Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 108 Le zone a funzione agricola

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente RU riconosce le zone a funzione agricola, quali ambiti soggetti all'applicazione del Capo III della L.R. 01/05 e delle sue successive modifiche e integrazioni e per le quali specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Prato.

2. Sono attività agricole, anche ai sensi dell'art. 2135 del C.C.:

  • la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
  • la silvicoltura;
  • la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
  • il vivaismo forestale in campi coltivati;
  • gli allevamenti zootecnici;
  • gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Sono attività integrative, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti:

  • attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • attività faunistico-venatorie;
  • attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

5. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, comunque a condizione che venga garantita la tutela dell'integrità fisica e paesaggistica del contesto rurale e la valorizzazione del patrimonio territoriale, le seguenti attività:

  • attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • attività di manutenzione del territorio e servizi ambientali;
  • attività turistico ricettive e di ristorazione;
  • attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Prato;
  • produzione di energia, secondo quanto stabilito dal PTCP e dal piano di settore provinciale;
  • vivaismo;
  • attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • attività ortive per autoconsumo;
  • residenziali civili.

6. In coerenza con il Piano Strutturale e ai fini della conservazione delle relative invarianti strutturali, nei successivi articoli del presente Titolo, sono specificate le seguenti disposizioni:

  • prescrizioni quantitative e qualitative e criteri progettuali per la redazione del programma aziendale, per il quale dovrà essere prioritariamente tenuto conto delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, definite da PTC della Provincia di Prato (NTA_ALL_02 Criteri per il governo del territorio rurale con riferimento alle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola);
  • prescrizioni e criteri progettuali per l'insediamento delle attività non agricole e per le trasformazioni diffuse, oppure riguardanti specifici elementi (edifici, pertinenze, ecc.), individuati o meno dagli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 109 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsti dall'art. 42 della LR n.1/2005. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • a) la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • b) la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • c) interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d'uso agricola;
  • d) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici oltre il 10% delle volumetrie esistenti, oppure superiori a 600 mc;
  • e) interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • f) interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l'apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo.
  • g) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti e le finalità del piano aziendale sono quelli definiti dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della LR n.1/2005 e s.m.i.. In particolare il PAPMAA contiene:

  • descrizione della situazione attuale dell'azienda agricola;
  • descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e dell'attività connesse nonché interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale;
  • descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
  • individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle superfici fondiarie collegate;
  • individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte nel programma;
  • verifica di conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare del Comune di Vernio;
  • valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
  • indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • * formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • * alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • * individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • * formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • * corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • * rete scolante artificiale principale;
  • * particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • * manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • * viabilità rurale esistente.

I PAPMAA che comportino modifiche delle sistemazioni agrarie tradizionali, devono contenere, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, uno studio sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda uno o più dei seguenti interventi:

  • realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc;
  • realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, anche derivanti da trasferimento dei diritti volumetrici, per un volume complessivo uguale o superiore ai 5.000 mc fuori terra e ai 6.000 mc di volume compreso interrati e seminterrati;

Nei casi in cui il programma aziendale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio, di cui al precedente Art. 24.

6. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli, fuori dai programmi aziendali, a titolo di compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento del titolo abitativo, su tutti i terreni risultanti, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, annessi agricoli e manufatti precari, per i dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nel caso in cui non siano superati i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, così come stabiliti dal PTC della Provincia di Prato, o dagli atti ad esso correlati, in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 51 c.2 lettera e) Legge 1/2005. Le stesse disposizioni si applicano anche agli affitti di fondo rustico per tutta la loro durata, fino a un massimo di 10 anni.

7. Le limitazioni e i vincoli di cui al comma precedente non si applicano nel caso di:

  • • Trasferimenti in sede di permuta o aggiustamenti di confine
  • • Trasferimenti divenuti obbligatori per l'applicazione di norme comunitarie o nazionali
  • • Risoluzione di contratti di mezzadria o altri contratti agrari
  • • Estinzione di enfiteusi o servitù prediali
  • • Procedure espropriative
  • • Successioni ereditarie
  • • Divisioni ereditarie quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29.4.1995
  • • Cessazione per raggiunti limiti di età di Imprenditori agricoli professionali

8. Costituiscono aggiustamento di confine aumenti o diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali variazioni di superficie devono essere contenute entro il 5% della superficie aziendale e non eccedere i due ettari di superficie agricola utilizzata.

Art. 110 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi funzionali alle attività agricole di cui alla LR 1/05 e s.m.i., nei limiti definiti dai successivi commi.

2. Salvo che per gli edifici di valore di cui alle Schede dell'edificato sparso, Allegato 2, per i quali prevalgono le limitazioni lì definite, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed interventi di sostituzione edilizia, comprendente trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito, con un'altezza massima non superiore a quella del fabbricato principale.

3. Per gli edifici già esistenti all'entrata in vigore della LR 64/95 ed in riferimento all'art. 43 della LR 1/2005, sono consentiti i seguenti ampliamenti una tantum:

  • per le residenze rurali, sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 100 mc, purché non compresi negli edifici di valore, di cui alle Classi I, II e III (Allegato 2). Sono ammessi inoltre gli adeguamenti igienico-sanitari e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso il recupero e/o la traslazione, con accorpamento agli edifici principali di volumetrie accessorie esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici stessi;
  • per gli annessi agricoli sono ammessi inoltre ampliamenti del 10% del volume esistente, fino ad un massimo di 300 mc.

Per i caratteri e la collocazione degli ampliamenti di cui al presente comma, si deve comunque osservare quanto prescritto al successivo art. 113.

4. Le Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2, costituiscono parte integrante delle presenti norme, le cui prescrizioni sono da considerare prevalenti ai fini della determinazione degli interventi ammissibili nel patrimonio edilizio esistente.

Art. 111 Nuovi edifici rurali

1. I nuovi edifici rurali possono essere distinti in due categorie principali:

  • a) Nuovi edifici rurali, realizzabili a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), ovvero:
    • nuovi annessi agricoli, strumentali alla conduzione di fondi agricoli e all'esercizio delle altre attività agricole;
    • nuovi edifici ad uso abitativo, per l'imprenditore agricolo, per i familiari coadiuvanti o per gli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
  • b) Piccoli annessi e manufatti per i quali non è richiesto il PAPMAA.

2. Il Regolamento Urbanistico, laddove consentiti in coerenza alle discipline delle invarianti strutturali, individua le condizioni e le modalità per la realizzazione degli edifici e manufatti di cui al precedente comma.

Art. 112 Nuovi edifici rurali tramite PAPMAA: condizioni

1. Nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola le trasformazioni legate all'edilizia rurale sono regolate da specifiche norme che tengono conto normalmente della potenzialità dell'azienda e del fabbisogno di volumi edilizi ad essa collegato. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti e atti di governo del territorio, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuovi annessi e/o di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La costruzione di nuovi edifici agricoli è consentita alle seguenti condizioni:

  • previa dimostrazione dell'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse e dell'impossibilità di soddisfare tali necessità aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente;
  • previo impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP di Prato.

3. Il PAPMAA deve essere presentato anche per gli interventi sotto elencati riferiti al patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola, fatte salve le più restrittive limitazioni dettate dagli atti di governo del territorio e dalle Schede dell'edificato sparso, di cui all'Allegato 2 alle presenti norme. Sono consentiti così, previa approvazione del PAPMAA,:

  • a) le ristrutturazioni urbanistiche;
  • b) i trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie oltre il 10% delle volumetrie esistenti oppure superiori a 600 mc;
  • c) gli ampliamenti volumetrici di oltre il 10% delle volumetrie esistenti o comunque superiori a 600 mc;
  • d) il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumento o atti di governo del territorio.

3. Il PAPMAA dovrà prevedere miglioramenti ambientali coerenti con l'analisi delle risorse e con gli obiettivi di conservazione, miglioramento e riqualificazione di cui al precedente Capo I - Tutela del territorio rurale e con il successivo Art. 115.

Art. 113 Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali

1. Per i nuovi edifici agricoli, i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture dovranno assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio e si dovranno inoltre rispettare i seguenti criteri:

  • si dovranno individuare posizioni rispettose dell'andamento naturale del terreno, non sono ammessi movimenti di terra che alterino sostanzialmente l'orografia del sito dove andranno ad inserirsi i nuovi fabbricati o attrezzature e impianti;
  • si privilegerà l'edificazione in prossimità o in aderenza degli edifici esistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino con quelli esistenti complessi organici, coerenti con le regole insediative proprie del contesto storico ed ambientale, salvo che questo non arrechi pregiudizio alla percezione di edifici o di elementi di valore e nei limiti della disciplina delle aree di pertinenza e della tessitura agraria. In particolare si dovrà prevedere:
    1. a) nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata in adiacenza o nelle vicinanze di esso;
    2. b) nel caso di fondi già edificati, nei quali siano presenti più edifici, la nuova costruzione dovrà inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e quelli secondari.
  • si dovrà considerare prioritariamente l'uso delle infrastrutture esistenti.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche riferibili agli edifici ed ai manufatti tradizionali, ovvero:

  • la superficie lorda di pavimento (Sul) delle nuove abitazioni rurali avrà il limite massimo di mq 150,00 ciascuna, comprendendo in detta superficie bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, spazi di servizio, etc.; le eventuali autorimesse, se al piano terra, non potranno superare la superficie di 50 mq per ogni nuova unità abitativa;
  • i loggiati e porticati, le limonaie ed anche eventuali strutture in materiale trasparente, delle abitazioni rurali, concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del volume complessivo richiesto o autorizzato e anche per stabilire l'eventuale assoggettamento del PAPMAA a piano attuativo;
  • le abitazioni rurali avranno altezza massima corrispondente a 2 piani, con altezze nette interne non superiori a ml. 2,80; ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano interrato misuri fuori terra oltre m 1,00;
  • le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, semplici, con spartiti murari a prevalenza di superfici piene rispetto alle aperture, che dovranno essere strettamente legate alle necessità funzionali; gli infissi esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato; eventuali scale esterne sono ammesse esclusivamente se limitate ad una per ogni edificio e di tipo tradizionale (appoggiata a terra, sottoscala chiuso da muro, etc.); le coperture dovranno preferibilmente essere a falde inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenze comprese tra il 27 e il 30%, in coppi ed embrici; non sono comunque consentiti i terrazzi a tasca, mentre sono sempre consentiti i tetti verdi, le soluzioni tese a limitarne la visibilità e gli impatti sul paesaggio e quelle volte al risparmio energetico;
  • non sono consentiti i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici con pilastri e parapetti in cemento armato e scale esterne in aggetto; eventuali portici e loggiati saranno preferibilmente posti all'interno della sagoma dell'edificio e se separati, o aggettanti, dovranno essere integrati per forma e materiali agli edifici principali e per questo, avere forme semplici ed essere realizzati con materiali coerenti all'insieme;
  • i nuovi annessi agricoli, che non potranno mutare la destinazione d'uso agricola, dovranno anch'essi avere caratteristiche di semplicità, ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità, escludendo comunque pannelli prefabbricati in c.a.; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri e/o naturali (legno, presse di paglia, etc.) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; sono comunque sempre ammessi i tamponamenti il laterizi o blocchi di tufo a faccia vista; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica; le cantine dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate o comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; gli altri edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli, per i magazzini e le rimesse e per le altre attività di servizio (uffici, spazi di rappresentanza, etc.), si dovrà ricercare una forte relazione con il contesto, per dimensione, tipo e materiali;
  • le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni del terreno, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate, dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo. Si dovranno ridurre al minimo le superfici esterne, per le quali si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto;
  • il verde di corredo deve cercare la massima integrazione con il paesaggio, con l'utilizzo di specie tipiche o comunque ricorrenti, evitando comunque l'uso improprio delle stesse e l'omologazione del paesaggio;
  • non è ammessa la realizzazione di parate e strutture coperte temporanee, necessarie alla lavorazione, senza il necessario titolo autorizzativo. Qualora tali strutture siano fisse esse concorrono alla determinazione della volumetria complessiva richiesta o autorizzata e per stabilire l'eventuale assoggettamento a piano attuativo;
  • è ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole;
  • nei nuovi interventi, i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti;
  • per le superfici accessorie o pertinenziali al servizio alle singole unità immobiliari a destinazione di residenza rurale, si deve prioritariamente recuperare gli annessi ed i manufatti esistenti;
  • gli interventi sulla viabilità vicinale dovranno seguire i seguenti criteri:
    1. a) sono da evitare operazioni mirate a incrementare la velocità di percorrenza; nel caso di strettoie che pregiudichino la possibilità di scambio tra autoveicoli, sarà opportuno prevedere piazzole per lo scambio adeguatamente raccordate;
    2. b) nei casi in cui si dimostra indispensabile, possibile e compatibile, modificare il tracciato stradale, si dovrà ridurre il più possibile la deviazione, corredandola di sistemazioni di tipo tradizionale, tali da integrarla con il manufatto preesistente ed il contesto paesistico-ambientale. In ogni caso il tracciato dovrà avere le stesse caratteristiche di adattamento alla morfologia del terreno presenti nella viabilità storica;
  • il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere prevista nella redazione delle norme del programma aziendale ed ha valore prescrittivo; nei nuovi interventi i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando al meglio i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti.

Art. 114 Agriturismo

1. Fatte salve le disposizioni della L.R. 30/2003 e successive modificazioni, integrate dal presente articolo, le attrezzature per l'agriturismo possono essere realizzate esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. L'utilizzazione a destinazione agricola di tipo agrituristico (compresi i servizi di supporto) di edifici esistenti aventi idonee caratteristiche e di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:

  1. a) se gli edifici presentano caratteri di interesse storico-testimoniale o storico-architettonico o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, gli interventi dovranno essere mirati esclusivamente al loro recupero, da effettuarsi con interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
  2. b) se gli edifici sono privi di interesse storico-testimoniale o storico-architettonico possono essere sostituiti, anche con diversa collocazione nell'area di intervento, fino a parità di superficie utile lorda, attraverso un progetto complessivo che descriva adeguatamente l'intero contesto di intervento, nel rispetto di quanto disposto al precedente Art.113 - Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali - e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
    • i materiali, i colori, le coperture, gli elementi di finitura e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale locale: colori tenui riferiti ai colori della terra nella gamma dal calce all'ocra, la muratura in pietra a vista o in mattoni di recupero o invecchiati, le coperture a falde con inclinazione tradizionale (evitando sfalsamenti delle falde sullo stesso corpo di fabbrica), il manto in coppi e tegole di recupero o invecchiati, gli infissi con forme e dimensioni tradizionali e privi di persiane o altri oscuramenti estranei alla tradizione locale.

3. Non sono ammessi nuovi volumi a supporto della destinazione principale, i locali accessori e le destinazioni di servizio vanno ritrovate all'interno dei volumi esistenti o sostituiti.

Art. 115 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Il presente RU detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

2. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

3. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

4. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E' obbligatorio l'impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. Il RU riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

6. Deve essere garantita il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. E' richiesta per questo la programmazione di interventi di sistemazione ambientale delle sponde e delle aree ripariali e di conservazione, manutenzione o ricostituzione dei lembi di vegetazione ripariale, con l'esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

8. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

9. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente RU, che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

Art. 116 Nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA

1. Al fine di agevolare il mantenimento delle tradizionali produzioni agro-silvo-pastorali e più in generale per il potenziamento del presidio ambientale del territorio, è consentita la realizzazione delle tipologie di annessi e manufatti di cui al successivo comma, che non sono soggetti alla presentazione di programma aziendale e che comunque non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2. Per annesso agricolo si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli. In tutto il territorio comunale di Vernio è consentita l'installazione e la realizzazione dei seguenti annessi e manufatti:

  1. Tipologia 1 - Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali;
  2. Tipologia 2 - Annessi necessari per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole;
  3. Manufatti precari - Annessi precari aventi impiego temporaneo da parte delle aziende agricole.

3. E' consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni fondo, quale che sia delle tipologie di cui al precedente comma, solo a condizione che nel fondo stesso non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando gli eventuali rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente.

Art. 117 Annessi agricoli di Tipologia 1 (non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali)

1. Nelle zone ad esclusiva e prevalente destinazione agricola, la costruzione di nuovi annessi agricoli, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della LR 1/2005 e s.m.i., come regolato dall'art. 5 del regolamento V/R, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile,

2. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di durata decennale, da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • mantenere la destinazione d'uso di tale annesso per un tempo illimitato finché esisterà l'azienda;
  • mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto comunale.

4. Gli annessi di cui al presente articolo e gli annessi della Tipologia 2 delle presenti NTA sono tra loro alternativi: la richiesta dell'uno implica la rinuncia dell'altro fino al decadere della validità dei relativi atti d'obbligo. Gli annessi di cui al presente articolo, inoltre, non possono essere cumulati con gli ampliamenti una tantum previsti per gli annessi agricoli.

5. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 1 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, per cui di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive:

> per i casi riferibili alla lettere a) allevamento intensivo, senza nesso di causalità con la superficie agricola utilizzata (Sau), secondo i seguenti rapporti:

tipo di allevamento Sup. max. per capo n. max. capi
BOVINI Capo adulto 12 mq/capo 50
Vitellone o manza 10 mq/capo
Vitello o manzetta 5 mq/capo
EQUINI* Fattrice o stallone 10 mq/capo 50
Puledro 10 mq/capo
OVINI Pecora o capra 1,2 mq/capo 50
Agnellone 1,0 mq/capo
SUINI Capo adulto 1,2 mq/capo 50
Verro o scrofa 3,0 mq/capo
Magrone 0,6 mq/capo
Lattonzolo 0,3 mq/capo
CUNICOLI Coniglio riproduttore 0,3 mq/capo 100
Coniglio da ingrasso 0,3 mq/capo
AVICOLI Ovaiola 0,3 mq/capo 200
Pollo da ingrasso 0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

> per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

  • * per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:
    numero di alveari Superficie massima
    Da 1 a 50 40 mq
    Oltre 50 + 0,8 ad alveare, fino ad un massimo di 100 mq
  • * per la lavorazione del latte (caseificio):
    latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie massima
    Fino a 1 q 60 mq
    Oltre 1 q, fino a 10 q + 20 mq/q
    Oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q
  • * per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 1000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito;

> per i casi riferibili alla lettera c), acquacultura, gli impianti non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) dimensione massima degli impianti: mq 10.000, essendo da considerarsi superficie degli impianti quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell'area indica, con apposito atto d'obbligo, come asservita all'attività di acquacoltura;
  2. b) rapporto tra superficie complessiva dell'impianto e superficie delle vasche di allevamento: determinato in base alla valutazione dello stato dei luoghi in relazione alle esigenze produttive, ferma restando una superficie massima delle vasche di allevamento pari a mq 5.000;
  3. c) superficie minima delle vasche di decantazione: pari ad almeno il 10 per cento della superficie delle vasche di allevamento;
  4. d) altezza massima di emersione delle vasche dal piano di campagna originario: m 1,50;
  5. e) superficie utile massima dei locali di servizio dell'impianto da destinare esclusivamente ad uffici, laboratori, spogliatoi, mensa, servizi igienici, ricovero mezzi meccanici, officina, magazzini e celle frigorifero: mq 100; sono esclusi da questo dimensionamento i volumi tecnici per la distribuzione dell'energia elettrica, per il ricovero degli impianti tecnologici, per i silos dei mangimi e per i serbatoi per l'ossigenazione;
  6. f) superficie utile abitabile o agibile massima dei locali per la sorveglianza: mq 10;
  7. g) percentuale massima della superficie dell'impianto interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame: 20% della superficie dell'azienda;
  8. h) percentuale massima della superficie delle vasche interessabile dalla realizzazione di serre agricole, negli impianti che integrino il ciclo produttivo con la produzione di novellame (nursery): 10 per cento;
  9. i) distanza minima tra gli impianti: m 10 per ogni 500 mq di superficie delle vasche di allevamento;

> per i casi riferibili alla lettera d), del comma1, deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNA superficie PER CAPO MQ/CAPO
FAGIANO Dai 30 ai 60 giorni 0,5
Oltre 60 giorni 1
PERNICI Dai 30 ai 60 giorni 0,25
Oltre 60 giorni 1
LEPRI 100 mq all'aperto
UNGULATI 5000 mq all'aperto

> per i casi riferibili alla lettera e), l'installazione di annessi per la cinotecnica è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalle l.r. n. 43 dell'8/04/95 e l.r. 59/09 e s.m.. Nel territorio comunale sono pertanto ammesse le attività di allevamento, custodia a pagamento, selezione e addestramento cani;
    per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    1. I. da abitazioni e case sparse m 150;
    2. II. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m 250;
    3. III. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria) m. 50.
    Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • il canile deve avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire una standard minimo di mq. 100 per cane;
  • i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla l.r. 43/95 e s.m. e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente;
  • i box devono essere realizzati in materiale precario smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Sul max. mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • * H. max in gronda ml. 2,70;
    • * tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • * la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza;
  • in caso di cessazione di attività dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi; a tal fine dovrà essere stipulato idoneo atto d'obbligo con coperta da polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti di cui sopra ed in particolare l'obbligo a non modificare la destinazione d'uso per la durata dell'attività.

6. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

7. Le caratteristiche tipologiche, costruttive ed i materiali ammissibili, per gli annessi e manufatti agricoli di Tipologia 1 sono quelli di cui al manuale ARSIA "costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli", eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricola. Un riferimento tipologico alternativo è rappresentato dalle tradizionali capanne documentate storicamente nell'area.

Art. 118 Annessi agricoli di Tipologia 2 (necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che comprende anche agli annessi realizzabili dalle aziende agricole nei casi in cui queste non abbiano le superfici fondiarie minime di cui alla LR 1/2005 e s.m.i.

2. La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  2. b. nel caso di aziende agricole, oltre a quanto prescritto al precedente punto a), che queste non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.
  3. c. in ogni caso non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  4. d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare occorre riferirsi alle seguenti superfici minime:

a. per gli annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
Resede urbano orti privati in ambito urbano > 100 mq
> 200 mq
6 mq
9 mq
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq
bosco Castagneto da frutto > 5.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

b. per gli annessi per il ricovero di animali, che i soggetti richiedenti, in ogni caso, abbiano e si impegnino a mantenere le seguenti superfici fondiarie minime:

tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 20 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento n. max capi D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura 15 arnie
avicoltura 100 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini sono ammesse su tutto il territorio comunale, per ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

c. E' consentita la costruzione di annessi adibiti a ricovero per cani da caccia, esclusivamente a gruppi o associazioni di cacciatori, o a singoli appartenenti agli stessi residenti nel Comune di Vernio e di ricoveri per cani gestiti da Enti o associazioni di protezione animali e assistenziali, per i quali si deve osservare:

  • dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di mq. 5.000;
  • spazio vitale Sul di 10 mq/cane adulto, di cui almeno 4 mq coperti e con la restante parte dotata di sistemi per l'ombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • una superficie aggiuntiva massima di mq. 20 di Sul adibita per ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate;
  • adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a mq 1000.
  • i box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima m. 2,20 e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • eventuali locali da adibire gli usi di ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate, dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Sul consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno;
  • le recinzioni, con altezza massima di metri 1,30, dovranno essere realizzate in rete a maglia sciolta zincata e dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata), previa presentazione di specifico progetto contestuale alla richiesta del Permesso di Costruire. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori ad 5.000 mq.

Distanze da osservare per gli annessi per il ricovero dei cani da caccia:

  • da abitazioni e case sparse distanza, inferiore a 150 metri,
  • da centri abitati e strutture turistico ricettive, non inferiore a 150 metri
  • da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani, non inferiore a 50 metri (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 deve rispettare la morfologia del suolo, limitando i rimodellamenti allo stretto necessario e comunque in continuità con il profilo altimetrico del terreno esistente ed è inoltre consentita a condizione che tali annessi:

  1. a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, purché naturali e di origine vegetale e compatibili co la tradizione costruttiva locale;
  2. b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione;
  3. c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) nel caso di depositi e rimesse, non debbano essere collocati a distanze inferiori di:
    • * 5 metri dalle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 10 metri da tutte le altre abitazioni, salvo i casi di costruzione in aderenza;
    • * 3 metri dal confine, salvo i casi di costruzione sul confine stesso;
    • * distanze minime da strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

La realizzazione degli annessi è comunque subordinata ad un corretto smaltimento delle acque piovane e alla posa in opera di un serbatoio interrato, o integrato paesaggisticamente, per il loro recupero, da dimensionare in base alle esigenza di utilizzo.

Art. 119 Manufatti precari

1. L'installazione di manufatti precari, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della LR 1/2005 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che le aziende non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo, ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme), nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda;
  3. c. che abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:
    • vigneto e frutteto: 4000 mq
    • oliveto: 5.000 mq
    • colture ortive o legnose promiscue 5.000 mq
    • seminativi: 20.000 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

Queste aziende possono realizzare manufatti della superficie massima di 15 mq di Sul, purché utilizzati e mantenuti per un periodo non superiore a due anni. Ove le esigenze dell'azienda perdurino, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione dell'istanza e verifica di sussistenza dei requisiti, possono essere mantenuti per un ulteriore biennio, a quel punto non più rinnovabile.

2. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 300. L'installazione delle serre di cui al comma 2 è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5 mt dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 mt da tutte le altre abitazioni, ovvero 5 mt se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3 mt dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a mt 5, mt 1,5 dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) dalle strade, nella misura di cui all'art. 31 delle presenti norme.

3. In caso di mancato rispetto di quando indicato ai precedenti comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della L.R. 1/2005 "Opere eseguite in assenza di permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

4. I requisiti alla presentazione dell'istanza per la realizzazione degli annessi del presente articolo sono asseverati da tecnico abilitato o certificati dal richiedente, gli impegni sono oggetto di atto unilaterale d'obbligo di durata ventennale, che preveda esplicitamente il divieto di frazionamento aziendale e il vincolo di destinazione d'uso agricola per i nuovi annessi agricoli richiesti.

Art. 120 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui al precedente Artt. 117, 118,119 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:

• gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;

• la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;

  • è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale; l'approvvigionamento idrico deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi, serbatoi, autonomi;
  • gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.

2. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo per gli annessi e manufatti di cui al precedente art. 117 e 118 è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo. In tale documentazione sono indicate:

  • a) la sussistenza delle superfici fondiarie minime che concorrono al dimensionamento dell'annesso;
  • b) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola prevista;
  • c) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  • c) la verifica della conformità dell'intervento alla LR 1/2005, al presente regolamento urbanistico, nonché alle altre disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

3. La comunicazione relativa alla realizzazione o al mantenimento dei manufatti e delle serre temporanee, Categoria 3, di cui al comma 2, se non altrimenti specificato, è biennale, rinnovabile. Dietro adeguata motivazione da valutare a cura dell'amministrazione può avere durata diversa da quella biennale e comunque fino al massimo di 4 anni.

4. Sono consentiti inoltre interventi di ristrutturazione e sostituzione dei piccoli annessi legittimati, già esistenti, così da poterli accorpare in un'unica struttura all'interno del fondo, così come disciplinato al precedente Art. 117 e 118.

Art. 121 Riqualificazione di manufatti incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, quali piccoli depositi, annessi, etc., realizzati con materiali ed elementi precari e/o impropri o che comunque presentino elementi di degrado e di incoerenza, ubicati in aree extraurbane e realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della 765/67, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, possono essere sostituiti sullo stesso sedime con costruzioni realizzate con tecniche e materiali appropriati e adeguati al contesto di pari superficie, ferma restando la destinazione d'uso esistente.

2. I manufatti di cui al comma 1, potranno altresì essere ricollocati ed accorpati in un solo sito, o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico, che dimostri il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali presenti.

3. Per questi interventi di sostituzione a parità di superficie, che non potranno mutare la destinazione d'uso, si applicano gli stessi criteri previsti per gli annessi realizzabili nel territorio agricolo di cui agli artt.117 e 118. Tutti gli interventi dovranno essere resi coerenti dal punto di vista tipologico, costruttivo, dei materiali e delle finiture con le specifiche prescrizioni del presente RU.