Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 71 Generalità

1. Ai sensi dell'Art.4 comma 5 delle N.T.A. del Piano Strutturale, lo studio geologico di supporto al Regolamento Urbanistico aggiorna il Quadro Conoscitivo del P.S ridefinendo le caratteristiche di pericolosità del territorio di Vernio secondo le direttive del nuovo Regolamento di attuazione dell'Art.62 della L.R.n1/05 (DPGR.n.53/R/11). In particolare ridefinisce la pericolosità geologica, idraulica e sismica sulla base degli aggiornamenti delle rispettive cartografie del Piano Strutturale anche mediante uno specifico studio di Microzonazione Sismica di primo livello.

2. La Tavola P02 - carta della pericolosità geologica, la Tavola P03 - carta delle pericolosità idraulica, la Tavola P04 - carta della pericolosità sismica, la Tavola P05 - carta delle problematiche idrogeologiche e la cartografia del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del fiume Arno prodotta per stralci cartografici dallo stesso Ente, contengono la valutazione, per aree omogenee, del grado di pericolosità del territorio secondo quanto indicato dal DPGR.n.53/R/11, dal P.I.T., dal P.T.C. della Provincia di Prato e dalla normativa dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno (DPCM 6 maggio 2005).

3. I suddetti elaborati individuano le problematiche fisiche del territorio di Vernio rispetto alle quali, coerentemente con le Direttive regionali, si definisce la fattibilità geologica, idraulica e sismica di ciascun nuovo intervento ammesso dal R.U. che dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

Art. 72 La pericolosità geologica (Tav.P02)

1. La "Carta della pericolosità geologica" individua zone omogenee del territorio all'interno delle quali si evidenziano i fattori geologici e geomorfologici, strutturali e dinamici, che si configurano come condizioni predisponenti il dissesto idrogeologico.

2. Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo e del suo uso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche geologiche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  • Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti il verificarsi di processi morfoevolutivi;
  • Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%;
  • Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%;
  • Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di influenza, aree interessate da estesi fenomeni di soliflusso.

Art. 73 La pericolosità idraulica (Tav.P03)

1. La "Carta della pericolosità idraulica" individua zone omogenee del territorio soggette ad allagamenti per eventi di piena con diversi tempi di ritorno sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, a livello di dettaglio, per il fiume Bisenzio e dallo studio idrologico-idraulico specifico, fatto elaborare dallʼAmm.ne Comunale per il Rio Meo, Rio Fobbio, Fosso del Fondataio, Torrente Fiumenta e Torrente Setta.

2. Qualsiasi intervento ammesso dal Regolamento Urbanistico che possa prevedere un nuovo impegno di suolo e/o la significativa trasformazione dello stesso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche idrauliche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  • Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: non vi sono notizie storiche di inondazioni; sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda;
  • Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 200 ed i 500 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.1 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
  • Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree soggette ad allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 30 ed i 200 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.2 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
  • Pericolosità molto elevata (classe I.4): aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.3 e P.I.4 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Art. 74 La pericolosità sismica locale (Tav.P04)

1. Nella "Carta della pericolosità simica" elaborata sulla base dello studio di Microzonazione Simica di primo livello si riporta l'articolazione delle classi di pericolosità sismica locale per i principali centri abitati del territorio comunale:

  • Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
  • Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);
  • Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

Art. 75 Piano stralcio Assetto Idrogeologico

1. Il Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) classifica il territorio di Vernio secondo quattro classi di pericolosità idraulica e geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.6 e 7 (rispettivamente per le aree P.I.4 e P.I.3) e degli artt.11 e 12 (rispettivamente per le aree P.F.4 e P.F.3) delle norme di attuazione del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005). Tali disposizioni, essendo sovraordinate alla normativa regionale, si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme ai precedenti artt. 72 e 73.

2. Le aree soggette alla suddetta normativa sono riportate nella cartografia del P.A.I. che rappresenta il territorio di Vernio in stralci cartografici in formato A3. In particolare:

  • * relativamente alla pericolosità da frana:
    • stralci nn.2-8-9 per la cartografia di sintesi in scala 1:25.000;
    • stralci nn.2-9-20-21-38-39 per la cartografia di dettaglio in scala 1:10.000;
  • * relativamente alla pericolosità idraulica:
    • stralci nn.2-8-9 per la cartografia di sintesi in scala 1:25.000;
    • stralci nn.20-21-38 per la cartografia di dettaglio in scala 1:10.000.

Art. 76 Definizione di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. La fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo il seguente schema a matrice:

Tipi d'intervento ammessi Pericolosità
Geologica Idraulica Sismica
G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria con interventi strutturali F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Restauro e risanamento conservativo F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri1 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 con addizioni volumetriche F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Sostituzione edilizia F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione urbanistica F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova edificazione F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova viabilità, parcheggi e piazze F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3

3. Nelle tavole della fattibilità geologica, idraulica e sismica (Tavv.01-09) in scala 1:2.000, si riporta la classificazione della fattibilità degli interventi ammessi dal R.U. riferita alla tipologia massima prevista all'interno di ciascun ambito perimetrato. Nel caso si debba attuare una tipologia di intervento di grado inferiore si definirà la fattibilità dello stesso mediante la matrice di cui al precedente comma 2.

4. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi e Interventi Convenzionati di iniziativa pubblica e/o privata (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani di Recupero, ecc.) le condizioni di fattibilità sono definite nelle specifiche Schede di Fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui all'Allegato 3 delle presenti norme.

5. Per la definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi nel territorio rurale si dovrà fare riferimento alla matrice di cui al precedente comma 2.

6. Fermo restando il rispetto delle Direttive di cui al DPGR.n.53/R/11, nel caso di varianti al RU la classe di fattibilità dei nuovi interventi sarà ottenuta in riferimento alla classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica dell'area oggetto di variante secondo lo stesso schema a matrice di cui al precedente comma 2.

Art. 77 Condizioni di fattibilità geologica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica limitata sono attuabili solo a seguito della preventiva realizzazione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti individuati.

L'eventuale attuazione di interventi a fattibilità limitata ad oggi non previsti dal Regolamento Urbanistico è subordinata al rispetto dei criteri generali di fattibilità di cui al punto 3.2.1. delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da elaborare a livello di Piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Questi ultimi devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica con normali vincoli sono attuabili solo a seguito della effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M.14/1/08 e il DPGR.n.36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità geologica senza particolari limitazioni non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

Art. 78 Condizioni di fattibilità idraulica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica limitata sono attuabili soltanto a seguito della realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica, così come definite al successivo comma 5, accompagnate dalle necessarie opere di compensazione per il non aumento del rischio idraulico nelle aree circostanti, così come definite al successivo comma 7.

Non sono necessarie opere di messa in sicurezza idraulica e/o opere di compensazione per i casi particolari definiti ai punti 3.2.2.1.b), g), l), m) e 3.2.2.2 a), b), c), e) delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica condizionata sono attuabili soltanto a seguito di approfondimenti di indagine, finalizzati a individuare le condizioni di compatibilità degli interventi con la pericolosità locale, da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizone dei progetti edilizi.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

Fatte salve eventuali varianti successive, in questo RU non sono presenti interventi classificati a fattibilità idraulica condizionata.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Per le previsioni soggette a fattibilità idraulica con normali vincoli, è necessario rispettare quanto prescritto all'art.68 relativamente alla mitigazione degli effetti della impermeabilizzazione del suolo.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità idraulica senza particolari limitazioni non necessita di alcun accorgimento di carattere idraulico.

5. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si intendono:

  • le opere strutturali di regimazione idraulica sui corsi d'acqua (casse di espansione/laminazione, arginature e opere in alveo) che salvaguardano il territorio dalle alluvioni relative ad eventi di piena duecentennali. Tali opere sono preliminari alla realizzazione degli interventi in aree esterne a quelle edificate e non devono aumentare il livello di rischio in altre aree, con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena verso valle. Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la ralizzazione ed il collaudo delle suddette opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non potrà essere certificata l'abitabilità o l'agibilità delle strutture edilizie.
    Della sussistenza delle condizioni di assenza e/o eliminazione del pericolo e del non aumento della pericolsoità idraulica deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • il rialzamento, nell'ambito di aree edificate, di locali interni o limitrofi all'area di intervento che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze al di sopra della quota dell'altezza d'acqua del battente idraulico atteso per eventi di piena duecentennale aumentata di un franco di sicurezza pari a 30 cm. Per tali soluzioni oltre a dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni si dovrà dimostrare il non aumento della pericolosità in altre aree anche mediante la realizzazione di eventuali opere di compensazione di cui al successivo comma 7;
  • l'adozione di porte e/o finestre a tenuta stagna, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente che assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente d'acqua atteso, aumentato di 30 cm., per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Tali soluzioni sono considerati sistemi di autosicurezza e valgono per gli interventi inseriti nell'ambito di aree edificate. Anche per questi casi si dovrà dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni oltre a dimostrare che non determinano aumento della pericolosità idraulica in altre aree.

6. Per la definizione del battente idraulico atteso relativamente alla messa in sicurezza duecentennale per i corsi d'acqua affluenti del fiume Bisenzio si dovrà fare riferimento allo specifico studio idrologico-idraulico che definisce le altezze d'acqua raggiunte durante gli eventi di piena duecentennali ("Studio idrologico-idraulico del reticolo fluviale di supporto al Piano Strutturale - A4Ingegneria Prato - Settembre 2010").

Per la definizione del battente idraulico atteso lungo il fiume Bisenzio si dovrà elaborare uno specifico approfondimento relativamente all'area di interesse a partire dallo studio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con cui sono state definite le perimetrazioni del P.A.I. a livello di dettaglio.

7. Per interventi di compensazione idraulica si intendono tutte quelle soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto del rialzamento del piano di campagna per il raggiungimento della sicurezza idraulica. Tali interventi consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna in modo da contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo rilevato. Il volume d'acqua da compensare sarà determinato dall'area della superficie del rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al battente idraulico atteso per gli eventi di piena duecentennali. La stessa finalità può essere raggiunta mediante specifici manufatti, anche interrati, opportunamente dimensionati per contenere il volume d'acqua da compensare.

8. Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni (pericolosità I.4), sia per le acque di transito che di accumulo, si applicano le norme di cui alla L.R.n.21/12 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" che definisce gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.

Art. 79 Condizioni di fattibilità sismica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità sismicva limitata sono attuabili soltanto a seguito della preventiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza atti a superare le condizioni di rischio derivanti dalla pericolsoità sismica molto elevata.

Fatte salve evntuali varianti successive, in questo RU non sono presenti a fattibilità sismica limitata.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità sismica condizionata sono attuabili soltanto a seguito della realizzazione in sede di piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizoine del progetto edilizio, oltre che dalle indagini geognostiche previste dal DM.14/1/08 e dal DPGR.n.36/R/09, dalle specifiche indagini geognostiche e geofisiche indicate per ciascuna condizione di pericolosità al punto 3.5 delel Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Le previsioni soggette a fattibilità sismica con normali vincoli sono attuabili previa realizzazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 14/1/08 e il DPGR. n. 36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità sismica senza particolari limitazioni non necessita di particolari verifiche oltre a quelle minime di legge.