Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 115 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione
1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
7. rq5 - riqualificazione di tipo 5: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico o del 10% della superficie coperta nel caso di attività industriali e artigianali, così come definite al precedente art. 52. Sono, altresì, consentiti interventi ricomposizione volumetrica ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria. Viene consentita una leggera traslazione dell'edificio.
8. rq6 - riqualificazione di tipo 6: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1: interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d.1 e d.2, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni:
- Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. È ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali;
- Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura.
- gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
- Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, anche con modifica di forma, dimensioni e posizione. Solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, la possibilità di introdurvi ulteriori modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative. Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
- Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
- La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
- Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura.
- Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
- La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte.
- Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.
7. rq5 - riqualificazione di tipo 5: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico o del 10% della superficie coperta nel caso di attività industriali e artigianali, così come definite al precedente art. 52. Sono, altresì, consentiti interventi ricomposizione volumetrica ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria. Viene consentita una leggera traslazione dell'edificio.
8. rq6 - riqualificazione di tipo 6: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
- lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più di un lotto)
- altezza massima 2 piani
- rapporto di copertura max. 30%
- indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
- in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
- l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq6.
- in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
- altezza massima 2 piani
- rapporto di copertura max. 30%
- indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,20
- in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
- l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq7.
- in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.
- altezza massima 2 piani
- rapporto di copertura max. 30%
- indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,15
- in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
- l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area rq8.
- in attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.