Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 87 Area stradale
1. L'area stradale si compone: di carreggiate, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili; di fasce di connessione verdi con alberature isolate, filari, siepi e barriere, di spazi pedonali, di bande polivalenti, corsie di servizio e di spazi per la manovra e l'inversione di marcia.
2. Per le strade di nuovo impianto dovranno essere osservate le dimensioni relative a ciascuno degli elementi costitutivi, così come indicate al Titolo V, Capo VI - "Sistema della mobilità (M)", delle presenti norme.
3. In caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti, quando consentito, dovranno essere ricalibrate con allargamento dei marciapiedi e ridimensionamento delle carreggiate alle dimensioni minime consentite dalle presenti norme.
2. Per le strade di nuovo impianto dovranno essere osservate le dimensioni relative a ciascuno degli elementi costitutivi, così come indicate al Titolo V, Capo VI - "Sistema della mobilità (M)", delle presenti norme.
3. In caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti, quando consentito, dovranno essere ricalibrate con allargamento dei marciapiedi e ridimensionamento delle carreggiate alle dimensioni minime consentite dalle presenti norme.