Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità

1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  • Attività agricole (A)
  • Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento":
  • Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni:
    Sb - servizi per l'istruzione di base
    Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
    Sh - servizi per l'assistenza socio sanitaria;
    Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
  • Residenza (R)
  • Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione di:
    campeggi;
    villaggi turistici;
    aree di sosta;
    parchi di vacanza.
5. All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche che consentano il collegamento fra i tre ambiti (V1.1; V1.2; V1.3) ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate.
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.