli secondari.
  • si dovrà considerare prioritariamente l'uso delle infrastrutture esistenti.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche riferibili agli edifici ed ai manufatti tradizionali, ovvero:

  • la superficie lorda di pavimento (Sul) delle nuove abitazioni rurali avrà il limite massimo di mq 150,00 ciascuna, comprendendo in detta superficie bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, spazi di servizio, etc.; le eventuali autorimesse, se al piano terra, non potranno superare la superficie di 50 mq per ogni nuova unità abitativa;
  • i loggiati e porticati, le limonaie ed anche eventuali strutture in materiale trasparente, delle abitazioni rurali, concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del volume complessivo richiesto o autorizzato e anche per stabilire l'eventuale assoggettamento del PAPMAA a piano attuativo;
  • le abitazioni rurali avranno altezza massima corrispondente a 2 piani, con altezze nette interne non superiori a ml. 2,80; ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano interrato misuri fuori terra oltre m 1,00;
  • le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, semplici, con spartiti murari a prevalenza di superfici piene rispetto alle aperture, che dovranno essere strettamente legate alle necessità funzionali; gli infissi esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato; eventuali scale esterne sono ammesse esclusivamente se limitate ad una per ogni edificio e di tipo tradizionale (appoggiata a terra, sottoscala chiuso da muro, etc.); le coperture dovranno preferibilmente essere a falde inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenze comprese tra il 27 e il 30%, in coppi ed embrici; non sono comunque consentiti i terrazzi a tasca, mentre sono sempre consentiti i tetti verdi, le soluzioni tese a limitarne la visibilità e gli impatti sul paesaggio e quelle volte al risparmio energetico;
  • non sono consentiti i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici con pilastri e parapetti in cemento armato e scale esterne in aggetto; eventuali portici e loggiati saranno preferibilmente posti all'interno della sagoma dell'edificio e se separati, o aggettanti, dovranno essere integrati per forma e materiali agli edifici principali e per questo, avere forme semplici ed essere realizzati con materiali coerenti all'insieme;
  • i nuovi annessi agricoli, che non potranno mutare la destinazione d'uso agricola, dovranno anch'essi avere caratteristiche di semplicità, ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità, escludendo comunque pannelli prefabbricati in c.a.; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri e/o naturali (legno, presse di paglia, etc.) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; sono comunque sempre ammessi i tamponamenti il laterizi o blocchi di tufo a faccia vista; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica; le cantine dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate o comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; gli altri edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli, per i magazzini e le rimesse e per le altre attività di servizio (uffici, spazi di rappresentanza, etc.), si dovrà ricercare una forte relazione con il contesto, per dimensione, tipo e materiali;
  • le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni del terreno, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate, dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo. Si dovranno ridurre al minimo le superfici esterne, per le quali si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto;
  • il verde di corredo deve cercare la massima integrazione con il paesaggio, con l'utilizzo di specie tipiche o comunque ricorrenti, evitando comunque l'uso improprio delle stesse e l'omologazione del paesaggio;
  • non è ammessa la realizzazione di parate e strutture coperte temporanee, necessarie alla lavorazione, senza il necessario titolo autorizzativo. Qualora tali strutture siano fisse esse concorrono alla determinazione della volumetria complessiva richiesta o autorizzata e per stabilire l'eventuale assoggettamento a piano attuativo;
  • è ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole;
  • nei nuovi interventi, i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti;
  • per le superfici accessorie o pertinenziali al servizio alle singole unità immobiliari a destinazione di residenza rurale, si deve prioritariamente recuperare gli annessi ed i manufatti esistenti;
  • gli interventi sulla viabilità vicinale dovranno seguire i seguenti criteri:
    1. a) sono da evitare operazioni mirate a incrementare la velocità di percorrenza; nel caso di strettoie che pregiudichino la possibilità di scambio tra autoveicoli, sarà opportuno prevedere piazzole per lo scambio adeguatamente raccordate;
    2. b) nei casi in cui si dimostra indispensabile, possibile e compatibile, modificare il tracciato stradale, si dovrà ridurre il più possibile la deviazione, corredandola di sistemazioni di tipo tradizionale, tali da integrarla con il manufatto preesistente ed il contesto paesistico-ambientale. In ogni caso il tracciato dovrà avere le stesse caratteristiche di adattamento alla morfologia del terreno presenti nella viabilità storica;
  • il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere prevista nella redazione delle norme del programma aziendale ed ha valore prescrittivo; nei nuovi interventi i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando al meglio i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti.

Art. 114 Agriturismo

1. Fatte salve le disposizioni della L.R. 30/2003 e successive modificazioni, integrate dal presente articolo, le attrezzature per l'agriturismo possono essere realizzate esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. L'utilizzazione a destinazione agricola di tipo agrituristico (compresi i servizi di supporto) di edifici esistenti aventi idonee caratteristiche e di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:

  1. a) se gli edifici presentano caratteri di interesse storico-testimoniale o storico-architettonico o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, gli interventi dovranno essere mirati esclusivamente al loro recupero, da effettuarsi con interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
  2. b) se gli edifici sono privi di interesse storico-testimoniale o storico-architettonico possono essere sostituiti, anche con diversa collocazione nell'area di intervento, fino a parità di superficie utile lorda, attraverso un progetto complessivo che descriva adeguatamente l'intero contesto di intervento, nel rispetto di quanto disposto al precedente Art.113 - Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali - e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
    • i materiali, i colori, le coperture, gli elementi di finitura e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale locale: colori tenui riferiti ai colori della terra nella gamma dal calce all'ocra, la muratura in pietra a vista o in mattoni di recupero o invecchiati, le coperture a falde con inclinazione tradizionale (evitando sfalsamenti delle falde sullo stesso corpo di fabbrica), il manto in coppi e tegole di recupero o invecchiati, gli infissi con forme e dimensioni tradizionali e privi di persiane o altri oscuramenti estranei alla tradizione locale.

3. Non sono ammessi nuovi volumi a supporto della destinazione principale, i locali accessori e le destinazioni di servizio vanno ritrovate all'interno dei volumi esistenti o sostituiti.

Art. 115 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Il presente RU detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

2. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

3. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

4. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E' obbligatorio l'impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. Il RU riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

6. Deve essere garantita il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. E' richiesta per questo la programmazione di interventi di sistemazione ambientale delle sponde e delle aree ripariali e di conservazione, manutenzione o ricostituzione dei lembi di vegetazione ripariale, con l'esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

8. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

9. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente RU, che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

Art. 116 Nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA

1. Al fine di agevolare il mantenimento delle tradizionali produzioni agro-silvo-pastorali e più in generale per il potenziamento del presidio ambientale del territorio, è consentita la realizzazione delle tipologie di annessi e manufatti di cui al successivo comma, che non sono soggetti alla presentazione di programma aziendale e che comunque non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2. Per annesso agricolo si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli. In tutto il territorio comunale di Vernio è consentita l'installazione e la realizzazione dei seguenti annessi e manufatti:

  1. Tipologia 1 - Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali;
  2. Tipologia 2 - Annessi necessari per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole;
  3. Manufatti precari - Annessi precari aventi impiego temporaneo da parte delle aziende agricole.

3. E' consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni fondo, quale che sia delle tipologie di cui al precedente comma, solo a condizione che nel fondo stesso non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando gli eventuali rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente.

Art. 117 Annessi agricoli di Tipologia 1 (non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali)

1. Nelle zone ad esclusiva e prevalente destinazione agricola, la costruzione di nuovi annessi agricoli, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della LR 1/2005 e s.m.i., come regolato dall'art. 5 del regolamento V/R, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile,

2. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di durata decennale, da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • mantenere la destinazione d'uso di tale annesso per un tempo illimitato finché esisterà l'azienda;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto comunale.

4. Gli annessi di cui al presente articolo e gli annessi della Tipologia 2 delle presenti NTA sono tra loro alternativi: la richiesta dell'uno implica la rinuncia dell'altro fino al decadere della validità dei relativi atti d'obbligo. Gli annessi di cui al presente articolo, inoltre, non possono essere cumulati con gli ampliamenti una tantum previsti per gli annessi agricoli.

5. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 1 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, per cui di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive:

> per i casi riferibili alla lettere a) allevamento intensivo, senza nesso di causalità con la superficie agricola utilizzata (Sau), secondo i seguenti rapporti:

tipo di allevamento Sup. max. per capo n. max. capi
BOVINI Capo adulto 12 mq/capo 50
Vitellone o manza 10 mq/capo
Vitello o manzetta 5 mq/capo
EQUINI* Fattrice o stallone 10 mq/capo 50
Puledro 10 mq/capo
OVINI Pecora o capra 1,2 mq/capo 50
Agnellone 1,0 mq/capo
SUINI Capo adulto 1,2 mq/capo 50
Verro o scrofa 3,0 mq/capo
Magrone 0,6 mq/capo
Lattonzolo 0,3 mq/capo
CUNICOLI Coniglio riproduttore 0,3 mq/capo 100
Coniglio da ingrasso 0,3 mq/capo
AVICOLI Ovaiola 0,3 mq/capo 200
Pollo da ingrasso 0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

> per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

  • * per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:
    numero di alveari Superficie massima
    Da 1 a 50 40 mq
    Oltre 50 + 0,8 ad alveare, fino ad un massimo di 100 mq
  • * per la lavorazione del latte (caseificio):
    latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie massima
    Fino a 1 q 60 mq
    Oltre 1 q, fino a 10 q + 20 mq/q
    Oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q
  • * per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 1000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito;

> per i casi riferibili alla lettera c), acquacultura, gli impianti non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) dimensione massima degli impianti: mq 10.000, essendo da considerarsi superficie degli impianti quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell'area indica, con apposito atto d'obbligo, come asservita all'attività di acquacoltura;
  2. b) rapporto tra superficie complessiva dell'impianto e superficie delle vasche di allevamento: determinato in base alla valutazione dello stato dei luoghi in relazione alle esigenze produttive, ferma restando una superficie massima delle vasche di allevamento pari a mq 5.000;
  3. c) superficie minima delle vasche di decantazione: pari ad almeno il 10 per cento della superficie delle vasche di allevamento;
  4. d) altezza massima di emersione delle vasche dal piano di campagna originario: m 1,50;
  5. e) superficie utile massima dei locali di servizio dell'impianto da destinare esclusivamente ad uffici, laboratori, spogliatoi, mensa, servizi igienici, ricovero mezzi meccanici, officina, magazzini e celle frigorifero: mq 100; sono esclusi da questo dimensionamento i volumi tecnici per la distribuzione dell'energia elettrica, per il ricovero degli impianti tecnologici, per i silos dei mangimi e per i serbatoi per l'ossigenazione;
  6. f) superficie utile abitabile o agibile massima dei locali per la sorveglianza: mq 10;
  7. g) percentuale massima della superficie dell'impianto interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame: 20% della superficie dell'azienda;
  8. h) percentuale massima della superficie delle vasche interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti che integrino il ciclo produttivo con la produzione di novellame (nursery): 10 per cento;
  9. i) distanza minima tra gli impianti: m 10 per ogni 500 mq di superficie delle vasche di allevamento;

> per i casi riferibili alla lettera d), del comma1, deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNA superficie PER CAPO MQ/CAPO
FAGIANO Dai 30 ai 60 giorni 0,5
Oltre 60 giorni 1
PERNICI Dai 30 ai 60 giorni 0,25
Oltre 60 giorni 1
LEPRI 100 mq all'aperto
UNGULATI 5000 mq all'aperto

> per i casi riferibili alla lettera e), l'installazione di annessi per la cinotecnica è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalle l.r. n. 43 dell'8/04/95 e l.r. 59/09 e s.m.. Nel territorio comunale sono pertanto ammesse le attività di allevamento, custodia a pagamento, selezione e addestramento cani;
    per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    1. I. da abitazioni e case sparse m 150;
    2. II. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m 250;
    3. III. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria) m. 50.
    Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • il canile deve avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire una standard minimo di mq. 100 per cane;
  • i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla l.r. 43/95 e s.m. e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente;
  • i box devono essere realizzati in materiale precario smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Sul max. mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • * H. max in gronda ml. 2,70;
    • * tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • * la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza;
  • in caso di cessazione di attività dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi; a tal fine dovrà essere stipulato idoneo atto d'obbligo con coperta da polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti di cui sopra ed in particolare l'obbligo a non modificare la destinazione d'uso per la durata dell'attività.

6. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

7. Le caratteristiche tipologiche, costruttive ed i materiali ammissibili, per gli annessi e manufatti agricoli di Tipologia 1 sono quelli di cui al manuale ARSIA "costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli", eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricola. Un riferimento tipologico alternativo è rappresentato dalle tradizionali capanne documentate storicamente nell'area.

Art. 118 Annessi agricoli di Tipologia 2 (necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che comprende anche agli annessi realizzabili dalle aziende agricole nei casi in cui queste non abbiano le superfici fondiarie minime di cui alla LR 1/2005 e s.m.i.

2. La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  2. b. nel caso di aziende agricole, oltre a quanto prescritto al precedente punto a), che queste non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.
  3. c. in ogni caso non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  4. d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare occorre riferirsi alle seguenti superfici minime:

a. per gli annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
Resede urbano orti privati in ambito urbano > 100 mq
> 200 mq
6 mq
9 mq
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq
bosco Castagneto da frutto > 5.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

b. per gli annessi per il ricovero di animali, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 20 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento n. max capi D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura 15 arnie
avicoltura 100 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini sono ammesse su tutto il territorio comunale, per ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

c. E' consentita la costruzione di annessi adibiti a ricovero per cani da caccia, esclusivamente a gruppi o associazioni di cacciatori, o a singoli appartenenti agli stessi residenti nel Comune di Vernio e di ricoveri per cani gestiti da Enti o associazioni di protezione animali e assistenziali, per i quali si deve osservare:

  • dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di mq. 5.000;
  • spazio vitale Sul di 10 mq/cane adulto, di cui almeno 4 mq coperti e con la restante parte dotata di sistemi per l'ombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • una superficie aggiuntiva massima di mq. 20 di Sul adibita per ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate;
  • adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a mq 1000.
  • i box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima m. 2,20 e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • eventuali locali da adibire gli usi di ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate, dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Sul consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno;
  • le recinzioni, con altezza massima di metri 1,30, dovranno essere realizzate in rete a maglia sciolta zincata e dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata), previa presentazione di specifico progetto contestuale alla richiesta del Permesso di Costruire. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori ad 5.000 mq.

Distanze da osservare per gli annessi per il ricovero dei cani da caccia:

  • da abitazioni e case sparse distanza, inferiore a 150 metri,
  • da centri abitati e strutture turistico ricettive, non inferiore a 150 metri
  • da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani, non inferiore a 50 metri (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando i rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente ed è inoltre consentita a condizione che tali annessi:

  1. a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, purché naturali e di origine vegetale e compatibili co la tradizione costruttiva locale;
  2. b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione;
  3. c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) nel caso di depositi e rimesse, non debbano essere collocati a distanze inferiori di:
    • * 5 metri dalle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 10 metri da tutte le altre abitazioni, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 3 metri dal confine, salvo i casi di costruzione sul confine stesso;
    • * distanze minime da strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi è comunque subordinata ad un corretto smaltimento delle acque piovane e alla posa in opera di un serbatoio interrato, o integrato paesaggisticamente, per il loro recupero, da dimensionare in base alle esigenza di utilizzo.

Art. 119 Manufatti precari

1. L'installazione di manufatti precari, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della LR 1/2005 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che le aziende non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo, ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme), nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda;
  3. c. che abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:
    • vigneto e frutteto: 4000 mq
    • oliveto: 5.000 mq
    • colture ortive o legnose promiscue 5.000 mq
    • seminativi: 20.000 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

Queste aziende possono realizzare manufatti della superficie massima di 15 mq di Sul, purché utilizzati e mantenuti per un periodo non superiore a due anni. Ove le esigenze dell'azienda perdurino, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione dell'istanza e verifica di sussistenza dei requisiti, possono essere mantenuti per un ulteriore biennio, a quel punto non più rinnovabile.

2. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 300. L'installazione delle serre di cui al comma 2 è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5 mt dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 mt da tutte le altre abitazioni, ovvero 5 mt se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3 mt dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a mt 5, mt 1,5 dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) dalle strade, nella misura di cui all'art. 31 delle presenti norme.

3. In caso di mancato rispetto di quando indicato ai precedenti comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della L.R. 1/2005 "Opere eseguite in assenza di permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

4. I requisiti alla presentazione dell'istanza per la realizzazione degli annessi del presente articolo sono asseverati da tecnico abilitato o certificati dal richiedente, gli impegni sono oggetto di atto unilaterale d'obbligo di durata ventennale, che preveda esplicitamente il divieto di frazionamento aziendale e il vincolo di destinazione d'uso agricola per i nuovi annessi agricoli richiesti.

Art. 120 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui al precedente Artt. 117, 118,119 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:

• gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;

• la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;

  • è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale; l'approvvigionamento idrico deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi, serbatoi, autonomi;
  • gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.

2. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo per gli annessi e manufatti di cui al precedente art. 117 e 118 è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo. In tale documentazione sono indicate:

  • a) la sussistenza delle superfici fondiarie minime che concorrono al dimensionamento dell'annesso;
  • b) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola prevista;
  • c) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  • c) la verifica della conformità dell'intervento alla LR 1/2005, al presente regolamento urbanistico, nonché alle altre disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

3. La comunicazione relativa alla realizzazione o al mantenimento dei manufatti e delle serre temporanee, Categoria 3, di cui al comma 2, se non altrimenti specificato, è biennale, rinnovabile. Dietro adeguata motivazione da valutare a cura dell'amministrazione può avere durata diversa da quella biennale e comunque fino al massimo di 4 anni.

4. Sono consentiti inoltre interventi di ristrutturazione e sostituzione dei piccoli annessi legittimati, già esistenti, così da poterli accorpare in un'unica struttura all'interno del fondo, così come disciplinato al precedente Art. 117 e 118.

Art. 121 Riqualificazione di manufatti incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, quali piccoli depositi, annessi, etc., realizzati con materiali ed elementi precari e/o impropri o che comunque presentino elementi di degrado e di incoerenza, ubicati in aree extraurbane e realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della 765/67, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, possono essere sostituiti sullo stesso sedime con costruzioni realizzate con tecniche e materiali appropriati e adeguati al contesto di pari superficie, ferma restando la destinazione d'uso esistente.

2. I manufatti di cui al comma 1, potranno altresì essere ricollocati ed accorpati in un solo sito, o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico, che dimostri il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali presenti.

3. Per questi interventi di sostituzione a parità di superficie, che non potranno mutare la destinazione d'uso, si applicano gli stessi criteri previsti per gli annessi realizzabili nel territorio agricolo di cui agli artt.117 e 118. Tutti gli interventi dovranno essere resi coerenti dal punto di vista tipologico, costruttivo, dei materiali e delle finiture con le specifiche prescrizioni del presente RU.

CAPO III EDIFICI NEL TERRITORIO RURALE

Art. 122 Classificazione degli edifici

1. Sulla base della schedatura nel territorio rurale dal PS, di cui alle Schede dell'edificato sparso, Allegato 2, il RU attribuisce le classi di valore sulla base delle specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, ed individua i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti.

2. Le classi di valore attribuite agli edifici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola sono:

  1. Classe I: Edifici o complessi di valore architettonico. Corrispondono agli edifici che per conservazione di elementi decorativi o costruttivi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio, sono riconosciuti "di notevole valore". Sono qui ricompresi anche gli edifici notificati di interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. 42/04;
  2. Classe II: Edifici di valore tipologico. Corrispondono agli edifici o complessi di edifici, di valore architettonico minore o con singoli elementi architettonici di pregio, ma comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale; edifici significativi per la loro tipologia ed il loro inserimento nel contesto paesaggistico.
  3. Classe III: Edifici di medio valore o alterati: edifici o complessi di edifici, di valore architettonico modesto o alterati rispetto alle caratteristiche originarie.
  4. Classe IV
    Alle tre classi di valore seguono poi gli Edifici non schedati, ovvero quelli di valore architettonico e tipologico nullo, che corrispondono agli edifici di recente costruzione privi di valore oppure di impianto storico, ma profondamente alterati.

3. Per l'eventuale classificazione di annessi agli edifici schedati, per gli edifici non schedati e per la nuova classificazione di edifici già erroneamente classificati, provvederà l'A.C., attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, a cui dovrà seguire Delibera di presa d'Atto da parte del Consiglio Comunale.

4. Per gli edifici allo stato di rudere o i manufatti demoliti o parzialmente demoliti, identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), anche se non classificati, è ammessa la ricostruzione sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originale, secondo le modalità procedurali, le prescrizioni tipologiche e dimensionali disciplinate al successivo Art. 127.

Art. 123 Interventi sugli edifici

1. Il RU, sulla base delle classi di valore attribuite nelle schede di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso, specifica i tipi di intervento ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale, che sono:

  1. Classe I, Edifici o complessi di valore architettonico: tipo d'intervento re, rc
  2. Classe II, Edifici di valore tipologico: tipo d'intervento rc, ri1
  3. Classe III, Edifici di medio valore o alterati: tipo d'intervento ri1, ri2
  4. Classe IV vedi art. 121

Edifici non schedati, di valore nullo: per quelli a destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui all'art. 43 della LR 1/2005; per quelli a destinazioni d'uso non agricole è consentito il tipo d'intervento ri2, con ammesse le destinazioni d'uso specificate nel successivo comma 5. Per gli edifici di civile abitazione, che risultano essere costruiti dopo il 1939 e che non presentano alcuna qualità edilizia o che comunque risultano incongrui, per migliorare il contesto e per la riqualificazione paesaggistica, può essere anche ammessa la sostituzione edilizia, a condizione del miglioramento estetico, energetico e ambientale dell'edificio, con la contestuale realizzazione di quanto disposto nel TitoloII - Capo VI - Sostenibilità degli interventi - del presente RU.

Quando non diversamente specificato nelle schede, negli edifici di pertinenza e nei locali accessori, fatta eccezione per le aziende agricole e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 122, comma 3, sono ammessi gli interventi di recupero o riordino specificati nel tipo di intervento attribuito all'edificio principale. Sono fatte salve le limitazioni, le prescrizioni e le eventuali diverse disposizioni e/o precisazioni di dettaglio contenute nelle suddette schede.

Per tutti gli edifici schedati in Classe I e II, negli interventi edilizi, anche solo di manutenzione, si devono osservare le norme riferite agli edifici e complessi edilizi schedati di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso.

2. Per gli edifici non schedati e destinati ad attività specialistiche non agricole, quali ad esempio le attività artigianali o di deposito (Md), sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia senza cambio di destinazione d'uso, con ricostruzione di un volume non superiore al volume legittimo esistente, a condizione che sia garantita e dimostrata, tramite adeguata documentazione estesa al contesto di riferimento, la riqualificazione paesaggistica e ambientale dei luoghi.

3. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà comunque garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

5. Ai fini del riuso del patrimonio edilizio esistente sono da considerare compatibili tutti quegli usi e funzioni che non contrastino con la classe di valore attribuita agli edifici.

Nel rispetto di tale condizione le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

  • a) per gli edifici a destinazione agricola, gli usi consentiti (abitazioni agricole, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole, agriturismo) e gli interventi di cui all'art. 43 della LR 1/2005, nei limiti posti dalla classificazione di valore del presente RU;
  • b) per gli edifici residenziali ad uso civile, oltre a questo, sono ammesse anche le strutture turistiche extra alberghiere e gli studi per professionisti che operano nel settore agricolo, veterinario e della tutela ambientale, le strutture associative e culturali, i servizi scolastici, prescolastici e sociali; gli edifici di pertinenza ed i locali accessori devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, ma possono essere anche utilizzati per laboratori di artigianato tipico e compatibile, ad eccezione che negli edifici classificati quando specificato diversamente nelle schede di cui all'Allegato 2- Schede dell'edificato sparso.
  • c) per gli edifici di pertinenza alle civili abitazioni, o comunque con uso di rimessa, quando classificati nelle schede dell'Allegato 2, nel rispetto di quanto disciplinato al successivo Art.124 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, per il particolare pregio o significatività dell'edificio, sono ammesse anche le destinazioni d'uso del precedente punto b);
  • d) per gli annessi ex agricoli con caratteristiche non compatibili con i caratteri del territorio rurale e gli edifici a destinazione artigianale e industriale sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia per attività di:
    • • informazione e formazione ambientale;
    • • studi per professionisti che operano nel settore agricolo, veterinario e della tutela ambientale;
    • • laboratori per gli antichi mestieri di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di cui alla L.R. 5/3/1997 n. 15 e quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e di allevamento;
    • • attività di servizi per l'agricoltura e manutenzioni ambientali, depositi materiali edili e altro, a condizione che venga posta particolare attenzione alla sistemazione dell'area, per evitare impatti visivi e condizioni di degrado ambientale: si prescrive per questo che l'area di pertinenza sia recintata con rete a maglia sciolta, con siepe sempreverde di altezza minima di ml 2 e che il lotto venga piantumato in ragione di un albero di alto fusto ogni 100 mq di superficie, con specie coerenti con il contesto rurale;
    • • attività di trasformazione dei prodotti agricoli (caseifici, cantine, etc.), anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse e simili), quando non effettuate dall'azienda agricola.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia saranno orientati al conseguimento di una nuova configurazione spaziale e architettonica adeguata al contesto rurale e per questo la progettazione dovrà includere le sistemazioni esterne, gli accessi e tutte le opere d'infrastrutturazione necessarie. Il recupero potrà essere effettuato con i seguenti limiti di superficie utile lorda (Sul):

  • • 100% per i primi 200 mq
  • • 50% fino a 1.000 mq;
  • • 25% oltre i 1.000 mq;

sempre con l'obbligo della demolizione della restante parte. Per superfici superiori a 200 mq è sempre obbligatoria la redazione del Piano di Recupero. E' prescritto l'uso di materiali tradizionali, così come definiti per le gli annessi e le abitazioni rurali):

6. Il cambio d'uso sul patrimonio edilizio esistente ad uso agricolo è consentito per gli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel Piano Territoriale di Coordinamento; tali edifici dovranno essere computati ai fini del dimensionamento del presente RU.

Art. 124 Discipline riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani, o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 130. Si dovrà altresì osservare quanto prescritto nell'Allegato 1 - Schede dell'edificato sparso.

2. Per gli edifici non rurali si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di degrado fisico e di inquinamento ambientale presenti; nel recupero si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

In tutto il territorio rurale non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:

  • architravi o archi in cemento nelle aperture;
  • intonaci in malta di cemento;
  • canne fumarie in cemento o materiale analogo;
  • terrazze a tasca;
  • nuove scale esterne in aggetto, mentre nuove scale esterne o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui potranno essere realizzate in modo appropriato alle caratteristiche dell'organismo edilizio, con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, con muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto; in alternativa potranno essere adottate soluzioni esteticamente più leggere, anche in struttura metallica, con parapetto a ringhiera in ferro verniciato di disegno semplice.
  • gradini in cemento rivestiti in marmo nelle scale esterne;
  • negli edifici tradizionali classificati, aventi destinazione d'uso residenziale, per uso agrituristico e per quello turistico extralberghiero, si raccomanda l'uso di infissi in legno; negli edifici non tradizionali sono ammessi materiali diversi purché compatibili con le i caratteri degli edifici, mentre non sono consentiti infissi e imposte color alluminio, ottone o comunque di colore contrastante con il contesto tradizionale;

3. Per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti, si prescrive:

  • negli edifici di valore architettonico in Classe I e II, a prescindere dalla loro età, i serramenti esterni dovranno essere in legno verniciato a corpo o al naturale. E' fatto obbligo che tutti gli infissi esterni della medesima unità d'intervento abbiano la stessa tinta e tonalità. In presenza di aperture molto grandi sono ammessi eccezionalmente infissi in acciaio; sono sempre comunque vietate le suddivisioni delle luci del tipo inglese e l'uso di vetri fumé o a specchio;
  • tali infissi devono essere impostati, di norma, solo sul filo interno della mazzetta, mentre l'opportunità dell'impiego di serramenti sul filo esterno della mazzetta, se non già esistenti, dovrà essere attentamente valutata nell'ambito della intera unità di intervento e comunque vietata negli edifici di particolare interesse storico, salvo i casi documentabili che ne prevedevano l'uso all'origine. Sono comunque vietati gli infissi in alluminio di qualsiasi tipo e colore, le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, controporte sul filo esterno del muro;
  • nel caso di restauro di facciate è obbligatorio riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti. Gli sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata;
  • le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non posso essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate.

4. In tutti gli edifici classificati I, II e III, con relative pertinenze ed accessori, deve essere garantita la conservazione dei caratteri architettonici significativi quali portici, balconi, cornici e marcapiano, logge, elementi angolari in mattoni o in pietra, le torri e le colombaie, gli archi, etc. e per la sostituzione e il ripristino delle parti si dovrà fare ricorso alle tecniche costruttive e materiali originali.

Art. 125 Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici

1. Con aree di pertinenza il RU individua genericamente l'area circostante i fabbricati, senza alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita all'art. 45 della LR 1/05 e sue modifiche e integrazioni. Sono pertanto inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i parcheggi, gli impianti scoperti per la pratica sportiva, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, etc.), compreso le pergole ed i filari di vite maritata.

4. È sempre ammesso l'impianto di specie arboree e arbustive proprie del contesto locale (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, di biancospino, rosmarino, lavanda, glicine, rose rampicanti), con esclusione delle conifere estranee all'ambiente tradizionale.

5. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni. In particolare si prescrive:

  • negli edifici classificati, il mantenimento delle sistemazioni tradizionali del verde;
  • nelle nuove sistemazioni le pavimentazioni dovranno di norma essere limitate alle parti strettamente necessarie, in corrispondenza degli spazi d'accesso e dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici;
  • nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici la soluzione proposta dovrà garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque, dovrà altresì essere limitata l'impermeabilizzazione a quanto strettamente necessario e per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale;
  • le superfici di usura delle strade di accesso, vicoli, passaggi pedonali, marciapiedi, piazzali, spazi liberi saranno pavimentate con materiali tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei all'ambiente rurale. Potranno essere realizzate con sottofondo in terra battuta e soprastante ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato (con esclusione di lastre di pietra irregolari montate tipo opus incertum con materiali estranei alla tradizione locale come ad esempio il porfido), in modo da garantire la massima permeabilità del terreno; sono da evitare anche sistemazioni e forme di arredo mutuati da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, elementi autobloccanti in cemento, etc.);
  • non è consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali, anche non più in uso, e la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo, ove necessario, il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale;
  • gli impianti di illuminazione degli spazi scoperti dovrà essere posta ad un'altezza adeguata, max. 4 ml, opportunamente schermata e orientata verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico;
  • i cavi della rete elettrica e telefonica, e qualsiasi altro tipo di conduttura, dovranno essere interrati o in traccia nelle murature e dovranno essere razionalizzati i percorsi a vista; non devono comparire sulle facciate, né attraversare con linee aeree strade, cortili, giardini e, in genere, tutti gli spazi pubblici.

6. Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e garantire la permeabilità del suolo. Al fine di schermare le auto in sosta, possono essere previste pergole leggere, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro, senza pavimentazioni e senza copertura (sono ammessi le stuoie con materiali naturali, i teli permeabili ombreggianti e gli impianti vegetali), con l'esclusione di lastre di qualsiasi tipo o in genere, con superficie massima di mq 25 per ciascuna unità abitativa, fino ad un numero massimo di 5 ed una altezza massima in gronda di m 2,20; la copertura, di norma permeabile, può essere resa impermeabile esclusivamente mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici montati su idonee strutture. Tali strutture non sono computate ai fini della SUL e non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate.

7. In tutto il sistema funzionale della produzione agricola è sempre vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione.

Art. 126 Disciplina dei locali interrati e seminterrati

1. Ad eccezione di quanto realizzabile a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), per i locali interrati nel territorio rurale il RU detta le seguenti prescrizioni:

  • è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e con superficie massima eccedente il 30% della originaria superficie coperta dell'edificio, esclusi porticati, pergolati e altri manufatti secondari addossati e non inclusi nel corpo principale; l'eventuale scannafosso potrà superare il limite dimensionale di 1,00 m e non potrà essere accessibile dall'interno del fabbricato;
  • è consentita la realizzazione di un livello interrato in adiacenza o nelle immediate vicinanze, fino ad un massimo di 10 ml di distanza e fino ad un massimo del 30% della superficie dell'edificio principale. La comunicazione dovrà avvenire dall'interno dell'edificio principale e può essere ammissibile dall'esterno solo nel caso in cui non comporti la realizzazioni di rampe o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni. I locali interrati così ottenuti hanno destinazione d'uso accessoria e non creano incremento della Sul rispetto alle dimensione minime dei nuovi alloggi mediante trasformazione del patrimonio edilizio esistente (alloggi che non potranno essere inferiori a 70 mq Su esclusi gli accessori).

2. Nel territorio rurale extraurbano non si applicano i disposti del Titolo III della legge 24 marzo 1989 n. 122, che sono riferiti alle aree urbane; negli ambiti pianeggianti e di fondovalle ed in tutti i casi in cui si renderebbe necessaria la realizzazione di una rampa di accesso non è ammessa la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa, mentre la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate è ammessa solo ed esclusivamente nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa la costruzione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche ed è altresì consentita la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni. E' fatto salvo quanto disposto riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

4. Gli annessi agricoli aziendali e gli annessi agricoli per superfici aziendali inferiori ai minimi, di cui al successivo art. __, possono configurarsi in tutto o in parte come locali interrati o seminterrati. Nel caso di edifici agricoli realizzabili mediante PAPMAA, il loro dimensionamento dev'essere comunque commisurato alle esigenze produttive dell'azienda e computato nella documentazione tecnico - agronomica di corredo al programma aziendale. Nell'esecuzione delle opere si dovrà assecondare l'orografia del sito, limitando qualsiasi alterazione del profilo morfologico dei terreni anche in relazione alla viabilità di accesso ed agli spazi di manovra.

Art. 127 Edifici che cambiano destinazione d'uso per funzioni residenziali e frazionamenti

1. Gli edifici che, nel rispetto della disciplina del PIT ed in coerenza con la tutela del patrimonio paesaggistico, oltre che a quanto prescritto nelle Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2 delle presenti NTA, cambiano destinazione d'uso, da quella agricola a quella residenziale, dovranno essere collegati a pertinenze minime di mq. 2.000 di terreno e mantenere adeguati locali accessori per la conduzione del fondo ed a servizio dell'abitazione. Pertinenze di poco inferiori dovranno essere, in ogni caso, adeguatamente motivate, come può essere, ad esempio, per resede storicamente definiti.

2. L'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto:

  • dell'andamento morfologico del terreno;
  • della configurazione del reticolo idrografico
  • della configurazione dell'ordinamento colturale preesistente e del manto vegetale;
  • della configurazione particellare, se rilevata, contenuta nel Catasto Leopoldino.

Sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, etc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

3. Il cambio di destinazione d'uso da abitazione rurale ad abitazione civile è sempre ammissibile, mentre negli altri casi:

1) per gli edifici schedati, di cui all'Allegato 2 delle presenti norme le possibilità di frazionamento e riuso dovranno considerare l'integrità materiale e formale e la consistenza dell'edificio e tenere conto del processo storico della sua formazione, della sua tipologia, dell'esistenza o meno di una aggregazione di parti dotate di individualità architettonica, in particolare:

  • a) per gli edifici unitari sincronici o unitari diacronici (edifici originati in una sola fase sulla base di un progetto unitario o in più fasi pervenendo comunque ad un assetto tipologico e architettonico unitario) le eventuali nuove unità abitative dovranno rispettare pertanto le caratteristiche tipologiche e distributive principali originarie. Nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento appartenga al tipo ricorrente di casa colonica con stalle o altri annessi al piano terra, questi potranno essere riutilizzati alternativamente o come nuova unica unità abitativa o come integrazione dell'abitazione, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici a servizio, come specificato al successivo comma;
  • b) nel caso di edifici diacronici, cioè costituiti da una aggregazione successiva di parti, intorno ad un unico nucleo abitativo originario, è ammessa la formazione di un numero di unità abitative corrispondenti alle fasi significative di crescita dell'organismo edilizio;

2) per gli edifici non schedati, presenti nel territorio rurale, eventuali frazionamenti devono comunque garantire il raggiungimento della dimensione minima degli alloggi di 70 mq e il mantenimento di una superficie accessoria pari ad almeno il 20% della superficie dell'alloggio, che deve essere posta a piano terra, ad uso di rimessa, cantina, deposito, etc., a servizio di ogni unità abitativa risultante.

4. Nel cambio di destinazione d'uso verso la civile abitazione e nei frazionamenti di cui al precedente comma, è sempre necessario:

  • che ciascuna nuova unità abitativa originata abbia comunque una superficie non inferiore a 80 mq di Superficie utile abitabile (Sua) e mantenere locali accessori e/o autorimessa per una superficie non inferiore al 20% della superficie dell'alloggio.
  • che il locale accessorio non costituisca pertinenza di unità abitative già esistenti, nel qual caso si dovrà dimostrare il mantenimento, per ciascuna unità abitativa risultante, delle superfici minime accessorie prescritte;
  • che la porzione da vincolare a pertinenza, con atto d'obbligo di durata decennale, sia collocata esclusivamente al piano terra, con accesso diretto dall'esterno; l'utilizzo dovrà essere accessorio e pertinenziale all'abitazione, come garage, locali di sgombero, depositi, cantine e ripostigli.

Per le abitazioni risultanti da cambio d'uso e frazionamento non sono consentiti ulteriori volumi o manufatti, anche temporanei, per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi.

5. I rustici minori, quali capanne giustapposte o separate dotate di solo piano terreno, stalletti, pollai e porcilaie in muratura, tettoie, forno del pane, pozzo, etc., devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, e non possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione.

6. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i cambi d'uso verso la funzione residenziale e per i frazionamenti, per i resede di pertinenza, dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al precedente Art. 125 - Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici.

7. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei PMAA ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né gli annessi agricoli condonati come tali.

Art. 128 Riutilizzo volumi incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, quali piccoli depositi, annessi, etc., realizzati con materiali ed elementi precari e/o impropri o che comunque presentino elementi di degrado e di incoerenza, ubicati all'interno delle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della 765/67, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, possono essere sostituiti sullo stesso sedime con costruzioni realizzate con tecniche e materiali tradizionali di pari superficie, ferma restando la destinazione d'uso esistente.

2. I manufatti di cui al comma 1, potranno altresì essere ricollocati ed accorpati in un solo sito, o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico, che dimostri il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali presenti.

3. Per questi interventi di sostituzione a parità di superficie e che non potranno mutare la destinazione d'uso, si applicano gli stessi criteri previsti per gli annessi realizzabili nel territorio agricolo di cui all'art 144. Tutti gli interventi dovranno essere resi coerenti dal punto di vista tipologico, costruttivo, dei materiali e delle finiture con le specifiche prescrizioni del presente RU.

Art. 129 Ruderi

1. È ammessa la ricostruzione di ruderi la cui consistenza volumetrica originaria sia deducibile da elementi strutturali riscontrabili sul posto e/o da documentazione grafica e/o fotografica significativa, tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione della costruzione. In particolare:

  • devono essere ancora esistenti elementi o testimonianze strutturali - come ad es. le sedi di incastro di travi di solaio o di tetto - oppure parti di edificio che consentano una precisa identificazione planivolumetrica, anche facendo riferimento alla tipica tecnica costruttiva;
  • deve essere prodotta documentazione in ordine alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario, ovvero idonea documentazione storica, grafica e fotografica che illustri in modo efficace ubicazione, dimensione e forma.

La ricostruzione dovrà avvenire secondo modalità architettoniche tradizionali nel pieno rispetto dei caratteri tipologico architettonici desumibili da tale documentazione.

2. L'intervento deve garantire il corretto inserimento dell'edificio preesistente nel contesto di riferimento, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale ed in relazione all'uso dei materiali e delle tecniche costruttive.

3. La ricostruzione sarà inoltre subordinata alla esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere spesso rinaturalizzato dei luoghi. Dovrà essere inoltre garantito il trattamento dei rifiuti e lo smaltimento dei liquami con adeguate tecnologie ecocompatibili.

Art.130 - Piscine pertinenziali in aree extraurbane

1. In tutto il territorio comunale extraurbano è consentita esclusivamente la realizzazione di piscine pertinenziali completamente interrate, armonizzandosi con l'orografia e la morfologia del terreno e ove sia dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua necessaria, senza carico per l'acquedotto pubblico.

2. La realizzazione di piscine pertinenziali dovrà essere sempre adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti per l'Ambito n. 7 del PIT. La fattibilità e la sostenibilità degli interventi dovrà inoltre essere verificata rispetto ai requisiti di cui alle direttive dell'art. 21 in ragione della funzionalità strategica e alle condizioni di cui all'art. 24 e 23 del PIT, pertanto:

  • a) la loro progettazione dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria;
  • b) la loro valutazione dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico - territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una puntuale e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, etc.).

3. La costruzione delle piscine, comunque interrate laddove realizzabili, dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • la piscina dovrà essere localizzata in ambito di pertinenza ed in chiaro rapporto con l'immobile e comunque non a distanza maggiore di ml. 50,00; solo nel caso che si dimostri di miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
  • la piscina privata per le strutture residenziali potrà avere dimensioni d'ingombro fino a mq 60, potrà avere dimensioni d'ingombro superiori, fino a mq 120, solo nel caso che risulti a servizio di almeno sei alloggi agrituristici o strutture turistico-ricettive: tali ultime strutture potranno prevedere in aggiunta una piscina di profondità massima di 0,80 ml. avente una superficie massima di mq 20;
  • all'interno delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la piscina privata potrà avere dimensioni d'ingombro fino a mq 40, mentre per gli agriturismi e le strutture turistico-ricettive potrà raggiungere una superficie di 100 mq;
  • la piscina dovrà essere rivestita internamente con elementi di colore neutro e congruo all'ambiente, sabbia, oppure compreso nelle tonalità del verde bottiglia, escludendo il colore azzurro; la forma dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere interamente interrato, non potrà superare l'altezza di ml 2,00 ed avere una superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e alla loro accessibilità. E' esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea o sbancamenti superiori a 0,50 ml di altezza;
  • la pavimentazione dell'area circostante dovrà essere realizzata in cotto, legno o in pietra naturale locale e non potrà superare una larghezza di ml. 1,50. Tale larghezza può essere superiore solamente su un lato, nel caso di piscine a servizio di attività turistico-ricettive;
  • l'approvvigionamento idrico non dovrà, in alcun modo, dipendere dalla rete acquedottistica comunale né da falde idropotabili; per l'alimentazione della piscina, è necessario dimostrare l'approvvigionamento idrico autonomo;

Per la realizzazione delle piscine, dei servizi collegati e dei volumi tecnici, vanno prioritariamente recuperate, anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, strutture esistenti dismesse.

4. Per la migliore ambientazione della piscina dovranno essere realizzate, a secondo della presenza o meno di paesaggio aperto, schermature e piantumazioni utilizzando specie tipiche della zona o comunque paesaggisticamente compatibili. Pertanto, l'atto abilitativo o l'attestazione di conformità, è subordinato alla presentazione di documentazione fotografica anche panoramica, del rilievo altimetrico e planivolumetrico, dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree dell'impianto;

Art. 131 Recinzioni

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi solo qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi comunque riconducibili all'attività agricola. In tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti e deve essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Nel territorio rurale è consentita la recinzione del solo spazio che definisce la pertinenza dell'abitazione (giardini o altro) o del complesso immobiliare, a condizione che vengano conservati integralmente gli spazi aperti ad uso comune (aie, corti, cortili, etc.), mantenendo inalterati l'impianto e l'organizzazione spaziale originari, tipici degli insediamenti rurali ed evitando l'introduzione di qualsiasi nuova separazione fisica a delimitazione delle proprietà.

3. Sono per questo ammissibili la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente nei modi e nei casi seguenti:

  1. a) per la chiusura di aree esterne, tipo appezzamenti relativi a coltivazioni agricole e ad allevamenti, per la difesa delle produzioni, dove siano accertati possibili danni dagli enti competenti, sono esclusivamente ammesse recinzioni a pali di legno e rete zincata, o a palizzata di legno. L'altezza delle recinzioni di questo tipo non potrà superare ml. 1,80 e non sono ammessi eventuali cordonati in c.l.s.. I recinti per cavalli possono essere realizzati soltanto con reticolati in pali di legno. Sono altresì sempre consentite le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia;
  2. b) le recinzioni in pietrame esistenti devono essere mantenute e, ove necessario, consolidate con i criteri del restauro, senza alterarne le dimensioni e l'aspetto.
  3. c) per la recinzione dei resede e delle aree esterne di pertinenza degli edifici esistenti o per quelli edificabili mediante PAPMAA, sono ammesse:
    • siepi costituite da specie arbustive preferibilmente miste, della macchia locale, a potatura non obbligata e comunque di forme non geometriche. Sono consentite anche eventuali reti o barriere di protezione, da porre internamente, così da essere comunque schermate da tali siepi;
    • recinzioni in muratura, solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; tali muri devono essere realizzati a secco, nei casi di preesistenze caratterizzate da tale tecnica costruttiva, o altrimenti con leganti non visibili dall'esterno, e avere altezza pari a quella dei muri preesistenti, oppure, nei casi di nuova realizzazione e per la realizzazione di cancelli per passi carrabili o pedonali non superiore a metri 2,20; eventuali muri di contenimento di c.l.s. dovranno essere rivestiti in pietra con spessore non inferiore a 10 cm o in mattoni facciavista; le aperture possono essere munite di portoni in legno, oppure da cancelli a sbarre in ferro verniciate.

3. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità storica di cui all'art. 106 delle presenti norme e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, etc.), in corrispondenza delle strade poderali.

4. L'eventuale cancello di accesso alle pertinenze degli edifici dovrà essere realizzato con struttura portante a pilastri in muratura intonacata, faccia vista, pietra e/o mattoni, o palo in ferro e in forme semplici (in ferro o legno verniciato), di altezza non superiore a 2.20 ml.

5. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione dovrà essere accompagnata da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni etc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.