Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 102 Disposizioni generali
1. Il Regolamento Urbanistico, per le aree sottoposte ad interventi di trasformazione, definisce la massima estensione planimetrica ed il massimo numero dei piani fuori terra realizzabili, in funzione della loro appartenenza ad una zona territoriale omogenea.
2. Il Regolamento Urbanistico prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
2. Il Regolamento Urbanistico prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
- A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono esserne considerarate parte integrante
- B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A
- C: zone del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate ed infrastrutturate
- D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali
- E: zone territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili
- F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.