Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 60 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
Sh - servizi per l'assistenza socio sanitaria;
Sr - servizi religiosi.
- Residenza (R)
- Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione di:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.