Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 108 zone F

1. Le zone F corrispondono alle parti di città e di territorio che il Piano riserva per attrezzature urbane.
2. Le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio ricadenti all'interno delle zone F non sono soggette ad esproprio, secondo quanto disposto dall'Art.828 del Codice civile.
3. Le zone F, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate:
ZonaNumero piani%
mq/mq
(Rc)
F1110
F2120
F3210
F4220
F5230
F6240