Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 164 Realizzazioni in corso
1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni, ad esclusione delle domande presentate prima di tale data e per le quali sia stato rilasciato parere favorevole della Commissione Edilizia, fermo restando quanto di seguito stabilito.
2. Gli strumenti attuati che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.
4. E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'Art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purchè siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.
5. Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento.
2. Gli strumenti attuati che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.
4. E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'Art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purchè siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.
5. Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento.