Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Contenuti e ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento Urbanistico (RU) è l'atto di governo che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale di Vernio, nel rispetto dei principi ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale.

2. Il Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato dall'art. 55 della LR 1/2005 e s.m.i., la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

3. Il Regolamento Urbanistico approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, attraverso gli studi e le indagini contenute negli elaborati di cui al successivo art. 2.

Art. 2 Documenti costitutivi

1. Il R.U. è composto dai seguenti elaborati:

a) Il Progetto del Regolamento Urbanistico

  • Relazione illustrativa
  • Norme Tecniche di Attuazione
    • Appendice - Parametri urbanistici ed edilizi - Definizioni
    • Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC
    • Allegato 2 - Schede dell'edificato sparso
  • Tavole Disciplina del territorio: le aree extra urbane scala 1:10.000
    • Tav. Nord
    • Tav. Sud
  • Tavole Disciplina del territorio: le aree urbane scala 1:2.000
    • La Badia-Montepiano;
    • Montepiano-Risubbiani;
    • Luciana-Sasseta;
    • Cavarzano-Gagnaia;
    • S. Quirico-Mercatale;
    • Mercatale-Frazioni;
    • S. Ippolito;
    • Terrigoli-Le Confina.

Lo Studio geologico:

Aggiornamento degli elaborati del Piano Strutturale in scala 1:10.000:

  • Tav.P02 - Carta delle aree a pericolosità geologica (sostituisce la precedente)
  • Tav.P03 - Carta delle aree a pericolosità idraulica (sostituisce la precedente)
  • Tav.P05 - Carta delle problematiche idrogeologiche (sostituisce la precedente)
  • Relazione tecnica

Studio di Microzonazione Sismica in scala 1:5.000:

  • Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica e delle indagini:
    • Tav.GT01 - Montepiano
    • Tav.GT02 - Cavarzano
    • Tav.GT03 - Vernio
  • Carta delle indagini:
    • Tav.IN01 - Montepiano
    • Tav.IN02 - Cavarzano
    • Tav.IN03 - Vernio
  • Carta delle frequenze fondamentali dei depositi:
    • Tav.FR01 - Montepiano
    • Tav.FR02 - Cavarzano
    • Tav.FR03 - Vernio
  • Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica:
    • Tav.MS01 - Montepiano
    • Tav.MS02 - Cavarzano
    • Tav.MS03 - Vernio
    • Relazione tecnica

Fattibilità geologica:

  • Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica in scala 1:2.000:
    • Tav.01 La Storaia
    • Tav.02 La Badia-Montepiano
    • Tav.03 Montepiano-Risubbiani
    • Tav.04 Luciana-Sasseta
    • Tav.05 Cavarzano-Gagnaia
    • Tav.06 S.Quirico-Mercatale
    • Tav.07 Sant'Ippolito
    • Tav.08 Mercatale - Frazioni
    • Tav.09 Terrigoli - Le Confina - Frazioni
  • Allegato 3 - Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica per gli interventi PA e IC
  • Relazione tecnica.

2. Tutti i documenti costitutivi, di cui al precedente comma 1, risultano, nel loro insieme, elementi indispensabili per la corretta lettura e interpretazione del presente Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio.

Art. 3 Efficacia

1. Le disposizioni del Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Piano Regolatore Generale del Comune di Vernio, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1087 del 27.09.1999, pubblicata sul BURT del 27.10.1999.

2. Il Regolamento Urbanistico è valido a tempo indeterminato, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, dell'art. 55 della LR 1/05, ovvero le previsioni relative alle aree assoggettate a piano attuativo o a progetto di opera pubblica, che decadono dopo cinque anni dalla sua vigenza allorquando:

  • a) per le previsioni assoggettate a piano attuativo di iniziativa privata, i proponenti non abbiano stipulato la convenzione o non si siano impegnati verso il Comune, per quanto di loro competenza, con atto unilaterale d'obbligo, a dare attuazione alla pianificazione stessa;
  • b) per le opere pubbliche non siano stati approvati i progetti esecutivi; non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse o uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente all'esproprio.

3. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente RU sarà redatta una relazione sul monitoraggio degli effetti, di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i..

Art. 4 Poteri di deroga

1. Ai sensi dell'art. 54 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, i poteri di deroga di cui all'art. 41 quater, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'art. 16, della Legge 16 agosto 1967, n. 765, possono essere esercitate esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

  • a) purché la deroga operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);
  • b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 5 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 61 della L.R. n. 1/2005 ed all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
  • per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 64 e 66, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste.

3. Sono esclusi dalle presenti salvaguardie i titoli abilitativi che discendono da P.A. già approvati e convenzionati alla data di adozione del RU.

4. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire ed alle SCIA, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa previgente allo stesso RU, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo già rilasciato.

5. Le presenti misure di salvaguardia operano fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

Art. 6 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio - Le aree urbane", in scala 1:2000, con la specifica lettera maiuscola posta in alto a sinistra del simbolo a croce, sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone del centro storico del capoluogo e i nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale.
  • Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale.
  • Zone C, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate, o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità di cui alle precedenti zone B. Comprendono le zone di espansione, destinate alla nuova edificazione, prevalentemente residenziale, previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi.
  • Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E, le parti del territorio destinate agli usi agricoli;
  • Zone F, le parti di territorio destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.

Art. 7 Perimetro centri abitati

1. Il RU, nelle Tavole "Disciplina del territorio: le aree urbane" (da 1, a 9), con linea a punti, individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Si considerano centri abitati tutte le aree del territorio comunale interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi.

3. All'interno dei centri abitati, le aree scoperte e quelle utilizzate a fini agricoli intercluse, oltre a rispettare quanto previsto per il sub sistema di appartenenza, devono essere oggetto di interventi di manutenzione della superficie di terreno vegetale e degli impianti vegetazionali esistenti. Dovranno inoltre essere tenute pulite e in buono stato di manutenzione da parte dei proprietari, evitando la crescita di vegetazione infestante, il deposito e/o l'abbandono di materiali.

Art. 8 Struttura e organizzazione delle norme

1. L'organizzazione delle presenti norme è in primo luogo data dalle Parti, che corrispondono agli argomenti principali che affronta il piano: le Parti sono quattro, la prima generale, la seconda che tratta delle tutele e delle limitazioni dell'uso delle risorse, per mantenerne l'integrità e per la difesa dal rischio. Le prime due Parti trovano applicazione nell'intero territorio comunale, mentre la terza è articolata in ambiti urbani e territorio rurale. Ciascuna parte è poi suddivisa per Titoli, riguardanti specifici temi nei quali si articola ogni argomento principale e, quando i temi a loro volta devono essere sviluppati per diverse caratteristiche, vengono suddivisi ulteriormente in Capi.

2. Nella Parte prima - Disposizioni generali, vengono articolate le norme che hanno valore generale: al Titolo I, sono descritte le caratteristiche del piano, il livello di cogenza della disciplina e le salvaguardie da rispettare nella fase di transizione, dal vecchio PRG, alla definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico; nel Titolo II, si disciplina il modo in cui il piano trova Attuazione, con la definizione, al Capo I, dei tipi d'intervento, che per il RU di Vernio costituiscono il principale riferimento per gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi sul territorio comunale; al Capo II si distinguono i modi di intervento, ovvero con quali modalità deve essere attivata la procedura per gli interventi edilizi ed urbanistici e, nel caso di trasformazioni significative, con quale modalità devono essere distribuiti eventuali oneri e diritti tra i proprietari; nel Capo III si disciplinano le destinazioni d'uso ammissibili nel territorio comunale; il Capo IV detta disposizioni per il dimensionamento delle previsioni del RU, riferito alle funzioni principali e per il rispetto gli standard urbanistici ed il Capo V detta quelle che hanno a riferimento le dotazioni urbanistiche e le attrezzature di servizio pubbliche. Infine, al Capo VI, vengono dettate le ulteriori condizioni alle trasformazioni del territorio, per la mitigazione degli effetti da queste derivati e per un oculato uso delle risorse esauribili e più in generale, per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

2. Nella Parte seconda - Limiti d'uso delle risorse, sono dettate disposizioni garantiscono il mantenimento dell'integrità fisica del territorio di Vernio: al Titolo III i vincoli riguardanti le risorse e i beni sottoposti a tutela e le fasce di rispetto; al Titolo IV si disciplinano gli Interventi su suolo e sottosuolo e per la salvaguardia delle acque, mentre al Titolo V sono dettate le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica delle azioni di Piano.

3. Nella Parte terza - La gestione degli insediamenti esistenti, sono innanzi tutto, al Titolo VI, le discipline riferite al sistema insediativo comunale, con la sua articolazione, al Capo I, in Tessuti urbani, che costituiscono il riferimento per le principali funzioni ammesse e per le prescrizioni riguardanti aspetti tecnici e costruttivi degli edifici, mentre al Capo II si aggiungono le disposizioni per il raggiungimento di una più elevata qualità urbanistica ed ambientale di tutti gli ambiti urbani. Al Titolo VII, Capo I, vengono dettate le discipline generali di tutela per il territorio rurale e poi, al Capo II, vengono disciplinate le attività agricole e le modalità di realizzazione dei nuovi edifici utili alla conduzione dei fondi. Al Capo III di disciplinano gli interventi ammessi sugli edifici e sugli spazi aperti negli ambiti extraurbani, anche sulla base della classificazione del patrimonio edilizio di valore esistente.

4. L'Appendice A e gli Allegati 1 e 2 devono essere considerati, a tutti gli effetti, parte integrante delle presenti norme e specificano le definizioni, i parametri e le ulteriori discipline che devono essere osservate per gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

Art. 9 Raccordo con il Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico-edilizia, integrano le presenti norme e i relativi allegati, fermo restando che comunque, in caso di contrasto o difformità, prevarrà la disciplina introdotta dal R.U.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, specifica normativa sarà contenuta nel nuovo Regolamento Edilizio, relativamente all'edilizia sostenibile, all'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al controllo degli agenti inquinanti, alla qualità urbana, alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, secondo i disposti della vigente normativa in materia. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari riferibili all'edilizia sostenibile.