Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 30 Pozzi, sorgenti e punti di presa
1. Intorno a pozzi, sorgenti e punti di presa, utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:
- tutela assoluta adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere una estensione non inferiore:
- a 15 metri all'interno dei subsistemi P1 e P2;
- a 10 metri in tutte le altre zone.
- zona di rispetto con estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Per i pozzi, sorgenti e punti di presa compresi all'interno del sistema ambientale tale estensione potrà essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nelle zone di rispetto sono vietate:
- la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- l'accumulo di concimi organici;
- la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- l'apertura di cave e pozzi;
- le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;