Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I CARATTERI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1 Contenuti e ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento Urbanistico (RU) è l'atto di governo che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale di Vernio, nel rispetto dei principi ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale.

2. Il Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato dall'art. 55 della LR 1/2005 e s.m.i., la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

3. Il Regolamento Urbanistico approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, attraverso gli studi e le indagini contenute negli elaborati di cui al successivo art. 2.

Art. 2 Documenti costitutivi

1. Il R.U. è composto dai seguenti elaborati:

a) Il Progetto del Regolamento Urbanistico

  • Relazione illustrativa
  • Norme Tecniche di Attuazione
    • Appendice - Parametri urbanistici ed edilizi - Definizioni
    • Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC
    • Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso
  • Tavole Disciplina del territorio: le aree extra urbane scala 1:10.000
    • Tav. Nord
    • Tav. Sud
  • Tavole Disciplina del territorio: le aree urbane scala 1:2.000
    • La Badia-Montepiano;
    • Montepiano-Risubbiani;
    • Luciana-Sasseta;
    • Cavarzano-Gagnaia;
    • S. Quirico-Mercatale;
    • Mercatale-Frazioni;
    • S. Ippolito;
    • Terrigoli-Le Confina.

Lo Studio geologico:

Aggiornamento degli elaborati del Piano Strutturale in scala 1:10.000:

  • Tav.P02 - Carta delle aree a pericolosità geologica (sostituisce la precedente)
  • Tav.P03 - Carta delle aree a pericolosità idraulica (sostituisce la precedente)
  • Tav.P05 - Carta delle problematiche idrogeologiche (sostituisce la precedente)
  • Relazione tecnica

Studio di Microzonazione Sismica in scala 1:5.000:

  • Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini:
    • Tav.GT01 - Montepiano
    • Tav.GT02 - Cavarzano
    • Tav.GT03 - Vernio
  • Carta delle indagini:
    • Tav.IN01 - Montepiano
    • Tav.IN02 - Cavarzano
    • Tav.IN03 - Vernio
  • Carta delle frequenze fondamentali dei depositi:
    • Tav.FR01 - Montepiano
    • Tav.FR02 - Cavarzano
    • Tav.FR03 - Vernio
  • Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica:
    • Tav.MS01 - Montepiano
    • Tav.MS02 - Cavarzano
    • Tav.MS03 - Vernio
    • Relazione tecnica

Fattibilità geologica:

  • Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica in scala 1:2.000:
    • Tav.01 La Storaia
    • Tav.02 La Badia-Montepiano
    • Tav.03 Montepiano-Risubbiani
    • Tav.04 Luciana-Sasseta
    • Tav.05 Cavarzano-Gagnaia
    • Tav.06 S.Quirico-Mercatale
    • Tav.07 Sant'Ippolito
    • Tav.08 Mercatale - Frazioni
    • Tav.09 Terrigoli - Le Confina - Frazioni
  • Allegato 3 - Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica per gli interventi PA e IC
  • Relazione tecnica.

2. Tutti i documenti costitutivi, di cui al precedente comma 1, risultano, nel loro insieme, elementi indispensabili per la corretta lettura e interpretazione del presente Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio.

Art. 3 Efficacia

1. Le disposizioni del Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Piano Regolatore Generale del Comune di Vernio, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1087 del 27.09.1999, pubblicata sul BURT del 27.10.1999.

2. Il Regolamento Urbanistico è valido a tempo indeterminato, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, dell'art. 55 della LR 1/05, ovvero le previsioni relative alle aree assoggettate a piano attuativo o a progetto di opera pubblica, che decadono dopo cinque anni dalla sua vigenza allorquando:

  • a) per le previsioni assoggettate a piano attuativo di iniziativa privata, i proponenti non abbiano stipulato la convenzione o non si siano impegnati verso il Comune, per quanto di loro competenza, con atto unilaterale d'obbligo, a dare attuazione alla pianificazione stessa;
  • b) per le opere pubbliche non siano stati approvati i progetti esecutivi; non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse o uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente all'esproprio.

3. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente RU sarà redatta una relazione sul monitoraggio degli effetti, di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i..

Art. 4 Poteri di deroga

1. Ai sensi dell'art. 54 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, i poteri di deroga di cui all'art. 41 quater, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'art. 16, della Legge 16 agosto 1967, n. 765, possono essere esercitate esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

  • a) purché la deroga operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);
  • b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 5 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 61 della L.R. n. 1/2005 ed all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
  • per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 64 e 66, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste.

3. Sono esclusi dalle presenti salvaguardie i titoli abilitativi che discendono da P.A. già approvati e convenzionati alla data di adozione del RU.

4. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire ed alle SCIA, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa previgente allo stesso RU, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo già rilasciato.

5. Le presenti misure di salvaguardia operano fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

Art. 6 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio - Le aree urbane", in scala 1:2000, con la specifica lettera maiuscola posta in alto a sinistra del simbolo a croce, sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone del centro storico del capoluogo e i nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale.
  • Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale.
  • Zone C, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate, o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità di cui alle precedenti zone B. Comprendono le zone di espansione, destinate alla nuova edificazione, prevalentemente residenziale, previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi.
  • Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E, le parti del territorio destinate agli usi agricoli;
  • Zone F, le parti di territorio destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.

Art. 7 Perimetro centri abitati

1. Il RU, nelle Tavole "Disciplina del territorio: le aree urbane" (da 1, a 9), con linea a punti, individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Si considerano centri abitati tutte le aree del territorio comunale interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi.

3. All'interno dei centri abitati, le aree scoperte e quelle utilizzate a fini agricoli intercluse, oltre a rispettare quanto previsto per il sub sistema di appartenenza, devono essere oggetto di interventi di manutenzione della superficie di terreno vegetale e degli impianti vegetazionali esistenti. Dovranno inoltre essere tenute pulite e in buono stato di manutenzione da parte dei proprietari, evitando la crescita di vegetazione infestante, il deposito e/o l'abbandono di materiali.

Art. 8 Struttura e organizzazione delle norme

1. L'organizzazione delle presenti norme è in primo luogo data dalle Parti, che corrispondono agli argomenti principali che affronta il piano: le Parti sono quattro, la prima generale, la seconda che tratta delle tutele e delle limitazioni dell'uso delle risorse, per mantenerne l'integrità e per la difesa dal rischio. Le prime due Parti trovano applicazione nell'intero territorio comunale, mentre la terza è articolata in ambiti urbani e territorio rurale. Ciascuna parte è poi suddivisa per Titoli, riguardanti specifici temi nei quali si articola ogni argomento principale e, quando i temi a loro volta devono essere sviluppati per diverse caratteristiche, vengono suddivisi ulteriormente in Capi.

2. Nella Parte prima - Disposizioni generali, vengono articolate le norme che hanno valore generale: al Titolo I, sono descritte le caratteristiche del piano, il livello di cogenza della disciplina e le salvaguardie da rispettare nella fase di transizione, dal vecchio PRG, alla definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico; nel Titolo II, si disciplina il modo in cui il piano trova Attuazione, con la definizione, al Capo I, dei tipi d'intervento, che per il RU di Vernio costituiscono il principale riferimento per gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi sul territorio comunale; al Capo II si distinguono i modi di intervento, ovvero con quali modalità deve essere attivata la procedura per gli interventi edilizi ed urbanistici e, nel caso di trasformazioni significative, con quale modalità devono essere distribuiti eventuali oneri e diritti tra i proprietari; nel Capo III si disciplinano le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio comunale; il Capo IV detta disposizioni per il dimensionamento delle previsioni del RU, riferito alle funzioni principali e per il rispetto gli standard urbanistici ed il Capo V detta quelle che hanno a riferimento le dotazioni urbanistiche e le attrezzature di servizio pubbliche. Infine, al Capo VI, vengono dettate le ulteriori condizioni alle trasformazioni del territorio, per la mitigazione degli effetti da queste derivati e per un oculato uso delle risorse esauribili e più in generale, per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

2. Nella Parte seconda - Limiti d'uso delle risorse, sono dettate disposizioni garantiscono il mantenimento dell'integrità fisica del territorio di Vernio: al Titolo III i vincoli riguardanti le risorse e i beni sottoposti a tutela e le fasce di rispetto; al Titolo IV si disciplinano gli Interventi su suolo e sottosuolo e per la salvaguardia delle acque, mentre al Titolo V sono dettate le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica delle azioni di Piano.

3. Nella Parte terza - La gestione degli insediamenti esistenti, sono innanzi tutto, al Titolo VI, le discipline riferite al sistema insediativo comunale, con la sua articolazione, al Capo I, in Tessuti urbani, che costituiscono il riferimento per le principali funzioni ammesse e per le prescrizioni riguardanti aspetti tecnici e costruttivi degli edifici, mentre al Capo II si aggiungono le disposizioni per il raggiungimento di una più elevata qualità urbanistica ed ambientale di tutti gli ambiti urbani. Al Titolo VII, Capo I, vengono dettate le discipline generali di tutela per il territorio rurale e poi, al Capo II, vengono disciplinate le attività agricole e le modalità di realizzazione dei nuovi edifici utili alla conduzione dei fondi. Al Capo III di disciplinano gli interventi ammessi sugli edifici e sugli spazi aperti negli ambiti extraurbani, anche sulla base della classificazione del patrimonio edilizio di valore esistente.

4. L'Appendice A e gli Allegati 1 e 2 devono essere considerati, a tutti gli effetti, parte integrante delle presenti norme e specificano le definizioni, i parametri e le ulteriori discipline che devono essere osservate per gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

Art. 9 Raccordo con il Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico-edilizia, integrano le presenti norme e i relativi allegati, fermo restando che comunque, in caso di contrasto o difformità, prevarrà la disciplina introdotta dal R.U.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, specifica normativa sarà contenuta nel nuovo Regolamento Edilizio, relativamente all'edilizia sostenibile, all'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al controllo degli agenti inquinanti, alla qualità urbana, alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, secondo i disposti della vigente normativa in materia. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari riferibili all'edilizia sostenibile.

Titolo II ATTUAZIONE

CAPO I TIPI D'INTERVENTO

Art. 10 Interventi

1. Si definisce "intervento" un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di diritto in un immobile. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono in:

  • interventi edilizi, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e possono essere ulteriormente specificati nel RU;
  • interventi di trasformazione urbanistica, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi di trasformazione urbanistica quelli di nuova urbanizzazione, nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti con nuovi insediamenti e con diverse funzioni;
  • interventi di cambio d'uso, ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile, sia esso un edificio o un'area;
  • interventi che comportano significativi movimenti di terra, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria.

2. Gli interventi edilizi, articolati dal presente RU nei tipi di intervento, di cui al presente Capo, sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale, in particolare dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art. 11 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:

  • a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:

1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere, variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;

2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto;

3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;

4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;

5) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;

6) le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;

7) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;

  • b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:

1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi obiettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a 90 giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;

2) l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a 90 giorni consecutivi;

3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 90 giorni consecutivi;

4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo, né a obbligo di comunicazione al comune ai sensi delle norme statali o regionali;

  • c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:

1) l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

  • d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:

1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

  • e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:

1) l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;

2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;

3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;

4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;

5) le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;

6) l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;

7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione al comune ai sensi delle norme statali o regionali;

8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all'articolo 194.

3. È comunque prescritto:

  • a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
  • b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
  • c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi

1. Il Regolamento urbanistico individua i tipi d'intervento ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti, coerentemente a quelli definiti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

2. I tipi di intervento definiti dal presente RU sono:

  • manutenzione ordinaria (mo)
  • manutenzione straordinaria (ms)
  • restauro e risanamento conservativo (re, rc)
  • ristrutturazione edilizia (ri)
  • sostituzione edilizia (se)
  • nuova costruzione (ne)
  • ristrutturazione urbanistica (ru)

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità degli interventi previsti dai tipi che lo precedono, mentre le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi l'organismo edilizio per il risanamento conservativo, sono da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il RU prescrive l'intervento di restauro - re o risanamento conservativo rc. Questo perché gli interventi di restauro non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative, con cui intervenire sugli edifici di interesse storico-architettonico.

4. Le tavole "Disciplina del territorio: le aree urbane", riportano, con specifica sigla posta in alto a destra del simbolo a croce, il tipo d'intervento ammesso nell'ambito perimetrato, sia questo edificio o tessuto.

5. Per tutti gli edifici esistenti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria e, con le prescrizioni e limitazioni definite ai successivi articoli, quelli per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 13 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che si limitano alle opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture degli edifici (quali intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, etc.) e quelle necessarie all'integrazione e al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti, ivi comprese quelle necessarie alla installazione di nuovi impianti accessori, se effettuata senza opere edilizie.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria:

  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici e loro pertinenze. Tali interventi possono modificare l'aspetto esteriore e le caratteristiche architettoniche degli edifici e degli spazi aperti a seguito dell'utilizzo di materiali e tecniche di posa diverse da quelle esistenti, ma comunque compatibili per tipi, materiali e colori con l'edificio ed il contesto. Sono tali ad esempio la tinteggiatura, la riparazione e la sostituzione degli infissi e dei serramenti e delle recinzioni, in quest'ultimo caso senza modificarne i materiali, la forma e la dimensione;
  • - la riparazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari che non comportino la sostituzione degli impianti di trattamento dei liquami o la realizzazione ex novo dei medesimi;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione parziale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini), senza modificare materiali e modalità di posa; le opere di rinnovo, rifacimento o installazione di dispositivi isolanti o impermeabilizzanti che non comportano alterazioni dell'aspetto esterno dell'edificio;
  • - le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche senza alterazione della sagoma degli edifici e senza inserimento di elementi esterni.

3. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo non potrà essere effettuato il rifacimento degli intonaci con tecniche diverse da quelle originarie e/o tinteggiature con coloriture e tonalità cromatiche contrastanti con l'immagine preesistente o consolidata;

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono interessare gli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare modifiche o alterazione agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.

Art. 14 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere finalizzate al rinnovamento ed alla sostituzione di parti anche strutturali e dei collegamenti verticali degli edifici, nonché alla realizzazione ed all'integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici. Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né possono comportare l'aumento del loro numero, né modifiche della loro destinazione d'uso.

2. Sono interventi di manutenzione straordinaria:

  • la realizzazione, il rinnovo e la sostituzione ed in ogni caso, la modifica delle finiture degli edifici esistenti e delle sistemazioni esterne, con altre comunque compatibili per tipi, materiali e colori con l'edificio ed il contesto, senza alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio;
  • la sostituzione e la realizzazione di servizi ed impianti per il miglioramento delle prestazioni degli edifici, quando questa ecceda i limiti della manutenzione ordinaria;
  • la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi ed altri sistemi di protezione delle murature contro terra, senza variazione della quota del pavimento;
  • la riparazione e la sostituzione di singoli elementi strutturali, verticali e/o orizzontali, senza modifiche al sistema statico dell'edificio e senza modifica di quote, planimetrie e tipi;
  • la riparazione e la sostituzione di singole parti delle strutture orizzontali e di copertura, senza modifica di quote, sia d'imposta che di colmo e senza incremento di Sul o modifica alla sagoma dell'edificio;
  • la riparazione e la sostituzione dei complementi di struttura con materiali e tecniche di posa diverse da quelle esistenti, comunque compatibili per tipi, materiali e colori, con l'edificio ed il contesto;
  • il consolidamento di parti strutturali degli edifici con l'inserimento di nuovi elementi, senza modifiche al sistema statico dell'intero fabbricato, ma finalizzati al suo miglioramento;
  • la diversa distribuzione all'interno delle singole unità immobiliari, senza modifica del sistema strutturale, del tipo edilizio e dei caratteri distributivi dell'edificio;
  • la modifica o il rifacimento di volumi tecnici.

3. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo la realizzazione, il rinnovo, la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici esistenti e delle sistemazioni esterne, non potrà essere effettuato con tecniche diverse da quelle originarie o compatibili con l'edificio ed il contesto e senza alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell'organismo edilizio.

Art. 15 Restauro e Risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio, ancorché recente e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Il RU, ai fini delle presenti norme, distingue il tipo di intervento di restauro da quello di risanamento conservativo, in particolare si definisce:

re - restauro: per restauro si intende l'intervento diretto sull'immobile attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

L'intervento di restauro, previo giudizio storico-critico, deve rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche e dovrà utilizzare materiali e tecnologie compatibili, documentando e dimostrando in modo puntuale, in fase di progettazione, tali principi guida.

Sono interventi di restauro:

  • il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino di parti alterate (restauro o ripristino dei fronti esterni e interni e degli ambienti interni, ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente mancanti, conservazione o ripristino dell'impianto distributivo e organizzativo originale, conservazione o ripristino degli spazi liberi pertinenziali quali corti, orti, giardini);
  • il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota di murature portanti, solai e volte, scale, tetti (con ripristino del manto di copertura originale);
  • l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle precedenti indicazioni;
  • interventi sulle strutture interne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratteristici;
  • eliminazione di elementi o parti che alterino l'organismo edilizio nella sua integrità statica ed architettonica;
  • ricostruzioni di parti di edificio crollate o demolite, possibile comunque solo in presenza di esauriente documentazione;
  • conservazione e ripristino di spazi liberi.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di miglioramento strutturale.

Facendo salve le specifiche caratteristiche costruttive e storiche degli edifici sottoposti a tale tipo d'intervento e facendo salve prescrizioni più restrittive delle commissioni comunali e/o della competente Sovrintendenza, valgono comunque le seguenti prescrizioni:

  • per il consolidamento strutturale, compresa la sostituzione di singoli elementi dei solai e delle coperture, nei casi di irreversibile degrado e senza modifica di nessuna quota, si devono utilizzare tecnologie la cui l'efficacia, durabilità e compatibilità chimico-fisica e meccanica con i materiali originari sia preventivamente comprovata e che non comportino aumento sostanziale dei carichi, evitando altresì la modifica delle strutture portanti mediante interventi sulle strutture stesse o l'inserimento di nuovi elementi che alterino lo schema statico;
  • le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità; localizzati rifacimenti saranno possibili solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla conservazione e dovrà avvenire con materiali e tecnologie compatibili.

Valgono inoltre le prescrizioni di non ammissibilità relative al successivo tipo d'intervento, rc - risanamento conservativo.

rc - risanamento conservativo: oltre a quanto specificato per il re - restauro, il tipo di intervento comprende:

  • la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, etc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento;
  • il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura, senza modifiche delle relative quote;
  • la limitata possibilità di introdurre nuovi elementi strutturali e distributivi (solai, soppalchi, scale, etc.), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
  • che se ne documenti la presenza nell'organismo originario (elementi demoliti);
  • che, in edifici che ne offrono la possibilità, eventuali nuovi solai, soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio (annesso rustico, fienile, opificio, ecc.) e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in altri materiali moderni, comunque leggeri e non invasivi; il soppalco e le nuove scale dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
  • che l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • modifiche alle facciate degli edifici, adeguando le aperture in contrasto e con l'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario; limitatamente ai piani terra, negli ambiti storici e storicizzati (AS) ) e negli Ambiti ad Assetto Consolidato (AC), adeguamento e modifiche alle aperture esistenti, per l'inserimento di attività commerciali, comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e della riconoscibilità tipologica dell'edificio;
  • per le facciate secondarie e non unitarie si potranno inserire limitate nuove aperture, che dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti (per forme, ovvero per difformità dell'una con le altre, quando conviene, o allineando le une alle altre quando è appropriato), comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e della riconoscibilità tipologica dell'edificio.
  • l'eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio, la demolizione delle eventuali superfetazioni e di altri volumi incongrui e la loro ricostruzione più appropriata, che non potrà superare la superficie demolita. Detti interventi sono ammissibili solo se finalizzati al reinserimento del manufatto nel contesto storico e ambientale di appartenenza.

È ammessa la realizzazione di volumi tecnici interrati, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente, all'interno della sagoma dell'edificio.

Per gli elementi costitutivi l'organismo edilizio valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

non dovrà essere alterato l'assetto delle strutture murarie verticali;

non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo;

non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ecc.), fatta eccezione per piccoli lucernari piani con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte;

non dovranno essere modificate le caratteristiche e le tecniche costruttive e le quote dei solai interni;

nelle modifiche alle facciate, quando consentite, le aperture dovranno comunque avere dimensioni, moduli di partitura e proporzioni analoghi a quelli esistenti (es. altezza che prevale sulla larghezza), rilevabili nello stesso edificio. Non è ammesso rimuovere la porzione di muratura tra architrave ed arco di scarico per ottenere aperture ad arco ribassato, né sono consentiti elementi "finto rustico" a vista, quali archetti in laterizio o pietra ad opus incertum.

per gli edifici tradizionali, nei sistemi di oscuramento, deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni, mentre altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento; gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse.

3. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono essere volti alla conservazione non solo della struttura, ma anche dei caratteri dell'edificio, di cui si deve poter leggere l'organismo e la struttura originaria e quindi le principali articolazioni volumetriche.

4. La suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali e della tipologia distributiva dell'edificio. Non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari.

5. La possibilità di cambio di destinazione degli edifici dovrà comunque assicurare la conservazione dei caratteri architettonici originari, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con la conservazione. Pertanto i lavori di adattamento dovranno essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente i caratteri formali e decorativi ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, all'organismo spaziale, agli elementi strutturali e costruttivi ed alle caratteristiche distributive.

6. Dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che fanno parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, ecc.).

7. Il Regolamento Edilizio comunale potrà prevedere di derogare parzialmente alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal R.U.

8. Non sono ammessi interventi che riguardino solo una parte dell'organismo edilizio, tranne che un'analisi storico-critico-stilistica dimostri la compatibilità dell'intervento con i caratteri storici, artistici, architettonici e ambientali dell'edificio ed il conseguimento del fine ultimo dato dalla sua conservazione e valorizzazione. Il rispetto dell'organismo edilizio come unità minima d'intervento è comunque necessario per quanto riguarda gli interventi sui caratteri architettonici chiaramente unitari (assetto delle facciate, coperture, decorazioni, coloriture), compreso infissi e sistemi di oscuramento.

Per gli edifici per i quali il presente RU prevede il tipo d'intervento re o rc, anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si devono osservare anche le norme riferite agli elementi costitutivi l'organismo edilizio di cui all'Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso delle presenti NTA.

Art. 16 Ristrutturazione edilizia di tipo ri1

1. Allo scopo di salvaguardare il valore tipologico e/o testimoniale ed eventuali elementi architettonici o caratteri riconosciuti di rilievo, la ristrutturazione di tipo ri1 consente la riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e delle singole unità immobiliari, con limitate modifiche a singoli elementi del sistema strutturale e dei collegamenti verticali, eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. i. modificazioni sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni, se non in porzioni limitate del fabbricato;
  2. ii. modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e la modifica della quota del pavimento del piano terra per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie;
  3. iii. modifiche alla sagoma dell'edificio, fatti salvi gli interventi che possono interessare la copertura per il risparmio energetico, con l'introduzione di elementi di isolamento, l'adeguamento del sistema statico alle vigenti norme antisismiche, con la formazione di cordoli perimetrali e fatta salva la realizzazione di volumi tecnici necessari per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. La ristrutturazione di tipo ri1 può comportare:

  • modifiche distributive interne, anche con variazione del numero delle unità immobiliari, comunque senza significative modifiche agli elementi strutturali;
  • il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei solai, dei collegamenti verticali e della copertura; la eventuale realizzazione di un cordolo strutturale perimetrale in occasione del rifacimento della copertura dell'edificio, è da ricavarsi all'interno dello spessore della muratura, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
  • modifica dei collegamenti verticali interni e l'inserimento di nuovi all'interno delle singole unità immobiliari, che comunque non dovranno interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • incrementi di superficie utile abitabile o accessoria all'interno dell'involucro edilizio esistente;
  • gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  • limitate modifiche ai prospetti dell'edificio, rispettandone il sistema strutturale; possono essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne, conservando forma, dimensioni e posizione originarie; eventuali e limitate nuove aperture, che si dovessero rendere necessarie per le funzioni previste, possono essere consentite purché venga salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche della facciata e purché diano luogo ad una soluzione coerente con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio, secondo moduli di partitura analoghi a quelli dello stesso edificio o agli edifici di interesse storico-testimoniale dello stesso contesto di riferimento;
  • l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  • la demolizione dei locali accessori, se di nessun valore, facenti parte di un medesimo organismo edilizio residenziale e la ricostruzione delle relative superfici non residenziali (Snr) nel lotto di pertinenza, anche in diversa collocazione, finalizzata alla razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali;

3. Per gli edifici ri1, dotati di compiutezza formale e per quelli di interesse tipologico-ambientale, valgono le prescrizioni riguardanti gli elementi costitutivi l'organismo edilizio di cui all'Allegato 2 - Schede d'intervento per l'edificato sparso. Si dovranno altresì tutelare le caratteristiche degli spazi aperti di pertinenza e per questo nelle pavimentazioni di nuova realizzazione si dovranno impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni o altre opere che frazionino le aree di pertinenza originariamente unitarie.

4. Nel caso di complessi edilizi recenti, per i quali è ammesso il tipo di intervento ri1, privi di particolare valore o di eventuali caratteri riconosciuti di rilievo, ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio.

5. Sono interventi di ristrutturazione edilizia sempre ammessi:

  • le modifiche alle strutture di fondazione;
  • la demolizione senza ricostruzione di parti dell'edificio o dell'intero fabbricato;
  • interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti, in deroga agli indici di edificabilità;
  • la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto;
  • la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  • la fedele ricostruzione di edifici crollati per cause di forza maggiore, entro dieci anni dall'evento calamitoso.

6. Per tutti gli edifici per i quali il RU ammette il tipo di intervento ri1 sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di risanamento conservativo rc.

Art. 17 Ristrutturazione edilizia di tipo ri2

1. La ristrutturazione edilizia di tipo ri2 consente la riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, che possono comportare anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali, con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso dall'esistente.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo di intervento ri1, la ri2 può comportare:

  • modifiche ai collegamenti verticali, sia interni, che esterni e/o inserimento di nuovi;
  • modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, compreso le relative quote d'imposta, con opere che comunque possono prevedere anche l'inserimento di tecnologie diverse da quelle esistenti;
  • una nuova impaginazione dei prospetti;
  • modifiche della sagoma dell'edificio e la realizzazione di terrazze e balconi, anche in aggetto, ad esclusione che negli edifici appartenenti ai Ambiti e Nuclei Storici;
  • lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale;
  • interventi di demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio esistente, nella stessa collocazione, realizzata con materiali e tecniche costruttive simili all'edificio demolito e con le innovazioni necessarie al miglioramento delle prestazioni energetiche e antisismiche e per una maggiore sostenibilità ambientale del ciclo edilizio, da effettuarsi comunque nel rispetto del volume e della Sul esistente, fatte salve le eventuali addizioni funzionali e volumetriche, di cui al successivo comma 3, lettera d).
  • gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Eventuali volumi accessori già esistenti nel resede concorrono al dimensionamento del volume aggiuntivo consentito.

3. La ri2 comprende inoltre le seguenti addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia:

  1. a) per tutte le tipologie edilizie residenziali è consentita la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,00 m, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari:
    1. a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile;
    2. a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, non modifichino la tipologia della copertura e che l'intervento sia realizzato contemporaneamente in ogni sua parte. In particolare, per le case bi-familiari con tipologia a terra-tetto, l'intervento è subordinato ad un progetto che coinvolga tutte le proprietà in modo da non creare discontinuità della copertura.
  2. b) per le case unifamiliari/bifamiliari o altre tipologie con giardino di max. due piani, sono consentiti gli ampliamenti una tantum, fino ad un massimo di 25 mq complessivi, di superficie utile abitabile (Sua) e/o accessoria (Snr) o 60 mc di volume, per ogni unità immobiliare. Gli interventi devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto dell'ampliamento e preferibilmente essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine sia anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.
  3. c) Per gli edifici residenziali ad un solo piano abitabile fuori terra, per i quali si ammettono i tipi d'intervento ri2, è ammessa la soprelevazione, purché riguardi l'intera copertura dell'edificio e non ne modifichi la tipologia, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50 e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
    • l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva;
  4. d) per gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso residenziale che deve rimanere tale, è consentito l'incremento della Sul, fino ad un massimo del 20% di quella originaria, riferita all'intero edificio principale, e comunque non oltre i 70 mq, purché sia garantito:
    1. I. l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da fargli raggiungere almeno la Classe energetica B;
    2. II. il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
    3. III. il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  5. e) per gli edifici residenziali che al piano terra presentano una struttura a pilotis, è consentita la chiusura parziale o totale delle corrispondenti superfici non residenziali, che devono comunque rimanere tali.
    Le addizioni volumetriche sono assimilate alla nuova costruzione, precludono la possibilità di incrementi di superficie utile lorda rientranti nella ristrutturazione edilizia, o comunque di ulteriori addizioni funzionali
  6. f) Nei casi in cui gli edifici esistenti ricadano all'interno delle fasce di rispetto stradali e/o dei corsi d'acqua, per gli edifici per i quali il RU ammette il tipo d'intervento ri2, è consentita anche la sostituzione edilizia, ovvero la loro demolizione e ricostruzione nel lotto di pertinenza, in una collocazione diversa, esterna alle dette fasce di rispetto.

Art. 18 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia (se) quelli che comportano la demolizione di volumi esistenti e ricostruzione nel lotto fondiario di pertinenza, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, e quindi anche con diversa articolazione e destinazione d'uso, ma che non comportano modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso residenziale, questi potranno essere ricostruiti con una Sul totale incrementata del 20%, nelle stesse modalità specificate al precedente Art. 17, comma 3, lettera d), mentre le superfici accessorie esistenti possono essere riutilizzate solo se si mantiene la destinazione accessoria. In ogni caso, nel caso di sostituzione edilizia, deve essere prevista la realizzazione di una superficie di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.

3. Negli interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso, la ricostruzione nel lotto fondiario di pertinenza fa riferimento ai volumi esistenti, senza possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.

Art. 19 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ru, consistono in un insieme sistematico di opere rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre soggetti alla preventiva approvazione di un piano attuativo.

Art. 20 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione ne consistono nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi su aree inedificate.

2. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:

  • a. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
  • b. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • c. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • d. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • e. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

3. Le tavole del RU individuano le aree nelle quali, per dimensione e collocazione del lotto edificabile, si può intervenire mediante intervento diretto di nuova costruzione.

CAPO II MODI D'INTERVENTO

Art. 21 Strumenti di attuazione.

1. Le previsioni del R.U. si attuano mediante:

  • progetti di opere pubbliche
  • interventi edilizi diretti, convenzionati e no;
  • Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.

2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni d'uso e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme del Regolamento Urbanistico.

Art. 22 Intervento diretto

1. Gli interventi edilizi diretti sono disciplinati dai Tipi di intervento definiti al precedente Capo I del Titolo II.

2. In tutto il territorio comunale dove non sia prescritta una modalità d'attuazione diversa, il RU si attua per intervento diretto, secondo le disposizioni e le procedure di cui al Titolo IV, Capo II della LR 1/2005 e s.m.i.. Nelle aree in cui l'attuazione del RU è sottoposta a uno dei piani attuativi, di cui al successivo Art. 24, una volta completata la procedura dello stesso strumento urbanistico di dettaglio, si procede per intervento diretto, secondo quanto prescritto dalla relativa convenzione.

Art. 23 Intervento diretto convenzionato (IC)

1. L'intervento diretto convenzionato (IC), nei casi previsti dal presente RU, costituisce una forma particolare di intervento diretto che richiede un adeguato coordinamento della progettazione e comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente.

2. Nelle aree soggette a intervento diretto convenzionato, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione, nello stesso atto da parte del Comune, di un progetto unitario esteso all'intero perimetro previsto e di uno schema di convenzione finalizzata a disciplinare le opere o i benefici pubblici correlati all'intervento ed avente gli stessi contenuti di cui al successivo art. 24, comma 4, lettera s. In alternativa alla cessione di aree e/alla realizzazione delle opere, nell'accertata impossibilità di ottemperare a quanto previsto nella scheda, si potrà procedere versando oneri aggiuntivi (monetizzazione), con le procedure previste da apposita norma del regolamento edilizio.

3. In sede di elaborazione del progetto unitario, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette indicazioni grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi reali di suddivisione senza che questo comporti variante al Regolamento Urbanistico.

4. Le Schede di indirizzo degli IC, di cui all'Allegato 1 delle presenti norme, debbono intendersi come schemi di indirizzo preferenziali, soggetti a possibilità di miglioramento in sede di procedura di approvazione dello specifico intervento.

Art. 24 Piani attuativi (PA)

1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del R.U. e sono obbligatori nelle aree dove prescritti nelle Tavole della "Disciplina del territorio", corrispondenti alle Schede di cui all'Allegato 1 alle presenti norme.

2. I piani attuativi possono avere i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al Titolo IV, Capo IV, sezione II della LR 1/2005 e s. m. e i. e possono essere di iniziativa pubblica e/o privata, nei casi previsti dalle presenti norme e dalle leggi vigenti.

3. Fatte salve ulteriori prescrizioni del Regolamento Edilizio e le eventuali specifiche documentazioni richieste dalle normative vigenti, o dalle presenti norme per specifici ambiti territoriali, i P.A. dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

  1. a. Relazione illustrativa, che descriva lo stato attuale, gli obiettivi, i criteri, le scelte e la modalità di attuazione di quanto previsto dal piano stesso;
  2. b. Relazione di fattibilità sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, geomorfologico, viario, dell'accessibilità sociale, funzionale, economica e della modalità di attuazione;
  3. c. Estratto di P.S. e R.U. nel quale sia specificatamente individuato il confine dell'area oggetto del P.A e planimetria in scala 1:2000 per gli ambiti urbani e in scala 1:5000 per quelli extraurbani, aggiornata ed estesa all'ambito compreso entro un raggio di almeno 100 ml. dal perimetro dell'area interessata;
  4. d. Estratti del quadro conoscitivo riferiti all'area oggetto di P.A.;
  5. e. Analisi di inquadramento storico;
  6. f. Documentazione fotografica;
  7. g. Documentazione cartografica, in scala adeguata, dello stato di fatto, ivi compresi gli spazi, i servizi e le attrezzature pubbliche con particolare riferimento ai servizi in rete (fognature etc.), con l'individuazione di un caposaldo cui riferire le quote e le curve di riferimento;
  8. h. Relazione geologica particolareggiata e relazione idraulica particolareggiata, laddove necessaria;
  9. i. Rilievo allo stato di fatto in scala adeguata alle caratteristiche dei luoghi;
  10. l. Progetto planimetrico in scala adeguata alle caratteristiche dell'intervento;
  11. m. Elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria previste;
  12. n. Norme di attuazione del P.A. comprensive di specifiche norme inerenti la qualità architettonica delle opere previste;
  13. o. Elenchi catastali delle proprietà interessate dal P.A.;
  14. p. Relazione indicante le opere e i tempi degli interventi da effettuare da parte del Comune e degli eventuali altri operatori pubblici e privati, nonché le relative previsioni finanziarie di massima;
  15. q. Valutazione integrata di cui all'art.11 della L.R. 1/2005 e del relativo regolamento d'attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nei PA, di iniziativa privata devono inoltre essere aggiunti i seguenti elaborati:

  1. r. Documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel piano di lottizzazione; estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione a lottizzare;
  2. s. Schema di convenzione tra Comune e operatori con specificati:
    • tempi e modi di esecuzione dei lavori;
    • destinazione d'uso;
    • contributi per le urbanizzazioni, che possono essere assolti anche attraverso cessioni di aree e/o esecuzione diretta delle opere;
    • sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza;
    • ogni altro aspetto relativo ai rapporti fra il soggetto richiedente ed il Comune.

5. Nei casi di iniziativa privata, i proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore dei beni compresi nel PA, calcolata in base all'imponibile catastale, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al Comune della proposta di piano e del relativo schema della convenzione. Il Comune invita i proprietari non aderenti al consorzio ad aderire al piano ed alla convenzione, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, decorso il quale, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientrano tra i beni soggetti a espropriazione, secondo quanto disposto all'art. 66, comma 3 della L.R. 1/2005.

6. E' facoltà del Comune ammettere PA estesi non all'intero perimetro previsto, ma a porzioni organiche e significative del medesimo, di estensione comunque non inferiore a due terzi di quella complessiva prevista dal RU, e purché utili ad una migliore attuazione del piano, tenendo conto anche dell'incidenza delle urbanizzazioni; la realizzazione parziale del PA dovrà assicurare la funzionalità dal punto di vista idraulico e la corretta regimazione delle acque superficiali dell'intera area assoggettata a PA.

7. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.A., nelle more di formazione dello stesso, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8. Le schede di indirizzo dei P.A., Allegato 1 alle presenti norme, debbono intendersi come schemi di indirizzo preferenziali, soggetti a possibilità di miglioramento in sede di procedura di approvazione dello specifico intervento.

9. Il ricorso alla preventiva pianificazione attuativa, ancorché non previsto come obbligatorio dal Regolamento Urbanistico, può essere deciso dai proprietari di terreni edificabili e/o di costruzioni esistenti ovvero, a ragione di esigenze di interesse pubblico urbanistico, da motivare con puntuale riferimento ai principi dell'ordinamento legislativo, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 Aree soggette a progettazione unitaria ed alla disciplina della perequazione

1. Il presente RU individua le aree del territorio comunale, le cui trasformazioni sono assoggettate a progettazione unitaria o coordinata e per le quali lo stesso RU prevede la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione.

2. Il RU, nelle Schede di indirizzo, di cui all'Allegato 1, dei PA e IC, individua la zona che sarà concretamente interessata dalla edificazione delle volumetrie determinate dal dimensionamento, dove cioè saranno concentrate le potenzialità edificatorie ed individua le ulteriori zone interessate alla realizzazione degli standard urbanistici, alle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico e/o agli interventi di natura ambientale.

3. Il RU stabilisce un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di tali aree, prescindendo dall'effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole proprietà e dalla imposizione di vincoli d'inedificabilità ai fini di dotazione di spazi da riservare alle opere collettive; i diritti edificatori, gli oneri e gli obblighi di cui al comma 1, sono per questo ripartiti proporzionalmente tra i proprietari secondo i seguenti criteri:

  • a) quanto al 35%, in proporzione alla superficie del terreno di proprietà, rispetto alla superficie territoriale (St) interessata dalla trasformazione;
  • b) quanto al 65%, in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà, rispetto al totale delle rendite di tutti i beni compresi all'interno dell'area interessata dalla trasformazione;
  • c) ove alcune aree siano interessate da vincoli derivanti da norme sovraordinate che ne dispongano l'inedificabilità, la superficie di tali aree, ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera a), si computa al 50%; nel caso di edifici presenti la Sul esistente si computa in ogni caso al 100%.
  • d) le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini delle determinazione della percentuale di cui alla lettera b) solo quando ne sia prevista la demolizione o la cessione al Comune di Vernio: in caso di demolizione o cessione parziale, la loro rendita si computa in proporzione alla parte da demolire o da cedere.

E' facoltà degli interessati aventi titolo, accordarsi su percentuali e criteri diversi da quelle derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri.

4. Nelle aree PA ed IC, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella stessa misura proporzionale:

  • a) le quantità di Sul relative alle singole funzioni previste;
  • b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il RU prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi;
  • c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica, quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico;
  • d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  • e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il RU prescrive come condizione obbligatoria

5. Le opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree soggette a progettazione unitaria (PA o IC), sono a totale carico dei privati proponenti che, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 01/05, in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta. La convenzione può stabilire quali siano le opere di urbanizzazione primaria che non vengono cedute, ma di cui sia garantito l'uso pubblico, con impegno dei privati alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

6. In sede di elaborazione del progetto unitario, qualora il segno grafico che individua gli ambiti assoggettati a PA e IC, non coincida con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe di scala maggiore (es. pertinenze, recinzioni, fossi, confini catastali e di proprietà, ecc.), lo stesso progetto può meglio precisare il proprio confine di riferimento senza che questo comporti variante al Regolamento Urbanistico.

7. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio subordinati a progetti unitari, dovranno indicare gli effetti delle trasformazioni prodotte in termini di riduzione, mantenimento o aumento del carico ambientale e di conseguenza dovranno dimostrare tutti gli accorgimenti adottati per annullare o mitigare gli effetti ambientali negativi.

8. L'attuazione degli interventi nelle aree soggette a PA e IC è comunque condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. In caso di necessità di potenziamento della rete, i lavori occorrenti sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento edilizio e devono essere realizzati contestualmente all'esecuzione dell'opera.

Art. 26 La perequazione urbanistica

1. Il presente Regolamento Urbanistico individua la perequazione urbanistica quale strumento per l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione all'interno dei PA e degli IC.

2. All'interno dei Piani urbanistici Attuativi (PA) o Interventi diretti Convenzionati (IC), gli interventi si attuano attraverso Comparti di Attuazione. I Comparti di attuazione comprendono, oltre alle aree di sedime dei tessuti insediativi di progetto, anche le aree da cedere al Comune e/o da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, nonché ad interventi di riqualificazione ambientale.

3. Al termine quinquennale di validità del Regolamento Urbanistico le aree di trasformazione assoggettate a PA e IC in esso previste e non pervenute al convenzionamento, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti. Successivamente alla decorrenza del termine citato, in tali aree si applica l'art. 63 - Aree non pianificate - della L.R. n° 1/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 Le classi dei suoli

1. Ai fini della determinazione dei diritti edificatori da assegnare ad ogni area di trasformazione ed in funzione dello stato di fatto e di diritto al momento dell'adozione del presente piano, il RU individua, per ogni area all'interno dei PA, l'appartenenza alla Classe di suolo tra quelle definite di seguito:

  • Classe 1. Aree urbanizzate nei centri di fondovalle - San Quirico, Mercatale e Terrigoli;
  • Classe 2. Aree urbanizzate negli altri centri;
  • Classe 3. Aree periurbane di frangia - San Quirico, Mercatale e Terrigoli;
  • Classe 4. Aree periurbane di frangia negli altri centri.

2. Gli indici territoriali massimi assunti per le classi dei suoli, di cui al precedente comma, sono:

  • Classe 1: 0,30 mq Sul / St;
  • Classe 2: 0,20 mq Sul / St;
  • Classe 3: 0,20 mq Sul / St.
  • Classe 4: 0,10 mq Sul / St

3. Gli indici territoriali sono assegnati mediante la classificazione delle aree, quale che sia la destinazione d'uso prevista nelle relative trasformazioni.

Art. 28 Regole perequative

1. I diritti edificatori per ciascun Comparto sono attribuiti dal RU, così come definiti nell'Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC, in funzione della classe di appartenenza dell'area, tenendo conto degli edifici presenti, in ragione della Sul esistente, della destinazione d'uso prevista e del riconoscimento di eventuali indici aggiuntivi come premialità, ai fini della realizzazione della città pubblica.

2. Il RU stabilisce i seguenti coefficienti di conversione delle Sul esistenti in quelle di progetto:

  • Sul residenziale esistente: 1
  • Sul direzionale esistente: 0,8
  • Sul commerciale esistente: 0,6
  • Sul produttiva esistente: 0,4.

Il coefficiente di conversione per la Sul degli eventuali uffici o alloggi per il custode interni ai fabbricati produttivi, artigianale e industriali è di 0,4.

3. Nella formazione dei PA e degli IC, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto degli obiettivi e degli schemi progettuali previsti per i singoli Comparti, i diritti edificatori previsti per le singole aree sono aumentati di una quota premiale, in funzione del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

  • a. cessione di aree urbanizzate: 0,05 mq Sul / St;
  • b. cessione di aree e realizzazione di spazi pubblici e opere pubbliche in genere, oltre a quelle necessarie per l'attuazione del Comparto: 0.15 mq Sul / St;
  • c. realizzazione di spazi pubblici e opere pubbliche in genere, oltre a quelle necessarie per l'attuazione del Comparto: 0.10 mq Sul / St;

L'ammontare complessivo dei diritti edificatori risultanti dalla perequazione urbanistica e dalle premialità, non deve risultare superiore alle dimensioni massime ammissibili, definite nel Piano Strutturale.

CAPO III LE FUNZIONI E LE DOTAZIONI URBANISTICHE

Art. 29 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni e la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 58 della LR 1/2005, le disposizioni di cui al presente RU costituiscono la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" con validità quinquennale e regolano i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Il Comune potrà successivamente integrare la disciplina di cui al comma 1, nei modi di cui all'art. 69 della LR 1/2005, con le disposizioni relative all'organizzazione dell'accessibilità dei servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, al fine di rendere il più possibile congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture.

3. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si riconoscono ambiti omogenei all'interno dei centri abitati, di cui al successivo Capo I del Titolo V delle presenti NTA.

4. Nelle presenti norme e nelle tavole della "Disciplina del territorio" (Le aree urbane e Le aree extraurbane), con riferimento a ciascun ambito, il RU individua e definisce:

  • a) le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
  • b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
  • c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, di cui al successivo articolo, senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

Art. 30 Destinazioni d'uso

1. Nel presente RU sono individuate le attività insediate o insediabili nel territorio, che vengono ricondotte alle destinazioni d'uso principali, come definite all'art. 59 della L.R. 1/05, con le loro articolazioni. L'elenco non è esaustivo, ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia.

In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

Le destinazioni d'uso a cui si fa riferimento negli articoli successivi sono:

a) Residenziale (R)

Residenze urbane permanenti, residenze urbane temporanee, collegi, convitti, studentati, pensionati, strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della LR 42/2000 e s.m.i. (bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca). Sono esclusi gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali, sino a quando utilizzati a fini agricoli, costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

b) Industriale e artigianale (Ia)

Fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi ed abitativi se strettamente connessi).

Magazzini, depositi coperti e scoperti (Md).

Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (Az).

c) Commerciale (Tc)

Attrezzature commerciali e pubblici esercizi: mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili),

Attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, come definite all'art. 21 bis della LR 28/2005 e quelle che svolgono in modo congiunto la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti elencati al comma 6, dell'art. 21 della stessa legge, definite dal presente RU come atipiche (Ta), distributori di carburanti e stazioni di servizio (Tm)

d) Turistico ricettiva (Tr)

Attrezzature ricettive ai sensi della LR 42/2000: alberghi, residenze turistico alberghiere, dipendenze, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, case per ferie e rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi, residence.

e) Direzionale (Td)

Complessi direzionali: uffici in genere, banche, centri e istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, attività di erogazione di servizi svolte in uffici e studi professionali

f) di servizio

Servizi privati medici e assistenziali, ambulatori medici e veterinari, centri di riabilitazione, centri fitness, wellness, beauty center e simili (palestre private), servizi per il turismo, lo svago e lo sport, per l'intrattenimento e lo spettacolo (Ts)

Servizi e attrezzature di interesse comune

Servizi di pubblica amministrazione (Sm); servizi amministrativi, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali in genere;

Servizi per la cultura e lo spettacolo (Sc): musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri e sale convegni e mostre, biblioteche.

Servizi di assistenza prescolastica, per l'istruzione di base e superiore (Si): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole secondarie.

Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Ss): ospedali, centri di assistenza, poli-ambulatori, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi), campi per famiglie nomadi.

Servizi associativi, sociali e ricreativi (Sa): centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.

Servizi urbani e impianti tecnologici (At): servizi cimiteriali, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.

Servizi religiosi e per il culto: chiese, conventi ed oratori (Sr).

Servizi e attrezzature di pubblico interesse (Ap): servizi tecnici e tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari e della protezione civile (Apc).

Attrezzature sportive (Vs): palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti e attività all'aperto con campi da gioco, ecc.).

Verde pubblico (VP): giardini, parchi.

Parcheggi (PP).

Attrezzature ferroviarie (Af)

g) Commerciale all'ingrosso e depositi

Magazzini e mercati all'ingrosso, esposizioni merceologiche, depositi all'aperto (Dm).

h) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Attività e attrezzature per la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, la zootecnia.

Abitazioni per i conduttori dei fondi. Serre.

Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali).

Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

Agriturismi

Spazi per attività comunque connesse o collegate all'attività agricola.

3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e) della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n.1, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle suddette categorie, con le seguenti eccezioni relative a funzioni tra loro compatibili:

  • a) sono equiparate alle attività commerciali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • le attività di artigianato di servizio, cioè l'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica come ad es. attività di parrucchiere, barbiere, estetista, pedicure, ecc.), ovvero ad altri servizi (ad es., in ambito medicale, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.);
    • le attività di artigianato artistico, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali, o l'abbigliamento su misura;
    • le farmacie;
  • b) sono equiparate alle attività direzionali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • i servizi privati costituiti da poliambulatori, ambulatori medici e veterinari e i servizi per il turismo e lo svago in genere.

4. Il cambio della destinazione d'uso è subordinato alle destinazioni ammesse nelle singole zone dal presente Regolamento Urbanistico ed è disciplinato dall'art. 59 della L.R. 01/2005 e successive modificazioni e integrazioni ed è consentito anche in assenza di opere edilizie in tutto il territorio comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, onerosa nei casi di aumento del carico urbanistico.

5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una Unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell'Unità stessa o comunque oltre mq 30, ottenuti anche con interventi successivi.

Art. 31 Destinazione d'uso attuale

1. La destinazione d'uso attuale è definita con le procedure della Legge Regionale n. 1/05 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per destinazione d'uso in atto di un immobile s'intende:

  • l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
  • nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme;
  • in assenza della suddetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

3. La destinazione d'uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani attuativi e nei progetti edilizi. Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del Regolamento Urbanistico sono ammessi, oltre a quelli rivolti al suo adeguamento allo stesso, solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 32 Standard relativi alle destinazioni d'uso

1. Le dotazioni di aree a standard richieste per i piani urbanistici attuativi (siano essi relativi a interventi di demolizione con ricostruzione o di nuova edificazione), non devono essere inferiori a:

  • R - insediamenti residenziali > 25 mq/100 mc di volume, di cui:
    • parcheggi pubblici 5,0 mq/ab.
    • verde pubblico 12,0 mq/ab.
    • attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.
    • attrezzature collettive 3,5 mq/ab.
    • Ia - insediamenti produttivi, artigianali e industriali: mq 15/100mq Sf
    • Cd - insediamenti commerciali all'ingrosso e depositi: mq 15/100mq Sf
    • S - insediamenti per servizi pubblici e di uso pubblico: mq 80/100 mq Sul
    • Tc-Td - insediamenti di carattere commerciale e direzionale: mq 80/100 mq Sul

Per i nuovi esercizi commerciali si applicano, quanto ai parcheggi, in aggiunta agli standard di cui al presente articolo, le dotazioni di cui di cui al DPGR n. 15/R del 01.04.2009, disciplinate al successivo art. 35.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del soggetto attuatore del Piano attuativo o del titolo abilitativo, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando al cessione gratuita delle aree. E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora si favorisca una più efficace attuazione degli interventi e comunque procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Le aree da destinare a verde pubblico previste per diversi interventi devono essere quanto più possibile accorpati e debbono risultare effettivamente accessibili e fruibili: non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico eventuali piccole aree sparse e/o di forma fortemente irregolare e/o in forte declivio, ovvero con pendenze del terreno superiori al 20 %.

4. Qualora il Comune ne ravvisi le condizioni o nell'impossibilità di reperire le aree richieste, è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, o in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree, e a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico.

Art. 33 Dotazioni di parcheggi di urbanizzazione primaria

1. Le dotazioni di parcheggi di urbanizzazione primaria richieste per gli interventi di nuova edificazione e per quelli sottoposti a Piani attuativi (PA), non devono essere inferiori a:

usi parcheggi

  • residenza 5,0 mq/100 mc
  • attività ricettive 40 mq/100 mq Sul
  • industriale e artigianale 20 mq/100 mq Sul
  • attività direzionali 40 mq/100 mq Sul
  • attività commerciali 40 mq/100 mq Sul
  • servizi per la cultura e lo spettacolo 40 mq/100 mq Sul
  • servizi tecnici e amministrativi 40 mq/100 mq Sul
  • servizi per l'istruzione di base, per l'istruzione

superiore, Università e servizi universitari 20 mq/100 mq Sul

  • sociali e ricreativi, servizi di assistenza sociale

e sanitaria, ospedalieri e per il culto 30 mq/100 mq Sul

  • attrezzature sportive 30 mq/100 mq Sul
  • attrezzature cimiteriali 15 mq/100 mq Sul

I parcheggi di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte a Intervento diretto Convenzionato (IC), devono soddisfare i parametri dimensionali contenuti nelle Schede di indirizzo di cui all'Allegato 1.

2. L'unità minima di superficie di un posto auto comprensivo degli spazi di manovra si intende convenzionalmente pari a mq 25, per questo le aree computabili a parcheggio pubblico, che dovranno essere distribuite in modo diffuso ed efficace all'interno dei nuovi insediamenti, devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto per ogni 25 mq di superficie utilizzata: eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico. I parcheggi pubblici o di uso pubblico, in casi speciali, potranno essere distribuiti su diversi livelli.

3. Nei tessuti assimilati alle zone omogenee A e B, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per quelli di completamento, indicati da apposita normativa, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi ai parcheggi pubblici, sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale. In luogo della suddetta monetizzazione l'Amm.ne Comunale potrà accettare la cessione gratuita di aree, con superfici pari o maggiori rispetto a quelle dovute, ubicate in altri settori urbani e destinate dal R.U. ad ospitare pubblici servizi. In ogni caso il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla sottoscrizione di specifica convenzione nella quale si dovranno regolare gli oneri a carico dei soggetti attuatori.

4. Per i nuovi esercizi commerciali si applicano, quanto ai parcheggi, in aggiunta agli standard di cui al presente articolo, le dotazioni di cui di cui al DPGR n. 15/R del 01.04.2009, disciplinate al successivo art. 35.

Art. 34 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato pertinenziali, nella misura minima di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) sostituzione edilizia;
  • d) addizioni volumetriche di edifici esistenti, comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul) e del numero delle unità immobiliari;
  • e) ristrutturazione edilizia comportante aumento di carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso).

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio, ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • per la nuova edificazione e per la ristrutturazione urbanistica, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
  • per le ristrutturazioni edilizie comportanti aumento del carico urbanistico, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume e comunque in misura non inferiore a:
    • * in caso di destinazione d'uso residenziale, un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista negli interventi di addizione volumetrica e di ristrutturazione edilizia;
    • * in caso di destinazione d'uso direzionale e commerciale, tre posti auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso turistico ricettiva, due posti auto ogni 100 mq di Sul;

per le addizioni funzionali e solo nel caso che queste superino i 40 mq di Sul, nella misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume aggiunto e comunque nella misura minima di un posto auto;

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiamo una superficie maggiore di quella richiesta dalla L. 122/89 e s.m.i., in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml 150 dall'edificio interessato dal progetto.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale.

Art. 35 Criteri per l'insediamento di attività commerciali

1. Le attività commerciali, fatti salvi i criteri di cui al presente articolo e nel rispetto di ogni norma e disciplina vigente in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale o in altri in cui, per la relativa destinazione, siano specificatamente previste le funzioni commerciali, che abbiano altresì:

  • accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
  • disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico;
  • compatibilità territoriali e ambientali in relazione all'attività svolta, con particolare riguardo al centro storico.

In particolare l'insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita dovrà essere valutato in relazione al grado di congestione delle infrastrutture stradali esistenti, ad eventuali adeguamenti infrastrutturali, al livello delle emissioni inquinanti ed alla presenza di aree da preservare ai fini dell'equilibrio ecologico e paesaggistico.

2. Nell'ambito di tali previsioni, nel rispetto della normativa di settore e delle specifiche procedure insediative, in funzione della consistenza, nel territorio comunale di Vernio possono essere collocate le seguenti tipologie di esercizi di vendita in sede fissa:

  • * esercizi di vicinato, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq;
  • * medie strutture di vendita, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
  • * grandi strutture di vendita di tipologia "C", ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 5.000 mq e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);

Per le nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, dovrà essere garantito, oltre al rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/68 di cui al precedente Art. 33, laddove richiesti dalle discipline delle presenti NTA, la dotazione minima di parcheggi previsti dalla D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., ovvero:

  • a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso e devono soddisfare i seguenti rapporti dimensionali, in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale:

  • a. esercizi di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1 mq / 1 mq di superficie di vendita;
  • b. medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1,5 mq / 1 mq di superficie di vendita oltre a 1 mq / 1 mq di superficie utile coperta destinata ad altre attività complementari a quella di vendita aperte al pubblico; le medie strutture di vendita devono altresì assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso e gestione di servizi unitaria, risulti uguale o superiore a mq. 300; le quantità di cui al presente comma devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie strutture di vendita in locali commerciali esistenti;
  • c. grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 2mq / 1 mq di superficie di vendita e quanto altro previsto ai sensi della legislazione regionale.

Il Comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

  • a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
  • b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
  • c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
  • d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
  • e) collocazione dell'esercizio in aree interessate dall'operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;
  • f) gallerie d'arte.

3. I Tessuti urbani di cui al successivo Capo I del Titolo V, costituiscono il riferimento per la definizione:

  • della tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico e le eventuali soglie dimensionali da rispettare;
  • della dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali;
  • del rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio;
  • della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma della legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • della dotazione di parcheggi di relazione.

4. All'interno di ciascun Tessuto urbano, individuato in ragione delle caratteristiche morfologico-insediative dei diversi contesti, fermo restando le prescrizioni di cui all'Art. 32 - Standard relativi alla destinazione d'uso, sono di seguito definite le caratteristiche degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione):

  • 1) Negli Ambiti Storici o storicizzati AS e negli Ambiti ad Assetto Consolidato AC sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, con interventi edilizi coerenti con i caratteri degli edifici e dei tessuti urbani interessati e per i quali non sarà richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo;
  • 2) negli Insediamenti Residenziali Recenti Singolari ed Unitari IRS e IRU, sono ammessi:
    • a) gli esercizi di vicinato, per i quali:
      • la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • la verifica delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
    • b) le medie superfici di vendita; il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare a servizio dei nuovi esercizi commerciali di media superficie dovrà osservare le seguenti disposizioni:
      • i parcheggi per la sosta stanziale non dovranno essere inferiori a 1 mq ogni 10 mc, maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci e potranno essere reperiti, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • i parcheggi per la sosta di relazione, realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia o di nuova edificazione: 1,5 mq/mq di superficie di vendita, reperibili anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
  • 3) nei Nuclei Storici minori del territorio, non è consentita l'attività di vendita, mentre sono consentite le attività di pubblico esercizio e somministrazione;
  • 4) negli Insediamenti Produttivi Recenti IPR, oltre a quanto previsto negli altri Insediamenti Recenti, ai punti a) e b) e per i quali si dovrà osservare le disposizioni già definite per il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare, è anche ammesso:
    • a) l'insediamento di attività di vendita all'ingrosso; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio, è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
      • * macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
      • * materiale elettrico;
      • * colori e vernici, carte da parati;
      • * ferramenta ed utensileria;
      • * articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      • * articoli per riscaldamento
      • * strumenti scientifici e di misura;
      • * macchine per ufficio;
      • * auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
      • * combustibili;
      • * materiali per l'edilizia;
      • * legnami.
    • b) l'insediamento di grandi superfici di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);
    • c) per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione.

5. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa

6. I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

7. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

8. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

CAPO IV DIMENSIONAMENTO

Art. 36 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)

1. Il Piano Strutturale, per la definizione dell'entità delle trasformazioni fisiche e funzionali, ha previsto due Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E), che vengono recepite dal presente RU:

  • UTOE 1- La valle ed i versanti del Bisenzio
  • UTOE 2 - Le frazioni ed i nuclei dell'alta valle
  • UTOE 3 - La conca di Montepiano

2. Per ciascuna U.T.O.E. il R.U provvede inoltre a delineare e definire:

  • il perimetro dei centri abitati;
  • le zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree verdi, le infrastrutture ed i servizi pubblici e di interesse pubblico;
  • le aree sottoposte obbligatoriamente a progettazione unitaria (P.A. o I.C.).

3. In relazione al disposto del comma 5 dell'art. 55 della L.R. 1/05, gli interventi di trasformazione ed i conseguenti vincoli espropriativi sono dimensionati nel R.U., in riferimento alle U.T.O.E., per il quinquennio successivo alla sua approvazione; pertanto il diritto ad edificare assume efficacia solo per gli ambiti interessati da trasformazione appositamente individuati nel presente R.U..

Art. 37 Criteri relativi al dimensionamento del R.U.

1. I limiti dimensionali fissati dal PS per l'orizzonte temporale di 15 anni, sono derivati dalla VAS, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi strategici costituiscono il riferimento per il Regolamento Urbanistico, per i programmi, i progetti e i piani di settore e devono sempre essere rispettati, in quanto garantiscono la sostenibilità degli interventi. La sostenibilità dello sviluppo territoriale è perseguita valutando le prestazioni delle risorse essenziali del territorio. In particolare:

  • non concorrono al dimensionamento gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie, i cambi di destinazione d'uso e gli ampliamenti edilizi che non comportino la formazione di nuovi ulteriori alloggi, o posti letto e unità di servizi privati.
  • concorrono al dimensionamento gli interventi di addizione volumetrica che comportano la formazione di nuove unità immobiliari, quelli di nuova edificazione, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni urbanistiche, per le quote di Sul interessate da mutamento d'uso e le nuove edificazioni da realizzarsi tramite piano attuativo o intervento convenzionato;
  • non sono computati, ai fini del dimensionamento, i posti letto offerti dalle attività agrituristiche, così come i passaggi da casa rurale a civile abitazione, mentre sono computati tutti gli altri mutamenti da destinazione d'uso agricola alle altre funzioni.

2. In attuazione ai disposti della L.R. 1/05 e del Regolamento di attuazione 3R, e s.m.i., nel quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento urbanistico sono state prelevate dal dimensionamento del Piano Strutturale le quantità di Sul residenziali, comprensive di quelle commerciali di vicinato, produttive, commerciali per le medie superfici, direzionali ed i posti letto riferiti alle attività turistico ricettive, da attuare nel quadro previsionale strategico quinquennale del presente Regolamento urbanistico.

Nella tabella seguente si evidenziano le dimensioni massime sostenibili ed anche il saldo residuo per ogni funzione principale di cui all'art. 7 dello stesso regolamento:

Per l'intero territorio comunale
Funzione principale dim. max. da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale 47,418 mq/sul 9.306 38.112 mq/sul
produttiva 7.000 mq Sul 118 6.882 mq Sul
direzionale 3.500 mq Sul 2.250 mq Sul 1.250 mq Sul
media superficie 3.000 mq Sul 1.300 mq Sul 1.700 mq Sul
turistico ricettiva 350 posti letto 350 posti letto 0 posti letto

In riferimento alle singole UTOE:

U.T.O.E. 1) La valle e i versanti del Bisenzio
Funzione principale dim. max. da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale Sul mq 38.905 6.475 mq Sul 32.430 mq Sul
produttiva Sul mq 3.000 0 5.000 mq Sul
direzionale Sul mq 5.000 1.750 mq Sul 1.250 mq Sul
media superficie Sul mq 3.000 1.300 mq Sul 1.700 mq Sul
turistico ricettiva Posti letto n. 100 100 posti letto 0 posti letto
U.T.O.E. 2) Le frazioni e i nuclei dell'alta valle
Funzione principale dim. max. da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale Sul mq 3.185 1.366 mq Sul 1.819 mq Sul
produttiva Sul mq 500 0 500 mq Sul
direzionale Sul mq 0 - -
media superficie Sul mq 0 - -
turistico ricettiva Posti letto n. 50 50 posti letto 0 posti letto
U.T.O.E. 3) La conca di Montepiano
Funzione principale dim. max. da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale Sul mq 5.328 1.465 mq Sul 3.863 mq Sul
produttiva Sul mq 1.500 118 mq di Sul 1.382 mq Sul
direzionale Sul mq 500 500 mq Sul 0
media superficie Sul mq 0 - -
turistico ricettiva Posti letto n. 200 200 posti letto 0 posti letto

4. Per gli ampliamenti agli edifici residenziali costituiti dal rialzamento di un piano e i cambi d'uso determinati dal recupero di annessi agricoli e la ricostruzione di ruderi, il dimensionamento è effettuato sulla base di una stima riferita al quadro strategico quinquennale del RU.

5. Al fine di consentire l'eventuale potenziamento delle attività già esistenti, così come disciplinato al successivo Art. 87, e la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti nei quali tale destinazione è definita come ammissibile dal presente RU, il piano assume l'intero dimensionamento definito dal PS per la funzione turistico-ricettiva (espresso in posti letto e non localizzato).

6. L'Ufficio Urbanistica - attraverso l'attività di monitoraggio - dovrà redigere il bilancio degli interventi realizzati anno per anno. In caso di raggiungimento del massimo ammissibile si dovrà procedere alla variante al PS. Ogni due anni si provvederà a produrre un rapporto sullo stato di attuazione del R.U., con particolare riferimento agli interventi sul sistema infrastrutturale ed alle dotazioni degli standard urbanistici.

Art. 38 Il dimensionamento delle attrezzature e dei servizi pubblici (standard urbanistici)

1. Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard urbanistici pari a 25 mq/abitante, riferita all'insieme del territorio comunale. Le articolazioni quantitative di riferimento assunte sono:

  • parcheggi pubblici 5,0 mq/ab.
  • verde pubblico 12,0 mq/ab.
  • attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.
  • attrezzature collettive 3,5 mq/ab.

2. Al fine della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo del fabbisogno di aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza, si assume la corrispondenza di 100 mc ad abitante, equivalente a 33,33 mq di Sul, così come indicato dal PS.

3. La verifica della dotazione di aree per le attrezzature di interesse comune è stata effettuata considerando l'intero territorio comunale.

4. Le aree preordinate all'esproprio nel periodo di vigenza del presente RU sono indicate con apposito simbolo grafico nelle tavole in scala 1:2000.

CAPO V LE ATTREZZATURE DI SERVIZIO PUBBLICHE

Art. 39 Aree per spazi e attrezzature di interesse comune

1. Negli elaborati cartografici del RU, con lettera S, sono individuati le parti del territorio destinate a spazi, servizi e attrezzature di interesse comune, di cui al D.M. 1444/68, che regola le quantità fra servizi, attrezzature e spazi pubblici e abitanti insediati o insediabili, nell'ambito del territorio comunale. Sulle tavole del RU sono indicate, con specifica simbologia, le funzioni previste su ciascuna area o edificio, nelle articolazioni di cui al precedente Art. 9, lettera f). Il passaggio da una funzione di interesse generale all'altra non comporta variante al RU, ma deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. In tali aree il RU si attua mediante intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

3. In tali aree gli interventi ammessi sono di norma realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc.. Per gli interventi relativi a strutture esistenti, fatto salvo la specifica normativa contenuta nel presente Titolo, sono ammessi i tipi di intervento previsti per il patrimonio edilizio esistente, relativamente all'ambito urbano entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati, con le limitazioni poste a tutela degli edifici schedati.

4. In base agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/01, costituiscono a tutti gli effetti vincolo preordinato all'esproprio le aree indicate nelle tavole - Disciplina del territorio: le aree urbane - con un apposita campitura grafica e riservate alla nuova realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. La realizzazione delle nuove attrezzature, che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, può essere effettuata:

  • dal comune o da altri enti pubblici;
  • da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività.

5. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni ed entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Decorso tale termine il vincolo decade e può essere motivatamente reiterato con la adozione di strumenti urbanistici o loro varianti tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici.

6. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità sono :

  • l'approvazione del Progetto definitivo dell'opera pubblica;
  • l'approvazione di uno strumento urbanistico anche di settore o attuativo a seguito di conferenza di servizi o perfezionamento di un accordo di programma.

7. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio Comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel regolamento urbanistico, purché siano assicurate le dotazioni minime stabilite dal DM 1444/1968 e dal piano strutturale.

8. Il Consiglio Comunale può decidere che una quota delle superfici destinate a parcheggi pubblici sia adibita a parcheggi di pertinenza, cioè a uso riservato degli abitanti e degli utenti degli edifici o delle unità immobiliari delle contigue aree urbane, purché venga garantita la dotazione per parcheggi pubblici e d'uso pubblico stabilita dal DM 1444/1968 e dal piano strutturale.

9. Eventuali variazioni della destinazione d'uso vincolante a standard attribuita dal regolamento urbanistico, ad immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, o di enti parastatali, di enti pubblici economici di interesse statale, della Regione, di enti o aziende dipendenti dalla Regione, della Provincia di enti o aziende dipendenti dalla Provincia, possono essere apportate solamente previa intesa con il soggetto proprietario.

Art. 40 Aree per l'istruzione

1. Il RU individua le aree pubbliche destinate alle attrezzature scolastiche con apposita campitura e simbolo grafico, corrispondenti alle aree indicate con lettera a) dal DM 1444/68, all'art. 3. L'Amministrazione Comunale potrà comunque utilizzare per attività scolastiche anche edifici esistenti che non siano compresi in tali aree.

2. Nelle aree pubbliche destinate alle attrezzature scolastiche sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica e la costruzione di nuovi edifici scolastici.

3. Il RU non fissa parametri urbanistici per l'edificabilità in dette zone. Le aree suddette sono, agli effetti della edificabilità, condizionate unicamente alla funzionalità delle strutture edilizie che dovranno essere costruite. Valgono sempre le prescrizioni riferite al Tessuto urbano d'appartenenza e dovranno essere rispettati i valori ambientali e paesaggistici e le normative di legge relative alla edilizia scolastica. L'edificazione delle strutture edilizie potrà comunque avvenire solo dopo l'approvazione di un progetto unitario di sistemazione organica dell'intera zona oggetto dell'intervento che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

4. Nel caso di nuova edificazione i parcheggi dovranno essere almeno pari al 20% della superficie utile lorda (Sul).

Art. 41 Verde pubblico

1. Sono le aree, corrispondenti a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, attualmente destinate o che il R.U. destina a parchi, giardini pubblici e aree attrezzate per il gioco e il tempo libero, compreso i relativi impianti tecnologici ed i servizi complementari quali: chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree.

2. Il verde pubblico è componente essenziale per la qualità degli insediamenti. In tali aree dovranno essere conservate e riqualificate, laddove presenti, le fasce di vegetazione ripariale, incrementando i collegamenti verdi fra le diverse aree del centro urbano (verde di connettività urbana), al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Si dovrà evitare l'alterazione del profilo morfologico del terreno, a meno che ciò sia necessario per migliorare le condizioni di stabilità dei terreni e di gestione delle acque.

3. In tali aree, la superficie deve essere sistemata a verde con copertura erbacea, arbustiva e arborea e può essere interessata da piccoli manufatti, di non più di un piano fuori terra, funzionali allo svolgimento delle attività di fruizione collettiva e del tempo libero, ivi compreso la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Il dimensionamento delle attrezzature e delle strutture di supporto deve essere stabilito di volta in volta per ogni singolo intervento in base alle specifiche esigenze delle funzioni che dovranno essere svolte nell'area oggetto d'intervento.

4. Le aree da cedere e destinare a verde pubblico per i diversi interventi privati devono essere quanto più possibile accorpate e debbono risultare effettivamente accessibili e fruibili: non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico eventuali piccole aree sparse e/o di forma fortemente irregolare e/o in forte declivio, ovvero con pendenze del terreno superiori al 20 %.

Art. 42 Verde sportivo

1. Sono le aree, corrispondenti a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, pubbliche e private, indicate come VS, già destinate o che il R.U. destina, ad attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico. All'interno di queste è consentita la realizzazione di costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, tribune, ecc. e anche di attrezzature di svago e ristoro.

2. Nelle aree esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ampliamento delle attività sportive esistenti, subordinando quest'ultimo ad un P.A. o I.C. che comprenda l'intera area.

3. Le aree di nuova previsione sono oggetto di Piani Particolareggiati o di progetti unitari, che individuano le aree per l'esercizio sportivo, le aree di pertinenza, il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto e gli spazi idonei per i parcheggi. È previsto il convenzionamento con gli operatori privati.

4. Le aree destinate al verde sportivo devono, laddove possibile, essere collegate con il sistema delle piste ciclabili.

Art. 43 Impianti sportivi pubblici e di interesse pubblico coperti

1. Sono le aree, corrispondenti a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, già destinate o che il R.U. destina, ad attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico.

2. Gli interventi edilizi ammessi sulle strutture esistenti sono: - manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia - sostituzione edilizia.

3. In tali aree sono consentiti interventi volti all'ampliamento o alla nuova realizzazione di impianti sportivi, con relativi impianti tecnologici e di servizi complementari quali: bar, ristoranti. Il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto deve essere stabilito di volta in volta per ogni singolo intervento, secondo le specifiche norme del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive ed alle viventi norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi. Gli interventi sono attuati mediante P.A. esteso all'intera area oggetto di intervento. Qualora l'intervento sia di iniziativa privata deve essere prevista la sottoscrizione di specifica convenzione che stabilisca le fasi di realizzazione e le modalità di gestione per quanto di interesse comune oltre a quanto previsto per i P.A..

Art. 44 Parcheggi pubblici

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico a raso sono aree attrezzate, di proprietà pubblica o privata, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile. La definizione delle aree di sosta dei veicoli dovrà contemplare i requisiti adeguati alla fruizione pedonale, attraverso un'opportuna configurazione delle aree.

2. La realizzazione di aree destinate a parcheggio deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.. Particolare attenzione dovrà essere riposta nel garantire la massima permeabilità delle aree, prevedendo sistemi di raccolta e di ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche.

  • tutti i parcheggi dovranno prevedere parte della superficie di parcamento destinata alla sosta dei ciclomotori e delle biciclette. Per consentire la sosta delle biciclette, nelle relative aree di stazionamento dovranno essere ubicate apposite rastrelliere.
  • gli spazi di accesso e di manovra potranno avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (grigliato erboso, terre stabilizzate, blocchetti di cemento autobloccanti, ecc.). Le acque di pioggia non infiltrate nel terreno dovranno essere raccolte e convogliate in aree con superficie permeabile, ovvero ritenute, anche temporaneamente, evitando il loro convogliamento immediato nel sistema fognario o nei corsi d'acqua.
  • gli stalli delle aree destinate a parcheggi pubblici a raso dovranno essere ombreggiati con specie arboree ad alto fusto, nella quantità di almeno un albero ogni 80 mq di parcheggio.
  • per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari. Vengono fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

3. Nei parcheggi pubblici dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; in ambito urbano nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili. Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

Art. 45 Aree per attrezzature cimiteriali

1. Sono quelle che comprendono aree adibite a cimiteri, crematori e servizi ed attrezzature comunque connessi con la sepoltura. Di tali zone fanno parte le relative zone di rispetto così come indicate nelle tavole di R.U.

2. In dette aree, oltre ad interventi di manutenzione e restauro, sono ammessi anche interventi di adeguamento e di ampliamento, non subordinati a indici o parametri particolari ma solo rapportati ad esigenze funzionali.

3. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero
  • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  • interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • opere di adeguamento stradale;
  • reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle norme, e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
  • pratiche agricole;
  • usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
  • attività ricreative all'aperto.

Fatta eccezione per i chioschi come specificati al successivo comma, nelle fasce di rispetto:

  • non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VII sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento della Sul.

4. Nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

Art. 46 Altre aree per strutture private di uso pubblico e collettivo

1. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sanitario, sociale e assistenziale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico, pur non rientrando fra quelle computate ai fini del calcolo degli standard urbanistici.

2. Nel territorio comunale sono ammesse le seguenti attività, anche gestite da privati, di interesse pubblico e/o collettivo:

  • circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
  • centri e/o attrezzature sociali;
  • centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
  • strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
  • sedi di associazioni onlus;
  • attrezzature sportive di quartiere;
  • residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
  • attrezzature per l'infanzia (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
  • parcheggi.

3. Potranno inoltre essere consentiti interventi ulteriori a quanto già esistente, per la realizzazione di attrezzature di uso pubblico da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione comunale sulla base di un progetto organico di utilizzazione dell'area sulla quale si intende realizzare l'intervento e le modalità di gestione del servizio nell'interesse comune. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere convenzione con la quale si impegnino a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e della modalità dell'uso pubblico.

4. Gli interventi per queste specifiche attività sono generalmente quelli ammessi dal RU, ed indicati nella cartografia. Agli scopi del precedente comma 3, per quanto riguarda fabbricati esistenti con caratteristiche tipologiche e/o dimensionali non rispondenti alle attività di servizio che dovranno accogliere, o comunque non adeguati alle esigenze dei servizi afferenti, sono consentiti il cambio di destinazione d'uso a servizi di uso pubblico e aumenti delle Sul non superiori al 20% di quelle legittime esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, nel rispetto di un rapporto di copertura (Rc) non superiore al 50% e di un'altezza massima (Hmax) di 7,50 ml, sempre fatte salve le limitazioni sugli edifici schedati. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi che prevedono aumenti di Sul superiori al 20% sono comunque subordinati alla redazione di un P.d.R..

Art. 47 Fruibilità dei servizi

1. Negli ambiti urbani deve essere data priorità di attuazione alle misure di riorganizzazione della rete infrastrutturale e della sosta previste dal presente RU, per garantire la piena fruibilità delle funzioni pubbliche e/o di uso pubblico.

2. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti, nell'ambito o in prossimità dei quali ricadono funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione di misure che garantiscano l'accessibilità pedonale alle funzioni stesse.

3. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti, nell'ambito o in prossimità dei quali ricadono edifici scolastici, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione di percorsi pedonali protetti che garantiscano l'accessibilità pedonale agli edifici stessi, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.

4. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è fatto obbligo di prevedere l'accessibilità pedonale e in particolare, per le strade che interessano i servizi scolastici, la realizzazione di percorsi pedonali protetti, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.

5. Nell'ambito degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi scolastici, devono

essere garantite:

− l'assenza di barriere architettoniche;

− l'accessibilità con percorsi pedonali protetti;

− la dotazione di uno spazio scoperto di pertinenza;

− la centralità dei servizi scolastici rispetto ai raggi di gravitazione.

6. Le trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché di nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni, che comportino un'alta necessità di accesso in un momento determinato (fabbriche, supermercati, in corrispondenza dei turni d'entrata e d'uscita dei lavoratori) sono subordinati alla stima dell'influenza di tale necessità di accesso sulle dinamiche di traffico (tempi e volumi), nonché all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari per ridurre l'impatto sull'ora di punta, quali la differenziazione degli orari di inizio e fine dell'attività lavorativa, rispetto agli orari prevalenti delle attività della zona nonché, la promozione presso i lavoratori di forme di mobilità alternativa all'auto privata.

7. Nelle trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché di nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni, che comportino un'alta necessità di accesso (supermercati e altri spazi, pubblici e privati di richiamo per la popolazione) è fatto obbligo di prevedere per l'utenza la possibilità di accesso con mezzi diversi dall'auto privata.

8. Nell'ambito delle trasformazioni di attivazione di utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione come supermercati, grandi centri commerciali e altri spazi pubblici e privati di richiamo della popolazione, dovranno essere individuate aree da destinare all'attivazione di punti telematici per l'erogazione di servizi pubblici.

Art. 48 Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

1. Le trasformazioni fisiche relative ad edifici, con funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, di non adeguata accessibilità, sono subordinate alla rimozione delle barriere architettoniche.

2. Per gli interventi relativi a nuove urbanizzazioni e di nuova edificazione, sia pubblici che privati e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il R.U. prescrive il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. In particolare, in corrispondenza di tutti i lavori di manutenzione straordinaria che di norma vengono effettuati con appalti, si prescrive:

  • garanzia della continuità planimetrica dei percorsi pedonali su tutte le strade di proprietà comunale;
  • collegamenti con i percorsi paralleli o adiacenti separati dalla carreggiata stradale, per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, raccordati mediante raccordi altimetrici;
  • allargamento dei marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m, al lordo dei manufatti da cui non si possa prescindere la presenza, ogni volta che la modifica non si riveli incompatibile con le esigenze della circolazione veicolare;
  • spostamento dei pali della pubblica illuminazione al fine di garantire una larghezza minima netta per il transito dei pedoni di 0,90 m;
  • spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito (0,90 m);
  • eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovute sia a lapidi o chiusini di manufatti interrati o ad interazioni con strutture di proprietà pubbliche o private adiacenti;
  • realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali;
  • stesa di manti di usura o posa di pavimentazioni, al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

3. Entro cinque anni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, sulla base del censimento eseguito, l'Amministrazione Comunale nel redigere i programmi pluriennali delle opere pubbliche dovrà inserire il programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, prioritariamente per gli edifici pubblici e per i percorsi con maggiore affluenza.

4. Il censimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e la determinazione degli interventi necessari per il loro superamento dovranno essere aggiornati almeno ogni cinque anni.

CAPO VI SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 49 Condizioni alle trasformazioni

1. Le norme di cui ai successivi articoli definiscono condizioni alle trasformazioni del territorio, derivanti dalla valutazione ambientale strategica, effettuata ai sensi della L.R. n.1 del 2005 e s.m.i., che devono essere rispettate dai soggetti pubblici e privati, in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto: hanno carattere generale e si applicano a tutto il territorio comunale.

2. Ogni trasformazione disciplinata dal presente strumento urbanistico è subordinata alla verifica della potenzialità di allacciamento ai sistemi a rete, alla verifica dell'efficienza delle stesse a recepire nuovi carichi urbanistici, alla verifica del non superamento dei limiti consentiti e delle soglie massime previste dalla legislazione di settore; in particolare dovrà attestare l'efficienza del sistema idrico, del sistema fognario, del sistema smaltimento rifiuti e dell'impossibilità ad emettere nell'aria emissioni pericolose.

3. A tal fine l'atto di governo del territorio dovrà essere corredato di idonei elaborati, volti a verificare e riferire in ordine a:

  • approvvigionamenti idrici: ove gli interventi richiedano significativi incrementi dei prelievi idrici occorre la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento nella formazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indisponibilità devono essere verificate le possibilità di opere di adeguamento della rete o di prelievo;
  • scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentite le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa;
  • scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo verificare, sentite le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate;
  • risparmio energetico: dovrà farsi ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. Ai fini del risparmio energetico e della qualità abitativa, nel progetto dei nuovi insediamenti si dovranno considerare i fattori climatici caratteristici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte morfologico- insediative e tipologico-architettoniche;
  • rifiuti: devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, e prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti;
  • campi elettromagnetici: ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione esistenti deve essere valutata l'esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure per ridurne l'impatto.

Art. 50 Disposizioni per il risparmio idrico

1. Gli interventi di trasformazione degli assetti territoriali, ovvero di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione di cui agli artt. 18, 19 e 20, sono soggetti all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile, attraverso l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche e l'applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico. Per questo, con l'obiettivo di riservare prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano, devono essere posti in essere:

− la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi;

− la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche;

− il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica vigente;

− l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni.

2. I Piani Attuativi e i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo definiscono le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque potabili e, di norma, prevedono la realizzazione di reti idriche duali, il reimpiego ai fini non potabili delle acque reflue, la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

3. Sono subordinati alla presentazione, nel contesto del piano attuativo o del progetto edilizio, di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi usi, alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico:

  • le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 m3/anno;
  • gli interventi di realizzazione di nuove edificazioni per attività turistico-ricettive;
  • gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali (Ia).

4. Le attività ricettive di ogni tipo (alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, case vacanza, ecc.), esistenti e di progetto, dovranno prevedere reti duali e serbatoi d'accumulo, unitamente all'adozione di sistemi a basso consumo di acqua per l'irrigazione dei giardini e delle aree verdi.

5. Il Regolamento Edilizio dovrà incentivare l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione, i dispositivi per la regolazione degli erogatori di acqua e delle acque di scarico, ecc., e il riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi non potabili.

Art. 51 Rete fognaria e depurazione

1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a perseguire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, attraverso:

  • a) l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti;
  • b) in caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l' accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione;
  • c) la realizzazione di un sistema di allontanamento, che preveda il convogliamento degli scarichi in reticoli idrografici esistenti di sufficiente dimensione deve garantire livelli di qualità ambientale corrispondenti, ai limiti di cui alla Tabella III, allegato V, Parte III, del D. Lgs n.152/06. Tali condizioni compresa la verifica dell'adeguata dimensione del reticolo idrografico, dovranno essere documentate nella relazione tecnica allegata al progetto.
  • d) nel caso in cui non sia possibile realizzare un allontanamento come al punto precedente potranno essere adottati idonei sistemi di trattamento alternativi compatibili con le caratteristiche di vulnerabilità dei terreni. Tale valutazione dovranno essere appropriatamente documentate nella relazione geologica allegata al progetto;
  • e) l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo:
    • la totale impermeabilizzazione delle condutture;
    • il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo ricettore;
    • la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate, come definite dalla vigente normative in materia.

    2. L'attuazione delle trasformazioni, fisiche e/o funzionali, disciplinate da piani attuativi è subordinata alla verifica dell'adeguato dimensionamento del sistema fognario, all'eventuale adeguamento e/o completamento dello stesso e/o alla sua realizzazione, nonché all'allacciamento del sistema fognario all'impianto di depurazione o ad altro impianto di depurazione specificamente realizzato.

3. Gli insediamenti produttivi devono essere allacciati alla pubblica fognatura e gli scarichi rispettare i limiti previsti dal regolamento del Gestore. Qualora le acque reflue prodotte non rispettino tali limiti, dovranno essere richiesti opportuni sistemi di abbattimento a piè di fabbrica.

Art. 52 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Il RU prevede misure di compensazione per le emissioni inquinanti immesse in atmosfera dalle diverse sorgenti (impianti di riscaldamento, impianti industriali, traffico motorizzato, impianti di illuminazione e reti per le telecomunicazioni ed energia) e rinvia ai piani e regolamenti specifici.

2. Il R.U. prevede un incremento delle aree verdi permeabili e delle biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera, favorendo la riduzione delle concentrazioni, in particolare:

  • l'incremento delle fasce alberate, delle formazioni vegetazionali dense e delle barriere vegetali, con funzione di fonoassorbenza e di abbassamento delle concentrazioni degli inquinanti fisici e chimici;
  • la riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (effetto "isola di calore urbano"), attraverso la riduzione dell'impermeabilizzazione il riequilibrio e il ristabilimento degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

3. Le trasformazioni che possano comportare un incremento dei flussi di traffico, e/o, comunque, di emissioni inquinanti e/o acustiche, sono subordinate alla verifica degli effetti che tale incremento può comportare sul sistema aria, nonché all'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere e compensare i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, quali la messa in opera od il perfezionamento dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, di isolamento acustico degli edifici, e simili.

Art. 53 Riduzione dell'uso dei combustibili fossili per il riscaldamento

1. Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici, sia attraverso una riduzione dei consumi, che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili. A tal fine la progettazione di tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e comunque con aumento del carico urbanistico, nonché di nuova costruzione, dovrà essere indirizzata al rispetto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005, come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.

2. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005 "Norme in materia di energia" e con il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) ed il Piano energetico provinciale. In particolare per le nuove costruzioni dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, geotermica e quella derivante da biomasse, che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto.

  • b) Per i nuovi edifici o le ristrutturazioni urbanistiche vige l'obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005, art. 23), che dovranno risultare integrati con le architetture di progetto.
  • c) Nei condomini è da incentivare l'uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie singole.

3. In questo quadro il RU stabilisce e il Regolamento edilizio eventualmente dettaglia e/o integra, che lo spessore delle murature esterne il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari non sono computati ai fini degli indici e dei parametri urbanistici stabiliti dallo stesso RU.

Art. 54 Inquinamento luminoso

1. Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso. In particolare dovrà essere predisposta una rete di illuminazione che assicuri il miglioramento della qualità della vita dei cittadini garantendo la fruizione dello spazio pubblico nei centri urbani e dei beni monumentali o ambientali presenti sul territorio. In particolare dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio.

2. L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall'Allegato III del PIER ed alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

3. L'illuminazione pubblica dovrà assicurare la massima sicurezza sulla rete della viabilità principale, specie negli attraversamenti dei centri urbani. Il piano dovrà anche individuare gli elementi paesaggistico-architettonici di rilievo da evidenziare al fine di un potenziamento dell'attrattività turistica del territorio, il tutto finalizzato anche all'ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

Art. 55 Inquinamento elettromagnetico

1. Le distanze minime da rispettare dagli elettrodotti per l'edificazione di fabbricati adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza prolungata di persone, sono quelle previste dalla legge n. 36/2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

2. In materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico si applicano inoltre:

  • il DPCM 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti ed eventuali modifiche ed integrazioni;
  • la relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 novembre 2004 DSA 2004/25291, Protezione della popolazione dall'esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici. Determinazione delle fasce di rispetto;
  • la LR Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005, Disposizioni in materia di energia.

3. Devono essere rispettati i limiti per l'esposizione puntuale ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente, riguardo le distanze di sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo:

  • l'eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se in prossimità di insediamenti;
  • l'eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi d'esposizione ai campi elettromagnetici.

4. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tenere conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana.

Art. 56 Classificazione acustica

1. Le trasformazioni fisiche e/o funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale, di cui all'art. 4 della Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 73

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, non sono ammesse trasformazioni ad attività artigianali e industriali, e la viabilità deve essere esclusivamente di interesse locale.

3. Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI del Piano di classificazione acustica del territorio, non sono ammesse trasformazioni nuove residenze, ad esclusione di quelle destinate al personale di custodia.

4. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Art. 57 Gestione dei rifiuti

1. Gli obiettivi generali in materia di gestione dei rifiuti sono:

  • riduzione dei consumi di merci e confezioni a perdere qualora siano sostituibili - a parità di condizioni - da prodotti riutilizzabili più volte;
  • sostegno a forme di consumo e distribuzione delle merci che minimizzino la produzione di rifiuti;
  • sostegno a impiego di prodotti che minimizzino la produzione di rifiuti;
  • riduzione dell'immissione di rifiuti verdi e organici, incentivando e valorizzando l'autocompostaggio;
  • riduzione della formazione di rifiuti e della loro pericolosità tramite impiego di tecnologie pulite nei cicli produttivi;
  • raccolta differenziata-riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia.

2. Nella previsione di nuovi insediamenti residenziali, commerciali o produttivi e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, si deve adeguatamente considerare e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97 e dai Piani Regionale e Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

3. I piani attuativi devono prevedere, secondo i criteri indicati nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, spazi adeguati per la localizzazione di:

  • a) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per favorire la raccolta differenziata, con particolare attenzione alle grandi utenze (supermercati, alberghi e attrezzature collettive, attività speciali, ecc.);
  • b) idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali (a esempio rifiuti inerti) o di grosse dimensioni;
  • c) ecocentri, intesi quali punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, senza trattamenti;
  • d) depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie di rifiuti;
  • e) stoccaggi funzionali di piccole dimensioni, meglio specificati come luoghi di raccolta decentrati, a disposizione prevalentemente dell'utenza domestica, a meno di specifici accordi.

Art. 58 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Comune di Vernio favorisce il risparmio energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto delle vocazioni del territorio e nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e architettonici, che lo caratterizzano.

2. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • a. gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici; i pannelli potranno altresì essere ubicati su supporti a fianco degli edifici, esclusivamente quando questi siano dotati di una idonea area di pertinenza, allo scopo di minimizzarne la visibilità.
  • b. nelle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione su corpi edilizi minori secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo principale o a terra, nelle aree di pertinenza dei fabbricati, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che questo garantisca un minor impatto nel paesaggio, valutando comunque il corretto inserimento ambientale e privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni naturali già presenti sul territorio (siepi, alberature, salti di quota del terreno, ecc..). Negli edifici specialistici e nell'edilizia rurale classificata nelle Classe I e II, dal presente RU, l'installazione di tali impianti non potrà comunque interessare le coperture degli edifici principali.
  • c. In ambito urbano, è da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando l'opportunità di utilizzare quelle dei corpi edilizi secondari e poco visibili, alle seguenti condizioni:
    • gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari. In particolare:
      • * negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati in appoggio alla falda, a filo tetto, sul manto di copertura, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non risultino visibili dal piano stradale sottostante;
      • * i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
      • * per gli edifici di nuova costruzione o per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura;
      • * per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi.
  • e. Sono consentiti e favoriti gli impianti fotovoltaici negli ambiti estrattivi dismessi nel territorio aperto e nelle aree ex discarica.

3. Per gli impianti mini eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • si dovrà tener conto dell'impatto visivo rispetto alle aree di maggior pregio, sottoposte a tutela; sono comunque escluse dalla possibilità di installazione le aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004) e quelle di pertinenza riferite agli edifici per i quali il presente RU prevede interventi di restauro (re) e di risanamento conservativo (rc).

4. La produzione di energia da biomasse è indirizzata verso lo sfruttamento termico di impianti di piccola taglia, che assicurano un più stretto rapporto tra bacino di approvvigionamento e luogo di utilizzo; si dovrà incentivare per questo gli impianti di potenza inferiore ad un megawatt e favorire lo sviluppo della cosiddetta filiera corta, assicurando l'impiego di biomasse prodotte in loco, in particolare:

  • a) gli impianti connessi e complementari alle attività delle aziende agricole, sono ammessi nel territorio rurale, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e delle aree SIC-SIR, come definite dalla normativa di settore;
  • b) gli impianti sono prioritariamente ammessi nelle aree per la produzione.

5. Per tutti gli impianti la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrate, salvo che sia dimostrata l'effettiva impossibilità tecnica; per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica e SCIA dovrà essere prevista la stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione comunale e di atto d'obbligo per disciplinare:

  • gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
  • le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
  • le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.