Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 99 Disposizioni generali
1. Gli interventi di nuova edificazione, sono quelli finalizzati a creare una o più nuove opere autonome o dipendenti da altre preesistenti, secondo parametri riportati nelle presenti norme tecniche.
1bis. Gli interventi di nuova edificazione con destinazione turistico-ricettiva dovranno essere supportati da "piano industriale" che dia conto dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi sia rispetto alla loro congruità economica, sociale e occupazionale.
2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli allineamenti ed agli assi geometrici di orientamento principali.
3. Negli interventi di nuova edificazione previsti dal Regolamento Urbanistico la Superficie accessoria del nuovo edificio, così come definita all'art.17 non potrà essere superiore al 20% della Superficie netta consentita.
4. Per gli edifici a destinazione esclusiva non residenziale, il limite di cui al precedente punto 3 è esteso fino al 30% della Superficie netta consentita.
4bis. L'eventuale quota di Sa eccedente i limiti di cui ai commi 3 e 4 è computata come Sn.
4ter. I nuovi edifici dovranno essere progettati secondo regole di sostenibilità energetica ed ambientale seguendo i criteri delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" nonché secondo quanto previsto dai D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006 e s.m.i.
5. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 ed in particolare:
1bis. Gli interventi di nuova edificazione con destinazione turistico-ricettiva dovranno essere supportati da "piano industriale" che dia conto dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi sia rispetto alla loro congruità economica, sociale e occupazionale.
2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli allineamenti ed agli assi geometrici di orientamento principali.
3. Negli interventi di nuova edificazione previsti dal Regolamento Urbanistico la Superficie accessoria del nuovo edificio, così come definita all'art.17 non potrà essere superiore al 20% della Superficie netta consentita.
4. Per gli edifici a destinazione esclusiva non residenziale, il limite di cui al precedente punto 3 è esteso fino al 30% della Superficie netta consentita.
4bis. L'eventuale quota di Sa eccedente i limiti di cui ai commi 3 e 4 è computata come Sn.
4ter. I nuovi edifici dovranno essere progettati secondo regole di sostenibilità energetica ed ambientale seguendo i criteri delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" nonché secondo quanto previsto dai D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006 e s.m.i.
5. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 ed in particolare:
- nella realizzazione di nuovi edifici si dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.
- nella realizzazione di nuovi edifici produttivi dovranno essere verificate e rispettate le norme di cui al precedente art. 37 (bacini di accumulo) delle presenti norme.