Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 66 Sottosistema V4: La maglia ecologica
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
7. Sui terreni appartenenti al sottosistema V4 è consentita la ceduazione, la capitozzatura ed il taglio delle essenze previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
9. Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione, (mediante variante al Piano Strutturale), di collegamenti sostitutivi nelle immediate vicinanze (concetto di compensazione del danno), dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
10. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
11. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
12. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
- Residenza (R)
- la vegetazione ripariale;
- i bordi stradali con ciglio inerbito appartenenti al sottosistema della mobilità M2;
- gli interventi di ingegneria naturalistica (controllo frane su strada);
- le siepi di confine di specie autoctone;
- le alberature stradali con specie autoctone;
- le recinzioni vegetali per bestiame;
- gli elementi frangivento;
- gli alberi isolati.
7. Sui terreni appartenenti al sottosistema V4 è consentita la ceduazione, la capitozzatura ed il taglio delle essenze previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il mantenimento di una densità di 4-15 m per gli alberi di alto fusto in relazione alla loro dimensione;
- il mantenimento di una densità di 3-5 m per gli alberi governati a ceduo;
- la ceduazione per tratti non maggiori di 100 m lineari continui;
- la ceduazione con turni di 5-10 anni in relazione alle principali essenze arboree;
- la capitozzatura annuale per i salici;
- il divieto di annullamento delle essenze (sdradicamento);
- il divieto dell'uso del fuoco.
9. Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione, (mediante variante al Piano Strutturale), di collegamenti sostitutivi nelle immediate vicinanze (concetto di compensazione del danno), dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
10. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
11. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
12. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.