Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 5 Criteri relativi ai parcheggi privati
1 - Oltre alle aree destinate a parcheggio pubblico ai sensi del DM 1444/68, nelle nuove costruzioni, dovranno essere previsti parcheggi privati nella misura di cui ai commi successivi.
2 - Ai sensi della L. 122/89 dovranno essere realizzati parcheggi privati nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione qualunque sia la destinazione d'uso.
3 - Per i parcheggi relativi alle attività commerciali si applica quanto disposto dal DPGR 15R/2009 con le seguenti precisazioni:
- a) - esercizi di vicinato
- - i parcheggi di cui alla L. 122/89 (sosta stanziale) dovranno essere maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci;
- - sosta di relazione: mq. 1 per ogni mq. di superficie utile di vendita;
- - ai sensi dell'art 28 comma 2 del DPGR 15R/2009, sono esonerati dalla realizzazione dei parcheggi per la sosta di relazione all'interno delle Zone Omogenee A, all'interno delle Zone Omogenee B tale quantità può essere ridotta del 50%;
- - i parcheggi per la sosta stanziale (L.122/89) possono essere reperiti anche su aree pubbliche qualora disponibili ad esclusione delle carreggiate stradali.
- b) - esercizi di media distribuzione
- - i parcheggi di cui alla L. 122/89 (sosta stanziale) dovranno essere maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci;
- - sosta di relazione: mq. 1,5 per ogni mq. di superficie utile di vendita. Per servizi complementari aperti al pubblico mq. 1 per ogni mq. di superficie utile;
- - ai sensi dell'art 28 comma 2 del DPGR 15R/2009, all'interno delle Zone Omogenee B i parcheggi per la sosta di relazione possono essere ridotti del 50%;
- - i parcheggi per la sosta stanziale (L.122/89) devono essere realizzati su aree private.
- - fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale, i parcheggi devono essere alberati con specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio.
- - ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi;
- - siano collocati ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.
- a) - potranno essere computate totalmente o parzialmente come aree permeabili se realizzate con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque;
- b) - potranno essere alberate;
- c) - potranno essere realizzate, nei parcheggi a raso, coperture dei posti auto purché con strutture leggere e prive di pareti laterali; sulla copertura potrà essere prevista l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
4 - In caso di ampliamento di strutture commerciali esistenti, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
5 - I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati, sia nel caso di esercizi di vicinato che di media distribuzione, su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici, nell'area di pertinenza degli stessi, in altre aree o edifici a condizione che:
6 - Le aree destinate a parcheggio:
7 - Fatte salve le indicazioni e /o prescrizioni relative alla Fattibilità geologica, idraulica e sismica, è possibile collocare i parcheggi privati in piani interrati. Il perimetro del parcheggio potrà eccedere dal perimetro dell'edificio tenendo comunque presente che nella realizzazione di nuovi edifici e nelle ricostruzioni dovrà sempre essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria e quindi non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza al di sotto di tale percentuale.