Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 116 Aree da sottoporre ad interventi di trasformazione
1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di profonda trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. tr1: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente art.115 punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o di completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. tr1: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente art.115 punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o di completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
- lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più lotti)
- altezza massima 2 piani
- rapporto di copertura max. 30%
- indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
- in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
- l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area tr1.