Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 109 Interventi consentiti e vietati
1. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto dei luoghi" di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.
2. Per ciascun'area individuata nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Aree Urbane".
3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.112 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116 delle presenti norme.
4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento, con esclusione delle strade per le quali valgono le prescrizioni relative ai sistemi e sottosistemi.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
7bis. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso una accurata ricerca storico documentale.
Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico architettonico.
In assenza di dati certi riferiti alle originarie quantità volumetriche e/o alla struttura morfologica, anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo piano di recupero nell'ambito del quale saranno valutati e stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento per gli interventi sugli edifici rurali e le case sparse di cui all'art. 118.
7ter. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dettagliatamente dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere"e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto al precedente comma 7 bis.
8. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
2. Per ciascun'area individuata nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Aree Urbane".
3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.112 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116 delle presenti norme.
4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento, con esclusione delle strade per le quali valgono le prescrizioni relative ai sistemi e sottosistemi.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
7bis. Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso una accurata ricerca storico documentale.
Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico architettonico.
In assenza di dati certi riferiti alle originarie quantità volumetriche e/o alla struttura morfologica, anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo piano di recupero nell'ambito del quale saranno valutati e stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento per gli interventi sugli edifici rurali e le case sparse di cui all'art. 118.
7ter. Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dettagliatamente dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere"e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto al precedente comma 7 bis.
8. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
- l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
- l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
- l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
- l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
- l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
- - non siano già presenti manufatti adibiti a tale scopo;
- - la superficie complessiva non superi i mq. 15 e l'altezza max i ml. 2,40. Tale superficie complessiva massima dovrà, comunque, essere valutata anche sulla base della dimensione e delle caratteristiche del lotto;
- - tali manufatti siano posizionati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e comunque nella parte tergale del lotto e non prospicienti pubbliche vie;
- - vengano realizzati con caratteri coerenti con il contesto.
- - siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali;
- - siano strutture stagionali limitate al periodo invernale;
- - siano di dimensioni (superficie complessiva max mq. 35) e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra;
- - siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte;
- - non siano ancorate stabilmente al suolo;
- - siano rimosse al termine del periodo invernale.