Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 86 Percorsi ciclo-pedonali
1. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere privilegiate pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno preferibilmente in pietra e porfido, acciottolato, laterizi pieni o erbose. L'eventuale uso di altri materiali è ammesso prevalentemente in contesto urbano (all'interno dei centri abitati).
2. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml se a senso unico, a 2,50 ml se a doppio senso.
3. Le piste ciclabili dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicate dal Ministero delle aree urbane con circolare n.432 del 31/3/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici.
2. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml se a senso unico, a 2,50 ml se a doppio senso.
3. Le piste ciclabili dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicate dal Ministero delle aree urbane con circolare n.432 del 31/3/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici.