Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I ARTICOLAZIONE DEI TESSUTI URBANI

Art. 80 Discipline dei tessuti urbani

1. Negli articoli seguenti, in conformità agli obiettivi, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano Strutturale, sono stabilite le discipline per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia negli ambiti urbani.

2. Ogni tessuto urbano risultante dalla cartografia del Regolamento Urbanistico, presenta caratteristiche ed esigenze di trasformazione differenti. Il RU di Vernio detta le norme generali e puntuali valide all'interno dei seguenti Tessuti:

  • Ambiti storici o storicizzati (AS)
  • Ambiti ad Assetto consolidato (AC)
  • Nuclei Storici della Produzione (NSP)
  • Insediamenti Residenziali Singolari (IRS)
  • Insediamenti Residenziali Unitari (IRU)
  • Preesistenze di origine rurale (POR)
  • Addizioni singolari recenti (ASR)
  • Insediamenti Produttivi Recenti (IPR)
  • Nuclei Storici Minori (NSM)

3. Per ciascun Tessuto in cui sono articolati gli insediamenti urbani, sono definite norme specifiche relative alle destinazioni d'uso, che fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali ed alle loro relative articolazioni così come definito al precedente art. 30 e norme specifiche per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti di loro pertinenza.

4. Il R.U., nella relativa cartografia, individua anche gli edifici e le aree destinate esclusivamente a specifiche destinazioni d'uso, sia esistenti, che di progetto.

Art. 81 Ambiti storici o storicizzati

1. Gli ambiti urbani di impianto storico o storicizzato (fino al 1954), prevalentemente residenziali, costituiscono la trama consolidata delle aree urbane e comprendono edifici o insiemi di edifici che, sia pur con caratteristiche tipologiche ed architettoniche-edilizie differenti, per la trama insediativa consolidata, la presenza di spazi ed edifici di valore storico e per la caratterizzazione degli spazi pubblici, svolgono il ruolo di centralità urbana, da mantenere e rafforzare, aumentandone la qualità complessiva, recuperando e valorizzando i caratteri peculiari degli edifici e degli spazi aperti.

2. All'interno degli Ambiti Storici, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole del presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile abitabile (Sua) minima di mq. 45. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Al piano terreno degli edifici, la trasformazione alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali, è consentita allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi; il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione d'uso e che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare;

  • b. artigianale artistica e di servizio: si intendono botteghe artigiane, comunque non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionale e di servizio private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettiva: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono quelle culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria (S);
  • g. agricola: si intendono gli edifici necessari alla conduzione dei fondi e alle attività connesse ed integrative

In caso di aumento del carico urbanistico, per cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, la dotazione minima di parcheggi può essere monetizzata.

3. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che ha mantenuto caratteri e tipologia tradizionale i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture devono assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio e gli interventi devono salvaguardare i fronti edificati, l'articolazione dei prospetti delle facciate, la foggia e il genere di materiali degli edifici tradizionali, in particolare:

  • in caso di rifacimento e/o integrazione degli intonaci esistenti questi dovranno essere realizzati con tecnica tradizionale, del tipo "civile", con malta di calce o bastarda e formazione di strato finale con malta di calce a grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura, mentre le coloriture dovranno essere adeguate alla tonalità della malta originaria o comunque facendo riferimento alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale;
  • non sono ammessi intonaci a legante plastico (es: tipo terranova plastici, sintetici, "spruzzati" e "graffiati") o con inerti quali graniglia o polvere di marmo, né rivestimenti di alcun genere, né finiture patinate, spatolate o rustiche;
  • in nessun caso è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti "faccia - vista" che non fanno parte della tradizione edilizia locale; in caso di rifacimento degli intonaci non dovranno essere lasciate a vista lacerti e/o elementi strutturali a vista in pietra e/o in muratura, fatti salvi gli elementi decorativi ed ornamentali eventualmente presenti ed originariamente a vista;
  • non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale (doppia orditura lignea e pianelle in cotto). La sostituzione di singoli elementi strutturali o l'eventuale rifacimento in caso di totale degrado deve utilizzare materiali e tecnologie originari;
  • dovrà essere mantenuto il tipo di manto esistente qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo e invecchiamento; in caso di presenza di materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto tradizionale (coppi e embrici);
  • per la sostituzione di pluviali e gronde negli edifici a tipologia tradizionale è prescritto l'utilizzo di elementi in rame - e i serramenti esterni dovranno essere in legno verniciato a corpo o al naturale; è fatto obbligo che tutti gli infissi esterni della medesima unità d'intervento abbiano la stessa tinta e tonalità; in presenza di aperture molto grandi sono ammessi eccezionalmente infissi in acciaio, nell'ambito di un complessivo ed organico progetto che coinvolga l'intero prospetto dell'edificio; sono comunque sempre vietate le suddivisioni delle luci del tipo "all'inglese" e l'uso di vetri fumé o a specchio;
  • per i dispositivi di oscuramento si devono utilizzare tipi (scuri e persiane o portelloni in legno a battente) e colori ricorrenti, facendo riferimento a modelli tradizionali già utilizzati nel contesto; negli edifici non tradizionali sono ammessi materiali diversi purché compatibili con i caratteri degli edifici, mentre non sono comunque consentiti infissi di colore contrastante con il contesto tradizionale;
  • nel caso di restauro di facciate è obbligatorio riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti; le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non posso essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate;
  • devono essere mantenuti gli elementi degli edifici e degli spazi aperti di valore testimoniale, mentre le eventuali addizioni, quando consentite, potranno essere realizzate a condizione che si proceda all'eliminazione di eventuali "superfetazioni" improprie, che potranno essere ricostruite secondo una progettazione unitaria e che a loro volta siano realizzate nel rispetto dei caratteri tradizionali e utilizzando materiali coerenti al contesto.

4. All'interno degli Ambiti Storici non sono ammessi, in quanto considerati incongrui:

  • le nuove costruzioni in aggetto, tettoie di qualsiasi tipo e balconi; gli aggetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente e i balconi esistenti propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario;
  • modificare la conformazione geometrica delle coperture (inclinazione e quota delle falde) e la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra, mentre è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca;
  • nuove scale esterne, mentre scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potranno essere realizzate con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, con muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto, con pianerottolo di arrivo scoperto; in alternativa potranno essere adottate soluzioni esteticamente più leggere, anche in struttura metallica, con parapetto a ringhiera in ferro verniciato di disegno semplice;
  • architravi o archi in cemento nelle aperture, negli edifici che non ne hanno;
  • canne fumarie prefabbricate in cemento o materiale analogo; i nuovi camini dovranno ispirarsi alle caratteristiche materiche e formali di quelli esistenti di fattura tradizionale;
  • gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne esistenti;
  • persiane in alluminio anodizzato color ottone o argento;

5. Negli ambiti Storici sono altresì consentite le opere di cui al DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R e le trasformazioni edilizie tese a migliorare il funzionamento complessivo nel rispetto dei caratteri storici degli spazi e degli edifici.

Art. 81bis Ambiti ad assetto consolidato

1. Sono le parti del territorio urbanizzato, spesso con impianto di matrice storica, ma che talvolta risultano modificati nelle tipologie edilizie originali, con alterazione dei caratteri edilizi tradizionali e dove tuttavia sono riconoscibili assetti insediativi da considerare consolidati nell'immagine urbana, pur comprendenti tessuti urbanistici con caratteristiche discontinue.

2. Nell'ambito del sub sistema ad assetto consolidato, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici dal presente RU, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema. In ogni fabbricato, in caso di frazionamento, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 50 di Sua, fermo restando la dimensione minima di ogni ulteriori alloggio di 45 mq. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate;
    • il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è comunque ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare;
      • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
      • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi (limitatamente a negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio). Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra;
      • d. direzionali private: è ammessa la realizzazione di uffici privati, ambulatori e studi medici e professionali, strutture associative, ricreative e sportelli bancari;
      • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere; negli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di ostelli, pensionati, attività di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast;
      • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
      • g. agricole, connesse ed integrative.

      3. All'interno degli ambiti ad assetto consolidato, negli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione, gli aggetti propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario; è consentita la modifica degli aggetti esistenti, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; le tettoie di limitate dimensioni potranno essere ammesse nelle forme e nei materiali appropriati all'edificio esistente, mentre i balconi sono consentiti a condizione della loro compatibilità tecnica ed architettonica, ad esclusione che nelle facciate prospicienti strade e spazi pubblici.

    4. Negli ambiti ad assetto consolidato sono ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano (se e ristrutturazione urbanistica), purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento di condizioni di degrado. Tali interventi possono essere proposti attraverso Piano Attuativo, secondo le procedure previste per i Piani di Recupero. Il progetto unitario potrà essere articolato in unità minime di intervento (UMI). Negli elaborati del Piano Attuativo devono essere individuate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione del tessuto.

5. Con apposito simbolo grafico nelle tavole del RU (allineamento dei piani), è identificato un fronte edilizio nel quale gli edifici esistenti possono essere rialzati fino al raggiungimento di quattro piani.

Art. 82 Nuclei storici della produzione (NSP)

1. Sono complessi ed edifici di particolare valore storico- testimoniale, rappresentativi della storia industriale della Val di Bisenzio.

2. All'interno dei Nuclei storici della produzione, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole del presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in ogni fabbricato esistente le nuove ed unità immobiliari dovranno essere previste con tipologie innovative ed avere una Superficie utile abitabile (Sua) media non inferiore a mq. 70.
  • b. artigianale artistica e di servizio: si intendono botteghe artigiane, comunque non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3;
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionale e di servizio private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettiva: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i. (Tr);
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono quelle culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria (S);

Negli interventi di recupero, in caso di aumento del carico urbanistico, per cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, la dotazione minima di parcheggi può essere monetizzata.

3. Gli interventi devono rispettare in modo rigoroso l'assetto tipologico e i caratteri formali degli edifici, in particolare devono mantenere l'immagine dell'edificio e le caratteristiche compositive originarie. È consentita anche la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui (manufatti precari, superfetazioni, addizioni recenti) da realizzarsi in anche in aderenza al corpo di fabbrica principale, purché coerentemente all'assetto morfologico del complesso.

Art. 83 Insediamenti Residenziali Recenti Singolari e Unitari

1. Nei tessuti urbani residenziali recenti, realizzati dalla seconda metà del secolo '900, considerando le caratteristiche tipologiche degli edifici, le loro reciproche relazioni e tra questi e le urbanizzazioni, il RU riconosce:

  • gli insediamenti residenziali singolari, che comprendono le parti del tessuto edilizio cresciuto sulla base di singole iniziative, in genere di piccole dimensioni, caratterizzate da carenza di disegno urbano e eterogeneità delle tipologie edilizie;
  • gli insediamenti residenziali unitari, che comprendono le parti del tessuto edilizio di formazione relativamente recente, nate da lottizzazioni o concessioni edilizie che il R.U. riconosce come interventi unitari, da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione, non tanto dal punto di vista di completezza delle urbanizzazioni e della configurazione urbana, ma certamente da quello della densità edilizia e abitativa.

2. All'interno degli Insediamenti Residenziali Singolari e Unitari, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente specificate nelle Tavole del presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in caso di frazionamento, in ogni fabbricato esistente, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 50.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare: sono consentite deroghe esclusivamente per interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione per finalità aventi rilevanza sociale e assistenziale, oppure per interventi di ampliamento di unità residenziali esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

  • b. artigianale artistica e di servizio: non ammessa;
  • c. commerciale di vicinato: non ammessa;
  • d. direzionale e di servizio private: non ammessa;
  • e. turistico ricettiva, alberghiera ed extralberghiera: non ammessa;
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: non ammesse.

3. Negli insediamenti residenziali singolari, gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • è consentita la modifica degli aggetti esistenti, compatibilmente con il tipo di intervento previsto, mentre non è consentita la realizzazione di nuove scale esterne in aggetto; le nuove scale dovranno quindi essere appoggiate e appropriate per forma, dimensione e caratteri al contesto urbano; le tettoie di limitate dimensioni potranno essere ammesse nelle forme e nei materiali appropriati all'edificio esistente, mentre nuovi balconi in edifici esistenti sono consentiti sempre a condizione della loro compatibilità tecnica ad esclusione delle facciate prospicienti strade e spazi pubblici;
  • sono consentite le terrazze a tasca, che non potranno interessare più di una falda della copertura e che dovranno risultare completamente incassate, con una sporgenza massima dell'eventuale parapetto di 20 cm dall'estradosso della copertura ed una distanza minima dai confini di 1,50 m. e di 1,0 m dal filo della facciata e dal colmo della copertura;

Negli insediamenti residenziali singolari sono altresì ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento della frammentazione del suolo pubblico e di eventuali condizioni di degrado. Tali interventi devono essere proposti dai privati attraverso Piani di Recupero coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello stesso ambito urbano.

4. Per gli insediamenti residenziali unitari, gli interventi devono assicurare la salvaguardia dei caratteri unitari e compiuti e il mantenimento degli elementi tipologici caratterizzanti degli edifici esistenti. Gli interventi ammissibili non devono modificare i principi compositivi (quali la scansione delle aperture o la modifica della forma delle finestre, gli accessi, i balconi, ecc.) e decorativi. È vietato altresì la modificazione delle coperture, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda. Le eventuali ristrutturazioni più significative, dovranno avvenire attraverso un progetto complessivo che comprenda tutto il complesso edilizio considerato unitario.

Art. 84 Preesistenze di Origine Rurale (POR)

1. Appartengono alle preesistenze di origine rurale, gli edifici la cui origine rurale è ancora leggibile, pur essendo oggi ricompresi in ambito urbano. Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni ed edifici ed annessi non più rurali.

2. Nelle POR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile abitabile (Sua) che diano luogo ad un organismo edilizio con alloggi di dimensione media minore di mq. 60. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate; negli edifici esistenti sono sempre consentiti i cambi d'uso da residenza agricola a residenza, mentre il cambio da altri usi a residenza degli annessi è consentito alle seguenti condizioni:
    • che l'edificio non risulti recente o incongruo;
    • che gli alloggi risultino complessivamente di superfice utile media non inferiori a 60 mq;
    • che non si tratti di manufatti minori tradizionali, quali legnaie, forni, stalletti, ecc.;
  • b. artigianale tipica e di servizio: non consentita;
  • c. commerciale: non consentita;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettive: non consentita;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: sempre consentita

Il cambio di destinazione d'uso a residenziale e l'eventuale frazionamento di coloniche e annessi un tempo agricoli, dovranno essere corredati da adeguata documentazione tecnico-storica che ricostruisca le fasi di formazione dell'organismo edilizio e le sue caratteristiche tecniche costruttive.

In caso di cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, il reperimento degli standard a parcheggio mancanti non può comportare la riduzione dei giardini e delle aie di pertinenza; è ammessa la monetizzazione degli standard mancanti.

3. Tutti gli interventi di tipo ri sono subordinati alla redazione di un progetto del resede, finalizzato alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, terrazzamenti, ecc.), salvaguardandone le geometrie e e le dimensioni e recuperando i materiali e gli elementi funzionali tradizionali (pavimentazioni, pozzi, ecc.). Non è consentito frazionare gli spazi di pertinenza e qualora il resede risulti già frazionato, in caso di impossibilità di accordo tra diversi proprietari, il proponente procederà alla stesura di un progetto parziale, considerando comunque le caratteristiche originarie e valutandolo alla luce degli assetti complessivi.

4. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.); non sono consentite nuove recinzioni in muratura, mentre se ritenute indispensabili dovranno essere realizzate con paletti in legno e rete metallica a maglia sciolta, con vegetazione arbustiva a schermatura, sempre riferita ai contesti tradizionali storici o storicizzati.

Art. 85 Addizioni singolari recenti (ASR)

1. Sono così definiti edifici recenti di carattere eterogeneo, principalmente formati da villette, unifamiliari e no, che assumono caratteri tra di loro molto diversi comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale.

2. Nelle ASR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in caso di frazionamento, in ogni fabbricato esistente, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 70. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: non consentita;
  • c. commerciale: non consentita;
  • d. direzionali private: non consentita;
  • e. turistico ricettive: non consentita;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: non consentita.

3. Tutti gli interventi di tipo ri ed se sono subordinati alla redazione di un progetto del resede, finalizzato al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti, anche attraverso l'espianto di specie incongrue e l'impianto di specie vegetali autoctone o naturalizzate coerenti al contesto (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, di biancospino, rosmarino, lavanda, glicine, rose rampicanti, vite), con esclusione delle conifere estranee all'ambiente tradizionale.

4. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento;
  • eventuali nuove recinzioni devono essere in muratura, in pietra "a secco" se in contesti caratterizzati da tale tecnica costruttiva, con pietra a "facciavista" anche di taglio moderno negli altri casi, oppure intonacata, fino ad una altezza massima di m. 1,80; l'eventuale cancello o portellone di accesso dovrà essere realizzato con struttura portante in pilastri intonacati (hmax m 2,20) e il suo eventuale arretramento rispetto al filo stradale dovrà essere realizzato escludendo ali in muratura di forme curvilinee; sono altresì consentite recinzioni in rete metallica a maglia sciolta e pali di legno o a palizzata in legno, di altezza massima di 1,80 m, con siepi arbustive riferite alla macchia locale.

Art. 86 Insediamenti Produttivi Recenti (IPR)

1. Sono così indicate le aree edificate a prevalente destinazione artigianale e industriale, per le quali gli interventi devono promuovere un appropriato inserimento nel contesto, il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione degli impatti sulle risorse naturali.

2. nel TPR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • direzionale
  • di servizio
  • uffici pubblici e privati, sedi di associazioni sindacali, economiche, etc.
  • attività commerciali al dettaglio che necessitano di grandi superfici per l'esposizione dei prodotti o che sono esercitabili nella stessa sede unitamente alle attività commerciali all'ingrosso, ai sensi del Codice del commercio (LR n. 28/2005 e s.m. e i.). Sono altresì comprese le attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, ai sensi del DPGR 15/R/2009.
  • pubblici esercizi e ristoranti
  • medie e grandi strutture commerciali di vendita
  • depositi, magazzini
  • commerciale all'ingrosso
  • agricola e attività connesse

3. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere convenzione/atto d'obbligo, con il quale si impegnino a realizzare la riqualificazione del fronte strada. Gli interventi devono riguardare la riqualificazione delle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale e comunque delle attività con affaccio su fronte strada, ed eventualmente degli spazi pubblici prospicienti. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada.

5. Nelle aree fronte strada, l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate, dialogando con il paesaggio aperto; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l' Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere

Art. 87 Le aree destinate ad attività economiche (ricettività, commercio, industria, artigianato)

1. Il R.U. individua nella relativa cartografia gli ambiti e le aree destinate alle attività economiche, esistenti e di progetto. In particolare vengono definite e indicate:

* Ia - le aree per attività industriali ed artigianali;

* Tr - le aree per strutture turistico- ricettive;

* Tc - le aree per attività commerciali;

* Td - Ts - le aree per attività direzionali e di servizio private;

2. Sugli edifici esistenti a cui il RU attribuisce specifiche destinazioni d'uso, sulla base della classificazione ad essi attribuita, sono ammessi interventi diretti fino alla ristrutturazione edilizia. La superficie utile lorda della destinazione d'uso indicata dal RU e relativa alle attività economiche di cui al presente articolo, non potrà, in genere, con le eccezioni previste all'interno degli Insediamenti produttivi recenti, di cui al precedente articolo, essere inferiore al 75% della superficie utile lorda dell'intero edificio.

3. Nel caso delle residenze già presenti all'interno delle aree destinate ad attività economiche, sono ammessi gli stessi tipi di intervento delle aree di riferimento, purché senza aumento delle unità immobiliari.

4. Negli edifici destinati alle attività manifatturiere, industriali e artigianali, una porzione non superiore al 25%, fino ad un massimo di 300 mq, può essere dedicata alla vendita dei prodotti aziendali.

5. Negli aree di pertinenza di edifici destinati ad attività artigianali è consentita l'installazione di manufatti leggeri, anche di tipo estensibile, semplicemente appoggiati a terra, per funzioni esclusive di magazzini e deposito, con le modalità, le disposizioni e le procedure previste da apposita norma nel regolamento edilizio.

5. Nelle aree destinate alle strutture turistico-ricettive sono ammessi interventi di riorganizzazione e ampliamento degli edifici e dei servizi presenti. Tali interventi devono essere proposti attraverso progetti unitari, assoggettati a Piano Attuativo.

Art. 88 Nuclei storici minori (NSM)

1. Sono così definiti insediamenti che assumono caratteri tra di loro molto diversi e che vanno dagli aggregati lungo le strade di antico o recente impianto, ai nuclei isolati di montagna, ulteriormente differenziati per i diversi rapporti che stabiliscono con la morfologia del luogo e con il paesaggio. Sono caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale, che recente.

2. Nei NSM sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile abitabile (Sua) minima di mq. 45. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
    La destinazione dei piano terra a garage è ammessa esclusivamente se non si modificano i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio esistente, se non si rechi conflitto con spazi pubblici pedonali e se sia possibile l'accesso carrabile in idonee condizioni di sicurezza;
  • b. artigianale artistica e di servizio: si intendono botteghe artigiane, comunque non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali alimentari (negozi, bar, ristoranti), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionale e di servizio private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettiva: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i.;
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono quelle culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricola: si intendono gli edifici necessari alla conduzione dei fondi e alle attività connesse ed integrative

In caso di aumento del carico urbanistico, per cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, il reperimento degli standard a parcheggio mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza, è dunque ammessa la loro monetizzazione, anche parziale.

3. Nei nuclei storici minori gli interventi sugli immobili e sulle aree libere devono perseguire il mantenimento e ripristino delle tipologie tradizionali e la riqualificazione degli spazi aperti, sia pubblici che privati. Dovranno per questo essere mantenuti gli elementi degli edifici e degli spazi aperti di valore testimoniale, mentre le eventuali addizioni funzionali potranno essere realizzate a condizione che a loro volta siano realizzate nel rispetto dei caratteri originari. In particolare, tali addizioni dovranno essere realizzate rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, con forme e dimensioni delle finestre tradizionali e utilizzando materiali coerenti.

4. Visti i caratteri spiccatamente rurali del contesto, per gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare quanto previsto agli artt. 124 e 125 ed inoltre:

  • è prescritto l'utilizzo, per le parti intonacate, di intonaco a base di calce nella gamma dei colori caldi delle terre ed è comunque vietato l'uso di materiali e di finiture plastiche o al quarzo; è prescritto, in alternativa, l'uso, come materiali di rivestimento, della pietra locale o del mattone facciavista;
  • il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole di recupero o di tipo invecchiato;
  • non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e gli interventi sulla copertura, se a falde, devono essere realizzati evitando di introdurre altri elementi non tradizionali nella composizione del tetto;
  • gli infissi dovranno mantenere forme e dimensioni tradizionali, mentre per i dispositivi di oscuramento si devono utilizzare tipi (scuri e persiane o portelloni in legno a battente) e colori ricorrenti, facendo riferimento a modelli tradizionali già utilizzati nel contesto;
  • i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature.

5. Per gli edifici residenziali per i quali si prevedono i tipi d'intervento ri2, nel caso in cui nel lotto di pertinenza siano presenti volumi accessori secondari (Snr), purché legittimi, è consentita la loro sostituzione edilizia, cioè la loro demolizione e la loro ricostruzione nel lotto di pertinenza, anche accorpandoli all'edificio principale, come addizione volumetrica all'abitazione esistente, fino ad un massimo di ulteriori 10 mq di superfici utili residenziali (Su), in aggiunta a quanto già previsto dai tipi d'intervento ri2; l'intervento dovrà comunque mantenere almeno 9 mq per superfici accessorie. Non sono comunque per questo fine computabili i piccoli manufatti in legno, ammessi dal presente RU, per i quali non è consentita alcuna modifica della destinazione d'uso.

Art. 89 Giardini di edifici storici

1. Sono le pertinenze delle ville, palazzi, complessi e case storici o di valore testimoniale che sono, spesso, l'esito di un progetto unitario. Tali aree costituiscono il complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio e svolgono un ruolo determinante per la conservazione degli eco-sistemi in funzione della diversificazione botanica, della regimazione delle acque e della modellazione dei suoli.

2. I giardini degli edifici storici devono conservare la proprio originaria funzione a servizio della residenza e non seguono gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici di cui sono di servizio. Nei giardini degli edifici storici devono essere tutelati:

  • le sistemazioni e la continuità con gli edifici storici;
  • gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • i percorsi e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
  • le opere e gli elementi decorativi.

3. I giardini degli edifici storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro e pertanto:

  • non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; Tali pavimentazioni devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici;
  • devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi che si mostrano con essa coerenti;
  • è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale;
  • è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, incluse le costruzioni precarie (serre, annessini, capanni, ecc.) o per deposito di materiali.
  • gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e reintegrati negli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.

Art. 90 Aree fluviali di connessione ecologica e fruitiva (Vf)

1. Il Regolamento Urbanistico individua gli ambiti, denominati in cartografia con la sigla "Vf", costituiti dall'insieme delle aree contigue ai corsi d'acqua principali e che contribuiscono alla formazione di un continuum ecologico e fruitivo lungo l'asse nord-sud del territorio.

2. Fatte salve le prescrizioni di natura idraulica, all'interno di tali ambiti sono consentite opere ed interventi di carattere culturale, educativo, sportivo-ricreativo, turistico e naturalistico, sentieri e percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e punti di sosta attrezzati, strutture per l'informazione e l'educazione ambientale.

3. Nelle aree verdi di connessione fluviale gli eventuali interventi di sistemazione o realizzazione di spazi attrezzati per la fruizione turistico-ricreativa potranno prevedere esclusivamente strutture di carattere temporaneo, dovranno essere realizzati in modo da non diminuire le condizioni di sicurezza idraulica dell'area e da non costituire ostacolo per il corso delle acque.

4. Nelle aree fluviali di connessione ecologica e fruitiva:

  • non è ammessa l'alterazione delle zone umide e golenali;
  • non è ammessa l'alterazione o la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico e degli accessi ai corsi d'acqua;
  • non è ammesso l'allestimento di impianti fissi e di percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

5. Le attività e gli interventi descritti ai punti precedenti possono essere attuati mediante piani e progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata estesi alla totalità dell'ambito oppure a sottoambiti organici e funzionalmente autonomi.

Art. 91 Aree a verde privato di valore ecologico-ambientale (Vr)

1. Il RU, all'interno del perimetro dei centri abitati, individua le aree ancora libere che mantengono il ruolo di continuità con il sistema naturale e garantiscono visuali aperte e di connessione fra i tessuti urbani e il paesaggio circostante; caratterizzati da usi promiscui e/o con funzioni sub-urbane, spesso vanno a strutturare la rete ecologica comunale in quanto si configurano come varchi e areali di appoggio e passaggio per le specie. Quando si localizzano in prossimità o adiacenza dei diversi tessuti insediativi, garantiscono livelli minimi di qualità ambientale, con il riequilibrio climatico e l'assorbimento degli inquinanti e possono assicurare lo sviluppo di habitat naturali e semi-naturali di particolare interesse. Laddove adiacenti ad ambiti agricoli, garantiscono la permanenza degli assetti agricoli e assicurano la conservazione della separatezza tra i centri abitati, consentendo la migliore percezione delle relazioni tra ambiti differenziati.

2. Le aree a verde privato di valore ecologico-ambientale costituiscono elementi fondamentali per la qualità degli insediamenti urbani e rappresentano pertanto aree nelle quali sono previste azioni mirate:

  • al miglioramento della dotazione arborea e arbustiva;
  • alla costituzione di orti urbani destinati all'autoconsumo nonché a scopi ricreativi, sociali e hobbistici;
  • alla tutela delle caratteristiche di pregio esistenti e a progetti di complessivo potenziamento del territorio agricolo, del verde urbano e della relativa rete ecologica.

3. All'interno di tali aree, pur ricomprese nell'ambito urbano, è consentito lo svolgimento delle normali pratiche agricole, inoltre sono ammesse piantumazioni con specie tipiche tradizionali, sistemazioni a giardino e orti e si devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione (anche interrata), fatti salvi gli annessi e manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale previsti all'interno dei centri abitati dal presente RU;
  • gli oliveti e le eventuali sistemazioni tradizionali, con sistemazioni idraulico-agrarie di interesse ambientale e paesaggistico, devono essere mantenute e ripristinate;
  • le formazioni arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate devono essere preservate;
  • particolare cura deve essere posta alle aree a verde privato poste al limite tra edificato e territorio rurale, che dovranno mantenere caratteri di ruralità, evitando sistemazioni e manufatti propri dei giardini urbani e per le quali sono ammesse esclusivamente formazioni arboree e arbustive tipiche della tradizione locale.

CAPO II QUALITA' DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 92 Componenti per la qualità degli insediamenti

1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti, ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1:

  • a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della L.R. 1/2005;
  • b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
  • c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
  • d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
  • e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d;
  • f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b;
  • g) i sistemi di informazione al pubblico per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali ad esempio, punti di informazione per il pubblico, mappe urbane collocate nelle zone principali della città, contenenti lo stradario del comune e la localizzazione dei principali servizi.

Art. 93 Disposizioni e parametri per la qualità degli insediamenti

1. Tutti gli interventi di trasformazione, previsti dal RU, devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. E' per questo richiesto che i Progetti di intervento documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i parametri per la qualità degli insediamenti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

2. In aggiunta ai tradizionali parametri edilizi e urbanistici, definiti e prescritti dalle presenti norme, i parametri di carattere qualitativo, che devono essere valutati negli interventi di trasformazione sono:

  • a) qualità urbanistica, rappresentata dalla qualità dell'impianto urbano proposto e delle relazioni tra il medesimo e la struttura dell'ambito nella quale l'intervento si inserisce o si relaziona;
  • b) qualità infrastrutturale, rappresentata dalla qualità (caratteristiche e corredo delle strade, tipologia delle altre reti) e dall'efficienza (sezioni, pendenza, dispositivi per la mitigazione degli effetti del traffico per le strade, distribuzione e dotazione di parcheggi, capacità e prestazioni delle altre reti,) delle infrastrutture che servono l'area o che ci si propone di realizzare a servizio dell'area medesima o dell'intorno;
  • c) qualità degli spazi pubblici e di uso collettivo, rappresentata dalla qualità degli spazi pubblici (le modalità di sistemazione, nonché le prestazioni ambientali, sociali e formali che tali spazi sono chiamati ad assolvere) di cui la proposta prevede la realizzazione e delle loro relazioni con il tessuto nel quale si inseriscono;
  • d) qualità architettonica, rappresentata dalla cura e completezza degli elaborati presentati, dal processo seguito per la progettazione degli edifici e degli spazi aperti, dalle tecniche costruttive e dai materiali proposti, dalla coerenza intrinseca al progetto e quella con il contesto dell'intervento;
  • e) qualità ecologica e sostenibilità, rappresentata dal livello di rispondenza agli indirizzi in materia di edilizia sostenibile di cui al presente titolo;
  • f) qualità ambientale, rappresentata dal livello degli interventi espressamente finalizzati all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale o paesaggistico che la proposta prevede di realizzare e dal rispetto delle stesse condizioni ambientali date dal contesto (l'andamento dei suoli, la funzionalità del reticolo idraulico superficiale, la presenza di vegetazione non colturale e di connettività ecologica, ecc.) e delle sistemazioni agrarie tradizionali, di cui al successivo art. 105.

2. Il sistema della mobilità veicolare deve essere, quanto più possibile, integrato con percorsi pedonali e ciclabili, atti a consentire e favorire ulteriori modalità di spostamento; il sistema della sosta deve essere articolato e distribuito in modo capillare all'interno delle aree residenziali ed in particolare a servizio degli spazi pubblici e a ridosso dei tessuti urbani di più vecchio impianto.

3. Nei centri abitati, ai fini della qualità degli insediamenti, si applicano anche le disposizioni per la qualificazione del suolo pubblico e gli interventi di compensazione delle emissioni di CO2.

Art. 94 Disposizioni per gli interventi di sistemazione a verde e per la qualificazione del suolo pubblico

1. Il R.U. disciplina gli interventi per la sistemazione e qualificazione del suolo pubblico e a verde, per i quali, nell'Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC, si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

Costituiscono componenti del sistema del verde, ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1:

  • a) il verde urbano;
  • b) il verde di connettività urbana;
  • c) il verde attrezzato.

2. Gli elementi verdi che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:

  • a) nell'ambito stradale
    • filari alberati di nuovo impianto o di riqualificazione delle viabilità;
    • fasce verdi a protezione di determinati attrezzature, insediamenti o infrastrutture, per l'ambientazione e la riduzione dell'impatto paesaggistico;
    • interventi di forestazione urbana tramite piantumazione in forma estesa su aree incolte e/o degradate, a compensazione delle emissioni di CO2;
    • parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione del RU, vanno sempre concepiti come strutture qualificate in senso paesaggistico;
    • interventi per il rafforzamento delle reti ecologiche, di manutenzione, rinfoltimento o ripristino di vegetazione (corsi d'acqua);
    • piazze e giardini pubblici o spazi di relazione, che possono essere caratterizzati anche in senso misto, come piazze giardino ornamentali e percorsi pedonali integrati al verde di connettività urbana;
    • aree per il gioco e la vita di ricreazione all'aperto da sistemare compiutamente sotto il profilo paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere e proprie;
    • parchi urbani;
    • percorsi pedonali e ciclabili, storicizzati o di nuovo impianto di connessione delle aree verdi urbane e di integrazione con il territorio extraurbano;
    • aree attrezzate di sosta dotate di strutture ombreggianti, tavoli da picnic spazi di parcheggio.

Art. 95 Filari alberati

1. Comprendono i filari alberati, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata, ai percorsi pedonali e/o ciclabili, alle eventuali aree attrezzate per la sosta e il passeggio.

2. I filari alberati, oltre a svolgere funzioni di ombreggiamento e di qualificazione formale del sistema urbano e dello spazio per gli spostamenti pedonali e ciclabili, concorrono anche a garantire un'importante funzione di riequilibrio ambientale, contribuendo a compensare le emissioni di anidride carbonica.

3. Nelle aree con larghezza inferiore a 6,00 m dovrà essere impiantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza uguale o superiore a 6,00 ml. potranno essere impiantati più filari paralleli, fino a configurare una fascia verde. Le specie utilizzate dovranno essere di alto fusto, caducifoglie e con radici profonde.

Art. 96 Fascia verde

1. Per fascia o barriera verde si intende una fascia mista, o arborata ad alta densità di impianto, in grado di assorbire polveri, fumi e rumori e di costituire ostacolo visuale.

2. La fascia verde favorisce l'abbattimento degli inquinamenti atmosferici, acustici e visuali generati dalle infrastrutture stradali e dalle aree produttive o quelle a maggiore impatto ambientale.

3. La loro realizzazione dovrà essere composta da specie arboree ed arbustive resistenti alle emissioni inquinanti, mentre lo spessore minimo delle barriere non potrà essere inferiore a 10,00 m. Al loro interno è consentita la costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili. Per favorire l'abbattimento degli inquinamenti, le barriere verdi potranno essere impiantate su rilevati artificiali di terra.

Art. 97 Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo: indice di permeabilità

1. Ogni intervento di trasformazione dei terreni deve limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo. Il RU, inoltre, stabilisce la percentuale di suolo permeabile (indice di permeabilità), che deve essere garantita negli spazi aperti, all'interno dei tessuti edificati, in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica e all'interno delle aree di nuovo impianto:

  • tale indice non potrà essere inferiore al 35% negli interventi di ristrutturazione urbanistica e nelle aree di nuovo impianto; le acque meteoriche non devono essere convogliate altrove mediante canalizzazioni e si prescrive altresì che si utilizzino sistemazioni che favoriscano la loro dispersione per processi lenti.
  • in presenza di situazioni documentate, che impediscano il mantenimento della permeabilità dei suoli secondo le quantità sopra specificate, è prescritto il mantenimento di una quantità minima di suolo permeabile pari al 25%, mentre per le parti in eccedenza a tale valore si dovrà comunque garantire la raccolta e il rilascio differenziato delle acque meteoriche, ricorrendo a modalità e materiali che ne consentano l'infiltrazione e la ritenzione.

2. Tutti gli spazi urbani scoperti pavimentati devono essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, mentre nelle aree agricole o ex-agricole ogni intervento di trasformazione deve prevedere la riorganizzazione e l'adeguamento delle reti idriche scolanti. Tali criteri di progettazione devono essere descritti e asseverati nei progetti di corredo ai titoli abilitativi.

Art. 98 Sistemazioni del suolo e opere di pavimentazione e trattamento del terreno

1. Negli ambiti urbani, sono elementi caratterizzanti le sistemazioni del suolo le opere di pavimentazione, piantumazione e trattamento del terreno, per le quali si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

2. In tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento della impermeabilizzazione del suolo, anche ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 e inoltre:

  • nei nuovi interventi urbanistici e edilizi e negli interventi di recupero e di ristrutturazione, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la più estesa possibile permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e garantire altresì una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area in numero minimo di un albero ogni 80 mq. di parcheggio;
  • in tutti gli ambiti urbanizzati, ferme restando le quantità minime del 25% di verde sistemato a prato e/o con piantumazioni, la maggiore superficie permeabile prevista fino al 35% dalle presenti norme può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche. Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la lastricatura dell'aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate secondo l'originaria configurazione, comunque con l'esclusione di gettato in cemento o finitura con asfalto.

Art. 99 Aree a verde privato e resede urbani, interventi pertinenziali, piscine, pavimentazioni esterne e recinzioni in ambito urbano

1. Sono definite aree a verde privato quelle aree che, salvo diversa e specifica indicazione di dettaglio rilevata dalle tavole di progetto o dalle presenti norme, costituiscono le aree di pertinenza delle abitazioni all'interno dei centri abitati, come definiti dal presente RU.

2. Le aree a verde privato, sia nel loro stato di giardino o di orto, che come aree pavimentate, devono essere mantenute decorosamente ed è per questo vietati il loro utilizzo come depositi di materiali di qualsiasi tipo.

3. In queste aree sono consentiti gli interventi di carattere pertinenziale, quali:

  • per gli edifici residenziali, ad esclusione di quelli per i quali è consentito fino al tipo di intervento rc, la realizzazione di portici o tettoie, purché non riducano le superfici minime permeabili e non abbiano una dimensione superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio principale, posti auto, scoperti o coperti, o autorimesse. Le eventuali aree destinate a parcheggio potranno essere pavimentate esclusivamente con manto di ghiaia pressata o semplice terra battuta o con la tecnica della ghiaia lavata, se utilizzata anche per i percorsi carrabili. E' altresì consentito l'uso di pavimentazioni con elementi filtranti, purché sia garantita la superficie permeabile piantumabile minima richiesta (25% della Sf) per il lotto fondiario;
  • per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nei resede privati è consentita la realizzazione di dehor chiusi, secondo le modalità, le disposizioni e le procedure indicate dal Regolamento Edilizio, pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e comunque non superiore a 50 mq.

4. Oltre ai manufatti di cui al precedente art. 11, comma 1 lettera a), è ammessa la realizzazione di annessi pertinenziali in legno (rimesse attrezzi, etc.), solo appoggiati, purché sia dimostrata l'inesistenza di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario o condonato, o purché la realizzazione sia subordinata alla demolizione di detti manufatti eventualmente presenti nei fondi, della Sua massima di mq 6, altezza massima ml 2,20, nel rispetto delle distanze da Codice Civile. Per questi interventi si applicano gli stessi criteri previsti all'art. 79, comma 5, lettera d, della LR 1/2005 e s.m.i..

5. Il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto.

6. E' ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato e turistico ricettivo e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati e purché vengano rispettate le dimensioni minime delle superfici piantumabili del 25% della Sf. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • per quelle ad uso residenziale privato la superficie della vasca non dovrà superare mq 60; la profondità media non dovrà superare i ml 1,8. La forma dell'invaso dovrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra, mentre non si danno restrizioni per colori e rivestimenti;
  • per le piscine a servizio delle attività alberghiere la forma e la dimensione della superficie della vasca è libera;
  • in ogni caso l'approvvigionamento idrico non dovrà, in alcun modo, dipendere dalla rete acquedottistica comunale, né da falde idropotabili. Inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

7. Nelle aree a verde privato, nei manufatti pertinenziali esistenti e regolarmente autorizzati e/o condonati, è sempre ammessa la ristrutturazione senza cambio di destinazione d'uso. Il progetto unitario d'insieme per la sistemazione delle aree di pertinenza dovrà dimostrare il miglioramento dell'assetto architettonico ed estetico della progettazione proposta. Per questi interventi si applicano gli stessi criteri previsti all'art. 79, comma 5, lettera d, della LR 1/2005 e s.m.i..

8. In tutto il sistema, per ciò che riguarda le nuove recinzioni o per la manutenzione e la sostituzione di quelle esistenti, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e mattoni a faccia vista o intonacata o siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepi.

Art. 100 Supporti per la raccolta differenziata dei rifiuti

1. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, nonché nelle trasformazioni disciplinate da piani attuativi, è fatto obbligo di prevedere siti da destinare alla realizzazione di attrezzature ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Nelle previsioni di cui al comma 1, si deve tenere conto delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che la distanza massima tra isola ecologica e utenti non deve di norma superare il chilometro e che l'ubicazione ottimale di tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione, che a loro volta dovrebbero sempre esserne dotate.

3. Le attrezzature ecologiche costituiscono una delle componenti dell'arredo urbano. Il Regolamento Edilizio definisce una disciplina finalizzata alla loro qualificazione, orientando le proprie disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.