Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 64 Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
7. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
- Residenza (R)
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
7. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.