Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 21 Altezza interpiano
1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio. L'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.
2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml., in tal caso all'interno dell'altezza consentita, a prescindere dal numero dei piani, è ammessa la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 11,00. Ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml.
3. Per la realizzazione di edifici ad uso direzionale all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 sono ammessi tre livelli, a prescindere dal numero dei piani consentiti all'interno delle diverse aree, purché l'altezza massima complessiva non superi i ml. 9,50.
4. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.
2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml., in tal caso all'interno dell'altezza consentita, a prescindere dal numero dei piani, è ammessa la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 11,00. Ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml.
3. Per la realizzazione di edifici ad uso direzionale all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 sono ammessi tre livelli, a prescindere dal numero dei piani consentiti all'interno delle diverse aree, purché l'altezza massima complessiva non superi i ml. 9,50.
4. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.